CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40626/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato dal luogo presso il quale era in detenzione domiciliare . 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto: a) al giudizio di responsabilità formulato senza considerare che nella specie difetterebbe l'elemento soggettivo del reato, essendosi l'imputato allontanato solo per sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro ed avendo ritardato solo per avere atteso presso il consulente dei lavoro il suo turno di ricevimento; b) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., per avere il ricorrente fatto ritorno spontaneamente presso il luogo in cui era ristretto. 3. Il ricorso è inammissibile. Prescindendo dal considerare l'inammissibilità della parte di motivo relativa al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. non dedotta specificamente in appello, a fronte di una adeguata motivazione con cui la Corte ha spiegato perché sussiste il reato contestato e chiarito le ragioni per cui non può essere riconosciuta l'invocata causa di non punibilità, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24