CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 15465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -940 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati- controricorrente -avverso la sentenza n. 934/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/03/2021 R.G.N. 2776/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19102/2021udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].N umero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 15465/2026STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento; Data pubblicazione 20/05/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].R.G. 19102/21SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del giorno 12.3.2021 n. 934, la Corte d’appello diRoma respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] –Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] diMalta - avverso la sentenza del Tribunale di Roma che avevaaccolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a chiederel’accertamento dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di versare i contributiprevidenziali a suo favore presso il fondo speciale dell’ENPAMdei medici ambulatoriali e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in suo favore di una somma a titolo di risarcimentodel danno equivalente agli importi necessari per la costituzionedi una rendita vitalizia presso l’Enpam, ai sensi dell’art. 2116c.c. ovvero la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno.Il tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente allarichiesta di condanna generica al risarcimento del danno(rinviando a separato giudizio la quantificazione del danno daliquidarsi in conseguenza dell’omissione contributiva), conrigetto delle altre domande ed assorbimento dell’eccezione diprescrizione.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre incassazione, sulla base di quattro motivi, mentre BrancaccioEmma ha resistito con controricorso.Numero registro generale 19102/2021Entrambe le parti hanno depositato memoria. Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 15465/2026Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel sensDoat a pubblicazione 20/05/2026dell’accoglimento del ricorso.Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n.833/78 e del [OSCURATO:PERSONA] del 1983, perché la Corted’appello aveva erroneamente confermato l’obbligo contributivoin capo ad [OSCURATO:PERSONA], perché tale obbligo concerneva ilpersonale in rapporto di convenzione, mentre la Brancaccioaveva solo un incarico libero-professionale al quale non potevaestendersi l’art. 48 della legge n. 833 cit. che regola il regimedei medici convenzionati con il SSN., né [OSCURATO:PERSONA] potevaessere equiparato, negli anni in contestazione, a un entepubblico del SSN.Con il secondo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare dell’art. 24 Cost. e dell’art.101 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché in violazione della norma di cui in rubrica, la Corted’appello aveva ritenuto – senza aver provocato alcuncontraddittorio sul punto - che il rapporto di lavoro dellaBrancaccio, pur essendo geneticamente libero professionale, ineffetti si inseriva in una organizzazione lavorativa identica aquella dei medici che lavorano in regime di convenzionamentocon le strutture soggettivamente pubbliche ed essendo ancheiscritta al comitato zonale (da cui si attinge per la cernita deimedici convenzionati), ciò, assimilerebbe la sua posizioneN uam euron re gistro generale 19102/2021Numero sezionale 940/2026rapporto di convenzionamento. Numero di raccolta generale 15465/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con il terzo motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 48 della legge n.833/78, degli artt. 17, 18, 19, 20 e 25 A.C.N. e dell’art. 1 delRegolamento del Fondo di previdenza per gli specialistiambulatoriali Enpam, perché erroneamente la Corte territorialeaveva ritenuto sussistente il regime di convenzionamento, conil relativo trattamento previdenziale che era invece riservato aimedici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito(art. 48 comma 3 n. 3 della legge n. 833/78).Con il quarto motivo di ricorso, l’ente ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare dell’art. 437 comma 2 c.p.c.,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente, la Corte d’appello avrebbe reputato nuova ladomanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere, a titolo dirisarcimento del danno, le sole eventuali differenze tral’ammontare pensionistico a cui avrebbe avuto diritto laBrancaccio considerando il reddito secondo gli Accordi collettivinazionali e la contribuzione che era stata effettivamente versataal fondo in suo favore, quale lavoratrice autonoma.Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi di inammissibilitàe improcedibilità mossi dalla controricorrente alle censurearticolate nei primi tre motivi di ricorso sono infondati.Le censure in cui si articola il primo motivo sono ben individuatee specifiche rispetto ai profili denunciati e così anche quellecontenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, né si puòdire che le censure articolate sono state “sovrapposte” oconfusamente sviluppate, le stesse, infatti, appaiono rispeNutmtaerroe re gistro generale 19102/2021Numero sezionale 940/2026la regola della chiarezza. Numero di raccolta generale 15465/2026Data pubblicazione 20/05/2026Neppure può dirsi che le stesse si contrappongano acriticamentealla giurisprudenza già formatasi di questa Corte che peraltro siè occupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente suprofili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.Tanto premesso il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, daesaminare congiuntamente a cagione dei collegamenti chepresentano per la complessiva soluzione della controversia,devono essere accolti in base alle considerazioni di seguitoesposte restandone assorbito l’esame del quarto.L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblico internazionale,svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti - equiparati aisensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a fini previdenziali aglienti pubblici ospedalieri italiani – attività in convenzione con ilServizio [OSCURATO:PERSONA] o comunque equiparata ad istitutiche operano in tale ambito ed è perciò riconducibile agli [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati che sonotenuti al versamento dei contributi all’ENPAM.svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni delloSMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraversoun sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico pianorispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane. Essi nonappartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanitàprivata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistemapubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la prevNisuimoenroe re gistro generale 19102/2021Numero sezionale 940/2026della regolamentazione, mediante accordi internaNzuimoenroa dli ir,a ccolta generale 15465/2026dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo uDnat a pubblicazione 20/05/2026sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitariopubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. sez. un. n. 11513del 2012).Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato conla legge n. 157 del 2003 l'[OSCURATO:PERSONA], in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenzasanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" eaziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuoviaccordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e traquesti anche l'[OSCURATO:PERSONA]. All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, èespressamente riaffermata la preminenza del criterio generaledell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1)consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degliorganismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramentodella programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult.cit.).Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regime disubordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l.del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle struttureNumero registro generale 19102/2021sanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734)– eN umero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 15465/2026anche di liberi professionisti neppure legati da un rapportDoat a pubblicazione 20/05/2026convenzionale.È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come ladott.ssa [OSCURATO:PERSONA], hanno lavorato negli anni senza vincolo diesclusività e sono stati pagati a fronte della presentazione difattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo diPrevidenza Generale dell’ENPAM per i medici liberoprofessionisti.Occorre stabilire se invece era tenuto al versamento deicontributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo diprevidenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto diconvenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici dimedicina generale; b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai FondiSpeciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delleconvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM, vigente rationetemporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondospeciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici egli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti delServizio [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operantinegli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapportoprofessionale con altri Istituti sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano lenorme dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’aNrtum. e4ro8 re gistro generale 19102/2021Numero sezionale 940/2026della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 commaN u2m eero divi rai ccolta generale 15465/2026il rinvio al successivo comma 3 della stessa norma dDealt a pubblicazione 20/05/2026Regolamento Enpam in atti).Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “ladeterminazione della misura dei contributi previdenziali e dellemodalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’AccordoCollettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833”.Occorre riempire di significato l’espressione generica contenutanei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapportoprofessionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. adesempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire seessa debba intendersi limitata restrittivamente al personale inregime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenutianche libero professionali.Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapporto professionale”debba essere necessariamente data una lettura più rigorosa chelimita l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale ed il conseguenteobbligo di versamento dei contributi a quei rapporti che sonoriconducibili a quelli convenzionali disciplinati dall’art. 48 dellalegge n. 833 del 1978.Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOMdevono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubblichee rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatrisono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per laregolamentazione del loro rapporto professionale recepiscanole norme dell’[OSCURATO:PERSONA]” di cui all’art. 48 dellalegge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del RegolamentoNumero registro generale 19102/2021del Fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali.N umero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 15465/2026Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identicDoat a pubblicazione 20/05/2026piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, nonappartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanitàprivata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico.In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altriistituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera delComitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del ComitatoConsultivo -a condizione che il rapporto con il medico siaregolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente (Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalità delloro versamento è demandata poi alla disciplina dettata daimedesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita lamisura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9%a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vannocalcolati).Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficiente lacircostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestiti dall’[OSCURATO:PERSONA] sianoessi legati da un regime di convenzionamento con il ServizioSanitario Nazionale.Numero registro generale 19102/2021Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto cheN umero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 15465/2026consente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istituDtait a pubblicazione 20/05/2026potenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CAD adeterminare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.Tale accertamento è mancato. La sentenza impugnata si èmossa infatti nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassata siarinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovo esamedella controversia applicando il seguente principio di diritto:“Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento deicontributi al Fondo speciale di previdenza a favore deglispecialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatriche abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’[OSCURATO:PERSONA], offrano servizi sanitari inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessario chegli accordi per la regolamentazione del rapporto professionalerecepiscano le norme dell’[OSCURATO:PERSONA] dicui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero chese ne accerti in concreto l’applicazione”.Numero registro generale 19102/2021In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essereN umero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 15465/2026accolto, restando assorbito l’esame della censura mossa con Dialt a pubblicazione 20/05/2026quarto motivo e la sentenza, cassata in relazione alle censureaccolte, deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma chein diversa composizione procederà ad un nuovo esame dellacontroversia alla luce dei principi sopra esposti. Alla Corte delrinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 19102/2021Numero sezionale 940/2026Numero di raccolta generale 15465/2026Data pubblicazione 20/05/2026