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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 27235/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27497 /20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’GIUSEPPE rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( che indica l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ; -resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 593 / 03 / 1 7 depositata in data 11 / 0 4 /201 7 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:società cancellatada RRII Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA]’ Giuseppe impugnava gli avvisi di intimazione a questi notificatiderivanti dal passaggio in giudicato della sentenza resa nei suoi confronti dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo,depositata il 2 3 luglio 2012 e passata in giudicato, con l a quale erano stati confermati in quanto legittimamente emessi dueatti di recupero di credito d’imposta per l’anno 2002 in capo allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. della quale l’[OSCURATO:PERSONA]’ ricorrente era liquidatore e socio ; tal s ocietà è cessata e risulta cancellat a dal registro impresein data 4 f ebbraio 2003; - la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata la C T R del Piemonte ha confermato la pronunciadi primo grado; - ricorre a questa Corte A PRA ’ Giuseppe con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrate ha unicamentedepositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza; Consideratoche: - l'unico mezzo di impugnazione dedotto si incentra sulla violazionedell'art. 2495 c.c., dell’art. 156 c.p.c., dell’art. 36 c. 1 e5 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello, nonostante la pacifica cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese avvenuta nel 2003, mancato di di chiarare la inesistenza degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del ricorrente con conseguenteinesistenza del successivo atto di accertamento del quale gli atti emessi nei confronti della società estinta costituivano presupposto notificato all'o dierna ricorrente; per avere altresì erroneamente ritenuto sanante l'impugnazione propostadal contribuente avverso i predetti avvisi, indirizzati alla societàIMS s.r.l., in qualità di ex liquidatore pur non avendo più alcunpotere di rappresentanza, nonc hé dirimente e assorbente lamancata impugnazione avverso la sentenza che ne è scaturita eche è passata in giudicato per mancata impugnazione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è in fondato ; - è pacifico che oggetto del presente giudizio siano gli atti di intimazione: orbene, tali atti di intimazione, per costante giurisprudenza di questa Corte, in applicazione del principio adottato per le cartelle di pagamento ed estendibile anche, a maggior ragione, agli atti in parola, (Cass. Sez.5, Sentenza n. 8704 del 10/04/2013), sono impugnabili unicamenteper vizi che li pregiudichino in proprio; - la cartella di pagamento, atto recan te intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, così come l’intimazione di pagamento, può essere infatti contestata innanziagli organi del contenzioso tribut ario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di renderenullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto; - nel presente caso la CTR subalpina ha accertato puntualmente come“la pretesa erariale azionata a carico della società e di cui ai due avvisi di accertamento notificati alla stessa, è stata confermata dalla sentenza della Comm issione [OSCURATO:PERSONA], prima d’ora passata in giudicato”; - la statuizione della sentenza passata in giudicato, quindi, indipendentementedagli atti successivi, oltre che dai vizi propri che avrebbero potuto esser opposti all’agire dell’Ufficio, e che non risultano esser stati dedotti, non possono esser qui or a rilevati,pena la violazione del giudicato s tesso: tale statuizione èquindi intoccabile; - preso atto quindi correttamente del preesistente giudicat o, la CTRha altrettanto poi correttamente rigettato i ricorsi avverso le intimazioni di pagamento ad esso conseguenti, non inficiate da vizi propri, po iché ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’azione intrapresa con le intimazioni, esistendo un valido titolo legittimanteil prosieguo esecutivo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - inoltre, quanto agli atti impositivi diretti al ricorrente quale socio, aseguito della cancellazione del la società, la stessa CTR ha poi chiaritoche “gli effetti del giudicato rilevano in senso preclusivo anche relativamente alla dedotta dall’appellante signor Aprà, inefficaciaovvero nullità dell’impugnazione di tali avvisi da parte disoggetto non legitti mato, ovvero il liquidatore, trattandosi di societàestinta, ai sensi degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.”; - tale affermazione deriva secondo il giudice dell’appello dalla considerazionesecondo la quale “ricorre la responsabilità dei soci peri debiti della società estinta, essendosi realizzate le condizioni di cui agli art. 2 4 95 comma 2 c.c. e 36, primo comma DPR 602/1973;e così anche la responsabilità del liquidatore, ai sensi degliartt. 2495 coma 2 c.c. e 46 DPR 602/1973”; - detta responsabilità deriva, a ncora secondo la CTR, “nel riparto dell’attivopur in presenza di un debito tributario, purch é , come accaduto nel caso de quo, non sia stato soddisfatto il credito erariale”; - la CTR ha poi pure ritenuto non proponibile il ricorso da parte dellasocietà est inta ( nel rispetto de i principi enunciati da questa Corte: in argomento vedasi Cass. n. 10678/2022), poiché propostoda soggetto non più esistente; - la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essafacenti capo.

Nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogoin data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.

L gs. 17 gennaio 2003, n. 6 (ossia dal 10 gennaio 2004), che, modificando l'art. 2495, comma 2, c.c. ha attribuito efficacia costitutivaalla cancellazione (cfr. in tal senso Sez.

U, 22 febbraio 2010, n. 4060), ne consegue la carenza - nella specie - di capacitàprocessuale della società e anche della legittima zione a rappresentarla dell'ex liquidatore prima dell'introduzione del giudizio di merito di primo grado; non si applica qui, ratione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 temporis,l'art. 28, comma 4, del d.

Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capac ità delle società cancellate dal registro delle imprese, che non ha valenzainterpretativa neppure implicita, né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, c.c. - operante neiconfronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enticreditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi - vale esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registr o delle imprese sia presentata nella vigenza della nuova disciplina (così, in motivazione,Cass.

Sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33278 e Cass. Sez.5, 23 marzo 2016, n. 5736); - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]’ Giuseppe quale socio della estinta società, anche in dipendentemente dal mancato soddisfo del creditoerariale, la pronuncia della CTR (della quale unicamente sul punto va corretta la motivazione) risulta poi altrettanto correttamenteresa; - invero, come questa Corte anche recentemente ha ribadito (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 2 del 04/01/2022) a seguito di cancellazionedella società di capitali dal registro delle imprese, alladefinitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentementedalla circostanza che essi abbiano goduto di unqualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolonei confronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità disopravvenienze attive o di beni e diritti non contempl ati nel bilancio; - conseguentemente, nel ritenere che “nella specie, come affermatonella sentenza gravata, con motivazione esauriente e condivisa da questa Commissione, ricorre la responsabilità dei Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 soci per i debiti della società estinta, essendosi realiz zate le condizionidi cui agli art. 2495, comma 2 c.c. e 36 primo comma DPR602/1973;…” la CTR ha fatto corretta applicazione dei sopra nominatiprincipi; - per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzionedell’Amministrazione intimata ; p.q.m. rigettail ricorso .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27497 /20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’GIUSEPPE rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( che indica l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ; -resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 593 / 03 / 1 7 depositata in data 11 / 0 4 /201 7 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:società cancellatada RRII Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA]’ Giuseppe impugnava gli avvisi di intimazione a questi notificatiderivanti dal passaggio in giudicato della sentenza resa nei suoi confronti dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo,depositata il 2 3 luglio 2012 e passata in giudicato, con l a quale erano stati confermati in quanto legittimamente emessi dueatti di recupero di credito d’imposta per l’anno 2002 in capo allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. della quale l’[OSCURATO:PERSONA]’ ricorrente era liquidatore e socio ; tal s ocietà è cessata e risulta cancellat a dal registro impresein data 4 f ebbraio 2003; - la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata la C T R del Piemonte ha confermato la pronunciadi primo grado; - ricorre a questa Corte A PRA ’ Giuseppe con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria ; l’Agenzia delle Entrate ha unicamentedepositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza; Consideratoche: - l'unico mezzo di impugnazione dedotto si incentra sulla violazionedell'art. 2495 c.c., dell’art. 156 c.p.c., dell’art. 36 c. 1 e5 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello, nonostante la pacifica cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese avvenuta nel 2003, mancato di di chiarare la inesistenza degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del ricorrente con conseguenteinesistenza del successivo atto di accertamento del quale gli atti emessi nei confronti della società estinta costituivano presupposto notificato all'o dierna ricorrente; per avere altresì erroneamente ritenuto sanante l'impugnazione propostadal contribuente avverso i predetti avvisi, indirizzati alla societàIMS s.r.l., in qualità di ex liquidatore pur non avendo più alcunpotere di rappresentanza, nonc hé dirimente e assorbente lamancata impugnazione avverso la sentenza che ne è scaturita eche è passata in giudicato per mancata impugnazione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è in fondato ; - è pacifico che oggetto del presente giudizio siano gli atti di intimazione: orbene, tali atti di intimazione, per costante giurisprudenza di questa Corte, in applicazione del principio adottato per le cartelle di pagamento ed estendibile anche, a maggior ragione, agli atti in parola, (Cass. Sez.5, Sentenza n. 8704 del 10/04/2013), sono impugnabili unicamenteper vizi che li pregiudichino in proprio; - la cartella di pagamento, atto recan te intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, così come l’intimazione di pagamento, può essere infatti contestata innanziagli organi del contenzioso tribut ario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di renderenullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto; - nel presente caso la CTR subalpina ha accertato puntualmente come“la pretesa erariale azionata a carico della società e di cui ai due avvisi di accertamento notificati alla stessa, è stata confermata dalla sentenza della Comm issione [OSCURATO:PERSONA], prima d’ora passata in giudicato”; - la statuizione della sentenza passata in giudicato, quindi, indipendentementedagli atti successivi, oltre che dai vizi propri che avrebbero potuto esser opposti all’agire dell’Ufficio, e che non risultano esser stati dedotti, non possono esser qui or a rilevati,pena la violazione del giudicato s tesso: tale statuizione èquindi intoccabile; - preso atto quindi correttamente del preesistente giudicat o, la CTRha altrettanto poi correttamente rigettato i ricorsi avverso le intimazioni di pagamento ad esso conseguenti, non inficiate da vizi propri, po iché ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’azione intrapresa con le intimazioni, esistendo un valido titolo legittimanteil prosieguo esecutivo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - inoltre, quanto agli atti impositivi diretti al ricorrente quale socio, aseguito della cancellazione del la società, la stessa CTR ha poi chiaritoche “gli effetti del giudicato rilevano in senso preclusivo anche relativamente alla dedotta dall’appellante signor Aprà, inefficaciaovvero nullità dell’impugnazione di tali avvisi da parte disoggetto non legitti mato, ovvero il liquidatore, trattandosi di societàestinta, ai sensi degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.”; - tale affermazione deriva secondo il giudice dell’appello dalla considerazionesecondo la quale “ricorre la responsabilità dei soci peri debiti della società estinta, essendosi realizzate le condizioni di cui agli art. 2 4 95 comma 2 c.c. e 36, primo comma DPR 602/1973;e così anche la responsabilità del liquidatore, ai sensi degliartt. 2495 coma 2 c.c. e 46 DPR 602/1973”; - detta responsabilità deriva, a ncora secondo la CTR, “nel riparto dell’attivopur in presenza di un debito tributario, purch é , come accaduto nel caso de quo, non sia stato soddisfatto il credito erariale”; - la CTR ha poi pure ritenuto non proponibile il ricorso da parte dellasocietà est inta ( nel rispetto de i principi enunciati da questa Corte: in argomento vedasi Cass. n. 10678/2022), poiché propostoda soggetto non più esistente; - la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essafacenti capo. Nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogoin data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d. L gs. 17 gennaio 2003, n. 6 (ossia dal 10 gennaio 2004), che, modificando l'art. 2495, comma 2, c.c. ha attribuito efficacia costitutivaalla cancellazione (cfr. in tal senso Sez. U, 22 febbraio 2010, n. 4060), ne consegue la carenza - nella specie - di capacitàprocessuale della società e anche della legittima zione a rappresentarla dell'ex liquidatore prima dell'introduzione del giudizio di merito di primo grado; non si applica qui, ratione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 temporis,l'art. 28, comma 4, del d. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capac ità delle società cancellate dal registro delle imprese, che non ha valenzainterpretativa neppure implicita, né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, c.c. - operante neiconfronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enticreditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi - vale esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registr o delle imprese sia presentata nella vigenza della nuova disciplina (così, in motivazione,Cass. Sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33278 e Cass. Sez.5, 23 marzo 2016, n. 5736); - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]’ Giuseppe quale socio della estinta società, anche in dipendentemente dal mancato soddisfo del creditoerariale, la pronuncia della CTR (della quale unicamente sul punto va corretta la motivazione) risulta poi altrettanto correttamenteresa; - invero, come questa Corte anche recentemente ha ribadito (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 2 del 04/01/2022) a seguito di cancellazionedella società di capitali dal registro delle imprese, alladefinitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentementedalla circostanza che essi abbiano goduto di unqualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolonei confronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità disopravvenienze attive o di beni e diritti non contempl ati nel bilancio; - conseguentemente, nel ritenere che “nella specie, come affermatonella sentenza gravata, con motivazione esauriente e condivisa da questa Commissione, ricorre la responsabilità dei Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 soci per i debiti della società estinta, essendosi realiz zate le condizionidi cui agli art. 2495, comma 2 c.c. e 36 primo comma DPR602/1973;…” la CTR ha fatto corretta applicazione dei sopra nominatiprincipi; - per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzionedell’Amministrazione intimata ; p.q.m. rigettail ricorso . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma
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