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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30142/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7971/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; Ric. 2022n. 7971sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del T ribunale di ROMA n. 16489/2021 depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720170207744858000 (notificata in data 30/11/2017) –portante la pretesa per sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. di cui alla Legge n. 689 del 1981 e correlate maggiorazioni, iscritte a ruolo dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e relative a otto verbali di contestazione di infrazioni commesse nell’anno 2014, nonché Tasse automobilistica.

L’opponenteeccepiva l’illegittimità della pretesa per essere stati i sottesi verbali di accertamento, peraltro irritualmente notificati, tempestivamenteimpugnati dinanzi al Prefetto di Roma, senza che questi si fosse espresso nei termini e nei modi di legge, con conseguente annullamento dei titoli per essersi formato ilsilenzio assenso. 2.Il giudice di pace rigettava l’opposizione sul p resupposto che non fosse provato il ricorso al prefetto avverso i verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.

Ric. 2022n. 7971sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. Il T ribunale di Roma rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata.

In particolare,evidenziava che la parte aveva ritirato il suo fascicolo e non aveva effettuato alcun deposito nel giudizio di appello, pertanto non era possibile riscontrare quanto affermato dall’appellante circa la prova del ricorso al prefetto avverso i verbali di accertamento oggetto della cartella notificata.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

6. A genzia delle entrate riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 169, comma 2, c.p.c. e art. 347 c.p.c. comma 2 e art. 77 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe negato o non valutato l'esistenza di annotazioni della cancelleria o di allegazioni indiziarie, anchein riferimento al giudizio di primo grado, che imponessero un accertamento al fine di provare la reale effettuazione della tempestiva restituzione del fascicolo di parte ad opera dell’appellante nelle mani del personale addetto, abilitato alla ricezione.

Nell’attestazionedel ritiro si afferma che il documento di cui al punto 3 è presente nel fascicolodi parte ( ricorso al prefetto).

Ric. 2022n. 7971sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 [OSCURATO:PERSONA] del gravame, qualora non avesse rinvenuto nel fascicolo di primo grado di parte attrice la documentazione necessaria ed eventualmente mancante (Ricorso al Prefetto con gli otto verbali e racc.a.r.),avrebbe dovuto disporne la ricerca. 1.1 Il motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente ha effettuatovolontariamente il ritiro del fascicolo di parte e della documentazione a supporto della sua domanda.

In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017, Rv. 643996 -01).

Nella specie risulta pacifico che il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado ha volontariamente ritirato il fascicolo di parte nel quale asserisce trovarsi la documentazione attestante la Ric. 2022n. 7971sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento e, successivamente, non ha depositato il medesimo fascicolo in appello.

L’attestazione di cancelleria circa la sussistenza della suddetta documentazione al momento del ritiro non può sopperire alla mancata volontaria produzione della stessa.

2. Il ricorso è rigettato.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1500, più spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7971/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; Ric. 2022n. 7971sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del T ribunale di ROMA n. 16489/2021 depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento n. 09720170207744858000 (notificata in data 30/11/2017) –portante la pretesa per sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. di cui alla Legge n. 689 del 1981 e correlate maggiorazioni, iscritte a ruolo dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e relative a otto verbali di contestazione di infrazioni commesse nell’anno 2014, nonché Tasse automobilistica. L’opponenteeccepiva l’illegittimità della pretesa per essere stati i sottesi verbali di accertamento, peraltro irritualmente notificati, tempestivamenteimpugnati dinanzi al Prefetto di Roma, senza che questi si fosse espresso nei termini e nei modi di legge, con conseguente annullamento dei titoli per essersi formato ilsilenzio assenso. 2.Il giudice di pace rigettava l’opposizione sul p resupposto che non fosse provato il ricorso al prefetto avverso i verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata. Ric. 2022n. 7971sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. Il T ribunale di Roma rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata. In particolare,evidenziava che la parte aveva ritirato il suo fascicolo e non aveva effettuato alcun deposito nel giudizio di appello, pertanto non era possibile riscontrare quanto affermato dall’appellante circa la prova del ricorso al prefetto avverso i verbali di accertamento oggetto della cartella notificata. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 6. A genzia delle entrate riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 169, comma 2, c.p.c. e art. 347 c.p.c. comma 2 e art. 77 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe negato o non valutato l'esistenza di annotazioni della cancelleria o di allegazioni indiziarie, anchein riferimento al giudizio di primo grado, che imponessero un accertamento al fine di provare la reale effettuazione della tempestiva restituzione del fascicolo di parte ad opera dell’appellante nelle mani del personale addetto, abilitato alla ricezione. Nell’attestazionedel ritiro si afferma che il documento di cui al punto 3 è presente nel fascicolodi parte ( ricorso al prefetto). Ric. 2022n. 7971sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 [OSCURATO:PERSONA] del gravame, qualora non avesse rinvenuto nel fascicolo di primo grado di parte attrice la documentazione necessaria ed eventualmente mancante (Ricorso al Prefetto con gli otto verbali e racc.a.r.),avrebbe dovuto disporne la ricerca. 1.1 Il motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ha effettuatovolontariamente il ritiro del fascicolo di parte e della documentazione a supporto della sua domanda. In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017, Rv. 643996 -01). Nella specie risulta pacifico che il ricorrente nel corso del giudizio di primo grado ha volontariamente ritirato il fascicolo di parte nel quale asserisce trovarsi la documentazione attestante la Ric. 2022n. 7971sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento e, successivamente, non ha depositato il medesimo fascicolo in appello. L’attestazione di cancelleria circa la sussistenza della suddetta documentazione al momento del ritiro non può sopperire alla mancata volontaria produzione della stessa. 2. Il ricorso è rigettato. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1500, più spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; Così deciso in Roma, nella c
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