CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44809/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 24/02/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di ROMA in data 7/12/2017, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato HAMRI Amine a pena di giustizia per i reati di concorso in rapina aggravata (per il coimputato si era proceduto separatamente), commessa a ROMA il 7/09/2016, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate. HAMRI Amìne propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, l'erronea applicazione della legge penale, per non avere la CORTE territoriale riconosciuta la minima partecipazione al fatto, poiché egli si sarebbe limitato a essere presente sul luogo della rapina; come secondo, il diniego del giudizio di prevalenza quanto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, e la determinazione della pena, in misura sproporzionata rispetto al fatto. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso. Così è certamente quanto al primo, avendo la CORTE territoriale congruamente e logicamente argomentato sulla condotta di piena, e non minima, partecipazione alla rapina: il ricorrente era stato presente fin dall'inizio dell'azione, e aveva poi collaborato col complice nel recupero della collanina d'oro, che era caduta per terra, oltre che dall'incitamento alla fuga rivolto allo stesso concorrente nel reato. Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Altresì manifestamente ìnfondato è il secondo motivo, poiché il Collegio d'appello ha dato conto della scelta di ritenere le concesse attenuanti generiche equivalenti, e non prevalenti, sulle aggravanti, correlando ciò al numero, alla specificità e alla gravità dei precedenti penali a suo carico, all'avere l'imputato commesso il fatto a pochi messi dal termine della espiazione di una non breve pena detentiva, e al comportamento processuale, teso ad addossare la responsabilità per intero al coimputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili dí colpa nella determinazíone delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] DEPOS