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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34489/2023

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a seguente ORDINANZA k ( Le( VO'^‘)) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZUK4B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]\I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] 3alil (CUI 05ZUK4B), condannato dal Tribunale di Vercelli alla pena di euro 335 di ammenda, riconosciuta la lieve entità del fatto (art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha proposto appello, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, comunque, invocando la concessione dei cd. doppi benefici.

Considerato che l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria, è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Ritenuto che il ricorso, proposto da difensore indicato come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.

Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA k ( Le( VO'^‘)) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZUK4B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]\I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] 3alil (CUI 05ZUK4B), condannato dal Tribunale di Vercelli alla pena di euro 335 di ammenda, riconosciuta la lieve entità del fatto (art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha proposto appello, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, comunque, invocando la concessione dei cd. doppi benefici. Considerato che l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria, è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Ritenuto che il ricorso, proposto da difensore indicato come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore
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