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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07197/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 febbraio 2025 la Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia emessa 1'11 aprile 2024 dal Tribunale di Chieti, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati:

2.1. Violazione di legge processuale in ordine alla mancata notifica alla parte civile costituita del decreto di citazione per il giudizio di appello.

2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto integrato il delitto contestato, nonostante il controllo fosse stato effettuato, atteso che gli agenti avevano verificato che l'imputato si trovava presso l'abitazione in cui stava eseguendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Inoltre, le frasi, pronunciate dal ricorrente, erano volgari, ma non minacciose. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo non è consentito, non ravvisandosi l'interesse del ricorrente a censurare l'omessa notifica del decreto di citazione in appello alla parte civile costituita.

Il ricorrente ha dedotto di avere interesse alla formazione del titolo esecutivo nel contraddittorio delle parti, ma ha trascurato che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, essa produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76, capoverso, cod. proc. pen.) e la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia.

Nel caso in esame, quindi, il titolo esecutivo in favore della parte civile si è formato nel contraddittorio delle parti e nessun pregiudzio ai diritti del ricorrente si è concretizzato, avendo l'imputato potuto svolgere appieno le sue difese anche in ordine alle statuizioni civili (avverso le quali né in appello né nel presente ricorso risultano proposte specifiche doglianze).

3. Riguardo al secondo motivo va evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto integrata la condotta di minaccia a pubblico ufficiale, posto che l'imputato, nell'affermare "mi sono fatto due anni di carcere per colpa vostra e se non ve ne andate a sto giro me ne faccio dieci", ha coartato la libertà degli stessi, ostacolando l'espletamento dell'atto d'ufficio, come richiesto dalla norma incriminatrice dell'art. 336 cod. pen.

La menzionata Corte ha aggiunto che «le minacce, volte ad ostacolare il compimento del controllo domiciliare, non possono che connaturare una condotta volontaria, integrante certamente l'elemento soggettivo del dolo specifico».Così motivando, la Corte distrettuale ha correttamente argomentato in ordine agli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato, avendo l'imputato pronunciato frasi minacciose contro gli agenti per costringerli ad omettere un atto del loro ufficio, anteriormente all'inizio di esecuzione.

Contrariamente a qaunto dedotto dal ricorrente, le espressioni formulate hanno carattere minaccioso, atteso che il tenore delle stesse e le circostanze della vicenda rendono evidente che si trattava della specifica prospettazione di un danno ingiusto, sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare i pubblici ufficiali nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali.

Al riguardo va ricordato che, come già affermato da questa Corte, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista l'idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666 - 01) e tale idoneità deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324 - 01).

Le deduzioni, formulate nel secondo motivo, di contro, per un verso, non si confrontano con la compiuta motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnone e altri, Rv. 243838 - 01); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2025 la Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia emessa 1'11 aprile 2024 dal Tribunale di Chieti, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati: 2.1. Violazione di legge processuale in ordine alla mancata notifica alla parte civile costituita del decreto di citazione per il giudizio di appello. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto integrato il delitto contestato, nonostante il controllo fosse stato effettuato, atteso che gli agenti avevano verificato che l'imputato si trovava presso l'abitazione in cui stava eseguendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, le frasi, pronunciate dal ricorrente, erano volgari, ma non minacciose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non è consentito, non ravvisandosi l'interesse del ricorrente a censurare l'omessa notifica del decreto di citazione in appello alla parte civile costituita. Il ricorrente ha dedotto di avere interesse alla formazione del titolo esecutivo nel contraddittorio delle parti, ma ha trascurato che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, essa produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76, capoverso, cod. proc. pen.) e la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia. Nel caso in esame, quindi, il titolo esecutivo in favore della parte civile si è formato nel contraddittorio delle parti e nessun pregiudzio ai diritti del ricorrente si è concretizzato, avendo l'imputato potuto svolgere appieno le sue difese anche in ordine alle statuizioni civili (avverso le quali né in appello né nel presente ricorso risultano proposte specifiche doglianze). 3. Riguardo al secondo motivo va evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto integrata la condotta di minaccia a pubblico ufficiale, posto che l'imputato, nell'affermare "mi sono fatto due anni di carcere per colpa vostra e se non ve ne andate a sto giro me ne faccio dieci", ha coartato la libertà degli stessi, ostacolando l'espletamento dell'atto d'ufficio, come richiesto dalla norma incriminatrice dell'art. 336 cod. pen. La menzionata Corte ha aggiunto che «le minacce, volte ad ostacolare il compimento del controllo domiciliare, non possono che connaturare una condotta volontaria, integrante certamente l'elemento soggettivo del dolo specifico».Così motivando, la Corte distrettuale ha correttamente argomentato in ordine agli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato, avendo l'imputato pronunciato frasi minacciose contro gli agenti per costringerli ad omettere un atto del loro ufficio, anteriormente all'inizio di esecuzione. Contrariamente a qaunto dedotto dal ricorrente, le espressioni formulate hanno carattere minaccioso, atteso che il tenore delle stesse e le circostanze della vicenda rendono evidente che si trattava della specifica prospettazione di un danno ingiusto, sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare i pubblici ufficiali nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali. Al riguardo va ricordato che, come già affermato da questa Corte, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista l'idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666 - 01) e tale idoneità deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324 - 01). Le deduzioni, formulate nel secondo motivo, di contro, per un verso, non si confrontano con la compiuta motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnone e altri, Rv. 243838 - 01); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d