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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12479/2023

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13674/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CRBPLA53C3 I F104B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 2007/2016 depositata il 29/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza nr 2007/2016 la Corte di appello di Torino accoglieva parzialmente l'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]Aosta condannando l'appellata al pagamento della somma di 218.098,13 oltre alla rivalutazione ed interessi.

Il giudice del gravame sulla premessa che fra le parti era stato concluso un contratto di appalto ai sensi dell'art 19,primo comma, lett b)

1. 109/1994 e del D.P.R. 554/1999 in forza del quale l'appaltatrice avrebbe dovuto provvedere sia alla progettazione esecutiva che all'esecuzione delle opere relative alla" Torre dei Balivi" in Aosta, riteneva che alla luce delle previsioni di legge che regolavano la figura contrattuale ed in particolare i rapporto esistenti fra progettazione definitiva ed esecutiva quali descritti dalla legge 109/1994 ( art 16 e 19) la ricostruzione operata dal Tribunale relativamente agli obblighi nascenti a carico dell'appaltatore dal rapporto negoziale non fosse condivisibile.

Osservava al riguardo che in base alla richiamata normativa la progettazione definitiva doveva presentare un livello di definizione dell'intervento e di approfondimento degli studi e delle indagini occorrenti tali da consentire la successiva "ingegnerizzazione" da parte della progettazione esecutiva in conformità al progetto definitivo" vale a dire" sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fase precedenti" e degli ulteriori studi ed indagini ma di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettual i Sottolineava che il sistema presupponeva che in ciascuna delle due fase progettuali-definitiva ed esecutiva- venga fatto tutto quanto è previsto in relazione alla rispettiva struttura e funzione tipica ed anche ulteriori indagini da svolgersi eventualmente in sede di progettazione esecutiva devono avere la limitata finalità evidenziando che tutto questo assumeva una particolare rilevanza nell'appalto integrato in cui la gara è indetta sulla base della progettazione definitiva redatta dalla stazione appaltante che rappresenta l'elemento fondamentale per la formulazione delle offerte.

Osservava poi che la previsione contrattuale riportata al punto 1.2 del contratto di appalto laddove stabiliva che prima di redigere il progetto esecutivo l'impresa [OSCURATO:PERSONA] doveva provvedere alla demolizione delle superficie procedere allo scavo di splateamento generale del cortile, allo scavo archeologico nonché alle campagne di monitoraggio ambientale, ai sondaggi e ai saggi stratigrafici nel termine massimo di 120 giorni salvo proroghe andava letta in coerenza con quanto detto a proposito della configurazione dell'appalto integrato.

Sosteneva che tali conclusioni trovavano conferma nei principi dettati dalla Suprema Corte in tema di appalti di opere pubbliche ed in particolare nella sentenza 2014 nr 12698 che quantunque non riferibili direttamente all'appalto integrato per la loro portata generale potevano essere utilizzati relativamente ad esso.

Passando ad analizzare le singole riserve ed in particolare quella contrassegnata con il nr I diretta ad ottenere il riconoscimento di sovraprezzi relativi all'esecuzione dello scavo archeologico eseguito a regia riteneva ,alla stregua delle risultanze di causa, che non era ravvisabile alcun credito per detta riserva per ragioni diverse da quelle poste a base della decisione del Tribunale.

Con riguardo alla Riserva 1C con cui si erano lamentate delle difformi modalità di esecuzione dello scavo archeologico e della differente situazione dei terreni interessati dai lavori la Corte di appello respingeva la domanda per carenza dei relativi presupposti.

Relativamente alla riserva lE avente ad oggetto i maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori nel periodo 9.12.2003 al 16.3.2004 a causa dell'impossibilità di rispettare le originarie previsioni contrattuali la Corte riconosceva a tale titolo , anche sulla base delle risultanze peritali, la somma di € 81.202,75.

Con riguardo alla riserva 1F relativa ad un diverso periodo di sospensione compreso fra 11.5.2004 ed aprile 2005 a causa dell'impossibilità di rispettare le originarie previsioni contrattuali il giudice di merito osservava che si era verificato un ritardo di 73 giorni imputabile alla stazione appaltante e che i maggiori oneri sopportati dall'impresa erano pari ad € 76.186,78.

Quanto alla Riserva 1G riguardante le carenze del progetto esecutivo che avevano costretto l'impresa ad apportare in tempi non congrui ed in un periodo di ferie sostanziali variazioni al progetto al fine di adempiere alla propria obbligazione la Corte distrettuale rilevava che le carenze progettuali contenute nel progetto definitivo non consentivano di redigere una corretta progettazione esecutiva ed i conseguenti oneri dovevano pertanto imputarsi all'Amministrazione in ragione della somma di € 60.708,60.Con riguardo alla Riserva 4 in relazione alla quale erano state contestati alcuni voci quali la pretesa di ottenere il 10% dei lavori non eseguiti ( 4.2.),l'espianto del cantiere ( 4.3) e l'allestimento delle attrezzature e all'impianto del cantiere finalizzato all'esecuzione dei lavori non realizzati ( 4.4). affermava che con riguardo alla prima richiesta l'assenza di una previsione normativa ad hoc.

Osservava con riferimento alla seconda voce l'assenza dei relativi presupposti non essendo stato dimostrato l'allestimento di un cantiere dimensionato per l'esecuzione di tutte le opere contrattuali ed analoghe considerazione esprimeva con riguardo alla terza voce.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi cui resiste l'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. controricorso e ricorso incidentale fondato su 5 motivi.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'ad 140, primo e secondo comma del d.p.r. nr 554/1999, dell' art 16,comma 4 e 5 della legge l09/l994,dell' art 26 ( Relazione descrittiva del Progetto esecutivo) del d.p.r. nr 554/1999 nonché dell'art 25 del d.p.r. nr 554/1999 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello interpretato in modo erroneo la normativa di riferimento applicando al progetto definitivo i contenuti e i criteri dettati dal legislatore per il progetto esecutivo ( art 16, quinto comma) giungendo in tal modo a postulare la formale e sostanziale equivalenza fra progetto esecutivo e progetto definitivo quanto ai criteri di completezza.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 1362 c.c. e dell'ad 1363 c.c. per avere interpretato la clausola negoziale dell'art 1.2. in modo atomistico attribuendo alla stessa un senso che non risulta compatibile con il complesso dell'atto.

Con un terzo motivo si duole della violazione dell'art 1366 c.c. per non avere la Corte di appello interpretato il contenuto del contratto secondo i canoni di buona fede.

Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art 1206 c.c. in relazione all'art 360,primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello esteso i principi contenuti nella sentenza della cassazione nr 12698/2014 al progetto definitivo posto a base di una gara di appalto integrato malgrado l'evidente differenza esistente fra le fattispecie esaminate in quella pronuncia rispetto al caso in esame senza in alcun modo precisare come avrebbe dovuto concretizzarsi il dovere di cooperazione previsto dall'art 1206 c.c.

Con il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione delle norme riportate negli art 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere disposto la Corte di appello una compensazione dei due gradi di giudizio in ragione della metà applicando in modo non corretto il criterio della causalità. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente a sua volta critica la decisione contestando con il primo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. con riferimento ad alcune voci di danno relative alla riserva nr 1 A riguardanti gli interventi di scavo archeologico nonché alle Riserve l E e 1F Si lamenta, in particolare che la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare i fatti emergenti dalla documentazione prodotta dall'Impresa ed analiticamente esaminata dal consulente motivando solo apparentemente in merito alle ragioni per le quali aveva ritenuto non dimostrato da parte dell'appaltatore i maggiori oneri sostenuti.

Si duole altresì sotto altro profilo che il giudice del gravame con una motivazione apparente e contraddittorio non abbia fatto ricorso ai criteri equitativi previsti dall'ari 1226 c.c.

Con un terzo motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. con riferimento alla Riserva nr 1 C per carenza produzione nonché con riferimento alle riserve nr 4.3 e

4.4. lamentando una non corretto esame della documentazione prodotta.

Con un quarto motivo con riferimento alla Riserva 1C,

4.3. ( espianto cantiere) e

4.4. ( impianto cantiere), vizio di motivazione, violazione dell'ari 132 secondo comma nr 4 c.pc. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato senza fornire alcuna motivazione la domanda risarcitoria relativa al prolungarsi dei lavori di scavo protrattosi dal 31.10.2002 all'il maggio 2004 e riguardante i maggiori utili non conseguiti e i relativi interessi nonché gli oneri fideiussori.

Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell'ari 140, settimo comma del D.P.R. nr 554/1999 in relazione all'ari 25, commi 4 e 5 della legge 109/1994, errore di sussunzione, violazione dell'ari 12 delle preleggi in relazione all'ari 360 primo comma nr 3 elle. per non avere esteso la Corte di appello i commi 4 e 5 dell'art 25 della legge 109/1994 stante il vuoto normativo colmabile attraverso il ricorso all'art 12 delle preleggi La Corte rilevato che in merito alla figura dell'appalto integrato non sussistono precedenti specifici e che le questioni veicolate ,attraverso gli articolati motivi dedotti dalle parti , meritano di essere trattati ed approfonditi in un pubblica udienza attraverso l'acquisizione del parare del sostituto procuratore generale AL14L 'C( La Corte rimette la causa i. ii 5èfle finalità di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13674/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CRBPLA53C3 I F104B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 2007/2016 depositata il 29/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza nr 2007/2016 la Corte di appello di Torino accoglieva parzialmente l'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]Aosta condannando l'appellata al pagamento della somma di 218.098,13 oltre alla rivalutazione ed interessi. Il giudice del gravame sulla premessa che fra le parti era stato concluso un contratto di appalto ai sensi dell'art 19,primo comma, lett b) 1. 109/1994 e del D.P.R. 554/1999 in forza del quale l'appaltatrice avrebbe dovuto provvedere sia alla progettazione esecutiva che all'esecuzione delle opere relative alla" Torre dei Balivi" in Aosta, riteneva che alla luce delle previsioni di legge che regolavano la figura contrattuale ed in particolare i rapporto esistenti fra progettazione definitiva ed esecutiva quali descritti dalla legge 109/1994 ( art 16 e 19) la ricostruzione operata dal Tribunale relativamente agli obblighi nascenti a carico dell'appaltatore dal rapporto negoziale non fosse condivisibile. Osservava al riguardo che in base alla richiamata normativa la progettazione definitiva doveva presentare un livello di definizione dell'intervento e di approfondimento degli studi e delle indagini occorrenti tali da consentire la successiva "ingegnerizzazione" da parte della progettazione esecutiva in conformità al progetto definitivo" vale a dire" sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fase precedenti" e degli ulteriori studi ed indagini ma di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettual i Sottolineava che il sistema presupponeva che in ciascuna delle due fase progettuali-definitiva ed esecutiva- venga fatto tutto quanto è previsto in relazione alla rispettiva struttura e funzione tipica ed anche ulteriori indagini da svolgersi eventualmente in sede di progettazione esecutiva devono avere la limitata finalità evidenziando che tutto questo assumeva una particolare rilevanza nell'appalto integrato in cui la gara è indetta sulla base della progettazione definitiva redatta dalla stazione appaltante che rappresenta l'elemento fondamentale per la formulazione delle offerte. Osservava poi che la previsione contrattuale riportata al punto 1.2 del contratto di appalto laddove stabiliva che prima di redigere il progetto esecutivo l'impresa [OSCURATO:PERSONA] doveva provvedere alla demolizione delle superficie procedere allo scavo di splateamento generale del cortile, allo scavo archeologico nonché alle campagne di monitoraggio ambientale, ai sondaggi e ai saggi stratigrafici nel termine massimo di 120 giorni salvo proroghe andava letta in coerenza con quanto detto a proposito della configurazione dell'appalto integrato. Sosteneva che tali conclusioni trovavano conferma nei principi dettati dalla Suprema Corte in tema di appalti di opere pubbliche ed in particolare nella sentenza 2014 nr 12698 che quantunque non riferibili direttamente all'appalto integrato per la loro portata generale potevano essere utilizzati relativamente ad esso. Passando ad analizzare le singole riserve ed in particolare quella contrassegnata con il nr I diretta ad ottenere il riconoscimento di sovraprezzi relativi all'esecuzione dello scavo archeologico eseguito a regia riteneva ,alla stregua delle risultanze di causa, che non era ravvisabile alcun credito per detta riserva per ragioni diverse da quelle poste a base della decisione del Tribunale. Con riguardo alla Riserva 1C con cui si erano lamentate delle difformi modalità di esecuzione dello scavo archeologico e della differente situazione dei terreni interessati dai lavori la Corte di appello respingeva la domanda per carenza dei relativi presupposti. Relativamente alla riserva lE avente ad oggetto i maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori nel periodo 9.12.2003 al 16.3.2004 a causa dell'impossibilità di rispettare le originarie previsioni contrattuali la Corte riconosceva a tale titolo , anche sulla base delle risultanze peritali, la somma di € 81.202,75. Con riguardo alla riserva 1F relativa ad un diverso periodo di sospensione compreso fra 11.5.2004 ed aprile 2005 a causa dell'impossibilità di rispettare le originarie previsioni contrattuali il giudice di merito osservava che si era verificato un ritardo di 73 giorni imputabile alla stazione appaltante e che i maggiori oneri sopportati dall'impresa erano pari ad € 76.186,78. Quanto alla Riserva 1G riguardante le carenze del progetto esecutivo che avevano costretto l'impresa ad apportare in tempi non congrui ed in un periodo di ferie sostanziali variazioni al progetto al fine di adempiere alla propria obbligazione la Corte distrettuale rilevava che le carenze progettuali contenute nel progetto definitivo non consentivano di redigere una corretta progettazione esecutiva ed i conseguenti oneri dovevano pertanto imputarsi all'Amministrazione in ragione della somma di € 60.708,60.Con riguardo alla Riserva 4 in relazione alla quale erano state contestati alcuni voci quali la pretesa di ottenere il 10% dei lavori non eseguiti ( 4.2.),l'espianto del cantiere ( 4.3) e l'allestimento delle attrezzature e all'impianto del cantiere finalizzato all'esecuzione dei lavori non realizzati ( 4.4). affermava che con riguardo alla prima richiesta l'assenza di una previsione normativa ad hoc. Osservava con riferimento alla seconda voce l'assenza dei relativi presupposti non essendo stato dimostrato l'allestimento di un cantiere dimensionato per l'esecuzione di tutte le opere contrattuali ed analoghe considerazione esprimeva con riguardo alla terza voce. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi cui resiste l'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. controricorso e ricorso incidentale fondato su 5 motivi. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'ad 140, primo e secondo comma del d.p.r. nr 554/1999, dell' art 16,comma 4 e 5 della legge l09/l994,dell' art 26 ( Relazione descrittiva del Progetto esecutivo) del d.p.r. nr 554/1999 nonché dell'art 25 del d.p.r. nr 554/1999 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello interpretato in modo erroneo la normativa di riferimento applicando al progetto definitivo i contenuti e i criteri dettati dal legislatore per il progetto esecutivo ( art 16, quinto comma) giungendo in tal modo a postulare la formale e sostanziale equivalenza fra progetto esecutivo e progetto definitivo quanto ai criteri di completezza. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 1362 c.c. e dell'ad 1363 c.c. per avere interpretato la clausola negoziale dell'art 1.2. in modo atomistico attribuendo alla stessa un senso che non risulta compatibile con il complesso dell'atto. Con un terzo motivo si duole della violazione dell'art 1366 c.c. per non avere la Corte di appello interpretato il contenuto del contratto secondo i canoni di buona fede. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art 1206 c.c. in relazione all'art 360,primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello esteso i principi contenuti nella sentenza della cassazione nr 12698/2014 al progetto definitivo posto a base di una gara di appalto integrato malgrado l'evidente differenza esistente fra le fattispecie esaminate in quella pronuncia rispetto al caso in esame senza in alcun modo precisare come avrebbe dovuto concretizzarsi il dovere di cooperazione previsto dall'art 1206 c.c. Con il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione delle norme riportate negli art 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere disposto la Corte di appello una compensazione dei due gradi di giudizio in ragione della metà applicando in modo non corretto il criterio della causalità. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente a sua volta critica la decisione contestando con il primo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. con riferimento ad alcune voci di danno relative alla riserva nr 1 A riguardanti gli interventi di scavo archeologico nonché alle Riserve l E e 1F Si lamenta, in particolare che la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare i fatti emergenti dalla documentazione prodotta dall'Impresa ed analiticamente esaminata dal consulente motivando solo apparentemente in merito alle ragioni per le quali aveva ritenuto non dimostrato da parte dell'appaltatore i maggiori oneri sostenuti. Si duole altresì sotto altro profilo che il giudice del gravame con una motivazione apparente e contraddittorio non abbia fatto ricorso ai criteri equitativi previsti dall'ari 1226 c.c. Con un terzo motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. con riferimento alla Riserva nr 1 C per carenza produzione nonché con riferimento alle riserve nr 4.3 e 4.4. lamentando una non corretto esame della documentazione prodotta. Con un quarto motivo con riferimento alla Riserva 1C, 4.3. ( espianto cantiere) e 4.4. ( impianto cantiere), vizio di motivazione, violazione dell'ari 132 secondo comma nr 4 c.pc. l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato senza fornire alcuna motivazione la domanda risarcitoria relativa al prolungarsi dei lavori di scavo protrattosi dal 31.10.2002 all'il maggio 2004 e riguardante i maggiori utili non conseguiti e i relativi interessi nonché gli oneri fideiussori. Con il quinto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell'ari 140, settimo comma del D.P.R. nr 554/1999 in relazione all'ari 25, commi 4 e 5 della legge 109/1994, errore di sussunzione, violazione dell'ari 12 delle preleggi in relazione all'ari 360 primo comma nr 3 elle. per non avere esteso la Corte di appello i commi 4 e 5 dell'art 25 della legge 109/1994 stante il vuoto normativo colmabile attraverso il ricorso all'art 12 delle preleggi La Corte rilevato che in merito alla figura dell'appalto integrato non sussistono precedenti specifici e che le questioni veicolate ,attraverso gli articolati motivi dedotti dalle parti , meritano di essere trattati ed approfonditi in un pubblica udienza attraverso l'acquisizione del parare del sostituto procuratore generale AL14L 'C( La Corte rimette la causa i. ii 5èfle finalità di cui
Sentenza Cassazione n. 12479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris