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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16074/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22410/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoEttore Puppo, domiciliataex lege in Roma , [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- contro GALLETTI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via G.G.

Belli n. 36, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- E sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via G.G.

Belli n. 36, presso lo studio dell’avvocatoLuca Pardini; -ricorrente incidentale- contro LUCERI Barbara, rappresentata e difesa dall’avvocatoEttore Puppo, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1189/2021,depositata il 16 giugno 2021 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Lucca asserendo di averle dato a titolo di mutuo la somma complessiva di euro35.449,00 per l’acquisto di due autovetture, precisamente euro 7.900,00 per una [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] nel 2010 ed euro 22.000,00, con un costo del finanziamento di euro 27.549,00, per una [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] nel 2011; chiedeva che venisse accertata l’obbligazione di parte convenuta alla restituzione con condanna al pagamento di tali import i , oltre gli interessi legali maggiorati.

Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca in favore del Tribunale di Livorno; nel merito chiedeva rigettarsi ogni domanda attrice,non avendo contratto nessun debito nei suoi confronti, con condanna del Galletti al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa.

La causa veniva istruita con prove documentali e orali.

Il Tribunale di Lucca,con sentenza n. 1470/2017, rigettava la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite.

2. – Avverso detta sentenza il Galletti promuoveva appello , chiedendonela riforma.

Si costituiva la convenuta.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1189/2021, depositata il 16 giugno 2021, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha accolto l'appello nei limiti di cui in motivazione, dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] è tenuta alla restituzione della somma di euro 7.900,00 mutuata per l'acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] da [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato conseguentementela Luceri al pagamento del relativo importo , oltre gli interessi legali ordinari dall’ 8 ottobre 2010 fino alla data della domanda giudiziale e nella misura maggiorata ex art. 1284 , quarto comma, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono state parzialmente compensate in misura della metà e l’ appellata L u ceri è stata condannata al pagamento del residuo a favore delloStato, in quanto l'appellante è stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposito ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio , proponendo altresì ricorso incidentale.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 1813 cod. civ. e degli artt. 2697 cod. civ.e 115 cod. proc. civ. , rilevante in relazione all’art. 360, primo comma , n . 3, cod. proc. civ., relativi alla ripartizione dell’onere della prova in violazione dei principi affermati dalla Suprema Corte.

La sentenza - secondo quanto dedotto - trascurerebbe di esplicitare le ragioni atte a giustificare la decisione e di misurarsi con la ricostruzione cui accede la sentenza di primo grado.Il Tribunale aveva respinto la domanda facendo applicazione dell’art. 2697 cod. civ., non risultando provata l’obbligazione prevista ex art. 1813 cod. civ. di restituzione delle somme nel contratt o di mutuo, in mancanza di richieste subordinate da parte dell’attore e a fronte dell’allegazione, con riguardoa tali dazioni, della natura di atti di liberalità che, contrariamente a quanto affermato da controparte, la convenuta ha dedotto sin da subito.

Il primo giudice aveva fatt o corretta applicazione anche del principio (Cass. civile sez. 28luglio 2014, n. 17050) secondo cui deve aver si maggior rigore nella valutazione della prova della pattuizione del diritto alla restituzione laddove si verta, come nel caso di specie, nell’ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro, non subordinati a specifici doveri di restituzione: tanto più quando, come nel caso in esame, la domanda di rimborso venga formulata dopo la separazione fra il figlio e la nuora, in situazione presumibilmente conflittuale, esolo nei confronti di lei.

Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. , 111 Cost. , rilevante in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., risultando le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass.10950/2019).

Al di là di enunciati tautologici e assertivi, la sentenza non dà conto del perché della decisione di riforma parziale della sentenza di primo grado.

Al riguardo, parte ri corrente sottolinea come non sia possibile comprendere come poter conciliare la proposizione nella quale la Corte afferma: “da quanto emerso in sede istruttoria parte attrice non è riuscita a dimostrare la dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l’acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA], essendo state fornite dai testi delle due parti versione opposte ed inconciliabili" con quella successiva nella quale sisostiene che: “le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono state invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l’acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA]”.

Si deduce,inoltre, che la pronuncia non si confronta con le allegazioni difensive della convenuta riguardanti: (a) la natura di donazione delle elargizioni di denaro fatte a favore del figlio e dell’intera sua famiglia; b) la separazione intervenuta tra il figlio dell’attore e la convenuta successivamente alle donazioni; c) l’assenza di richieste scritte precedenti quella dell’avvocato che, a sua volta, precede l’introduzione del giudizio di poche settimane; d) la notevole distanza di tempo tra le dazioni e la richiesta giudiziale; e) il quadro dei rapporti logorati dalle cause civili e penali.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale si prospetta la violazionee falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360 , primo comma , n. 5 cod. proc. civ. ) - per avere il giudice di appello esercitato in maniera errata l’apprezzamento delle prove.

La parte deduce che quando si denuncia il fatto che il giudice ha solamente male esercitato il prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965).

Nel caso di specie, la Corte di appello, basandosi sulle medesime prove, arriva a due conclusioni differenti in relazione ai due contratti di mutuo intercorsi fra le parti, così argomentando il proprio convincimento in modo palesemente contraddittorio e viziato.

Parte ricorrente deduce di avere elargito alla Luceri le seguenti somme (circostanza peraltro pacifica): A)euro 7.900,00 per acquisto autovettura [OSCURATO:PERSONA]; B) euro 27.549,00 per acquisto autovettura Qashqai.Al riguardo, si evidenzia che i testi hanno confermato che l’accordo restitutorio riguardava entrambi i veicoli, nonostante il giudice di appello abbia considerato "raggiunta” la prova solo per una vettura e non sull’altra.

Tenuto conto cheunici elementi probatori emersi in corso di causa che hanno fondato il convincimento del giudice sono esclusivamente le prove per testi, la Corte d’appello, valutando raggiunta la prova dell’accordo restitutorio sulla [OSCURATO:PERSONA] e negando l’accordo restitutorio per la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe caduta in evidente contraddizione logica, viziando la propria motivazione.

Infatti, prove "identiche” omogene e concordi non possono dare due risultati diversi.

Se il giudice di secondo grado ha ritenuto dimostrata la dazione a titolo di mutuo per una vettura,doveva necessariamente ritenere raggiunta la prova anche per l’altra, poiché gli elementi probatori sono esattamente i medesimi, ovvero le dichiarazioni dei testi Galletti, Abita e Sicuro.

1.1. – Va esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso principale.

Il motivo è fondato.

Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione( Cass., Sez.

II , 22 novembre 2021 , n. 35959).

La datiodi una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto,non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova(Cass., Sez.

II, 29 novembre 2018 , n. 30944 ; Cass., Sez.

III , 22 aprile 2010 , n. 9541; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez.

III, 6 luglio 2001,n. 9209).

A fronte di tale riparto dell'onere della prova, la motivazione della Corte d'appello risulta del tutto contraddittoria in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenzadi un mutuo riguardo a una soltanto delledue autovetture.

La violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che dà luogo a nullità della sentenza , è individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass., Sez.

I, 3 marzo 2022 , n. 7090 ; Cass., Sez.

VI - 3, 25 settembre 2018 , n. 22598 ; Cass., Sez.

III, 12 ottobre 2017 , n. 23940).

Nella specie, da un lato si afferma che le dichiarazioni dei testi di parte attrice risultano concordi nel ritenere che le somme siano state consegnatea titolo di mutuo ( le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice hanno confermato tutte le deduzioni del Galletti riguardanti la dazione alla convenuta di somme, a titolo di mutuo, per l’acquisto di due vetture, una [OSCURATO:PERSONA] (euro 7.900,00 nell’ottobre 2010) e una [OSCURATO:PERSONA](prezzo euro 22.000,00 con finanziamento del costo di euro27.549,00 nel marzo 2011); importi per i quali parte appellante avrebbe più volte sollecitato la convenuta alla restituzione).

Dall'altro si pone in evidenza che la testedi parte convenuta, al contrario,ha ritenuto che l'acquisto della Nissan sarebbe avvenuto a titolo di liberalità(la teste di parte convenuta, interrogata se vi fosse un accordo tra il Galletti e la Luceri per larestituzione delle somme relative al finanziamento necessario all’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che all’epoca l’appellante aveva dichiarato che avrebbe comprato una vettura e l’avrebberegalata al figlio ed alla di lui moglie Barbara.

Invece riguardo le richieste del Galletti di restituzionedelle somme la teste ha affermato che in sua presenza non si erano verificate).

La Corte di appello , nell'affermare che non vi sia stata la dimostrazione della prova della dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l’acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA] , essendo state fornite dai testi delle due parti versioni opposte e inconciliabili – considerando quindi inattendibili i testimoni – ha successivamente ritenuto, in maniera assertiva e contraddittoria , che “le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono state invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l’acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA]”.Tale affermazione , in assenza di ulteriori elementi, risulta del tutto apodittica e incomprensibile nel suo significato dimostrativo,tanto più a fronte di vincoli di parentela dei testimoni e dei contrasti familiari in atto, richiamati nello svolgimento del processo e dedotti negli atti del giudizio, su cui la Corte d'appello non effettua alcuna considerazione.

La motivazione del provvedimento impugnato si fondaquindi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, fin endo per presentarsi obiettivamente incomprensibile e senza raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost.2. –L'accoglimento di questo motivo determina l'assorbimento degli altri due.

La sentenza va dunque cassatacon rinvio a lla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22410/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoEttore Puppo, domiciliataex lege in Roma , [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- contro GALLETTI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli n. 36, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- E sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli n. 36, presso lo studio dell’avvocatoLuca Pardini; -ricorrente incidentale- contro LUCERI Barbara, rappresentata e difesa dall’avvocatoEttore Puppo, domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1189/2021,depositata il 16 giugno 2021 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Lucca asserendo di averle dato a titolo di mutuo la somma complessiva di euro35.449,00 per l’acquisto di due autovetture, precisamente euro 7.900,00 per una [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] nel 2010 ed euro 22.000,00, con un costo del finanziamento di euro 27.549,00, per una [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA] nel 2011; chiedeva che venisse accertata l’obbligazione di parte convenuta alla restituzione con condanna al pagamento di tali import i , oltre gli interessi legali maggiorati. Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca in favore del Tribunale di Livorno; nel merito chiedeva rigettarsi ogni domanda attrice,non avendo contratto nessun debito nei suoi confronti, con condanna del Galletti al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa. La causa veniva istruita con prove documentali e orali. Il Tribunale di Lucca,con sentenza n. 1470/2017, rigettava la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite. 2. – Avverso detta sentenza il Galletti promuoveva appello , chiedendonela riforma. Si costituiva la convenuta. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1189/2021, depositata il 16 giugno 2021, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha accolto l'appello nei limiti di cui in motivazione, dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] è tenuta alla restituzione della somma di euro 7.900,00 mutuata per l'acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] da [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato conseguentementela Luceri al pagamento del relativo importo , oltre gli interessi legali ordinari dall’ 8 ottobre 2010 fino alla data della domanda giudiziale e nella misura maggiorata ex art. 1284 , quarto comma, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo. Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono state parzialmente compensate in misura della metà e l’ appellata L u ceri è stata condannata al pagamento del residuo a favore delloStato, in quanto l'appellante è stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato. 3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposito ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio , proponendo altresì ricorso incidentale. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 1813 cod. civ. e degli artt. 2697 cod. civ.e 115 cod. proc. civ. , rilevante in relazione all’art. 360, primo comma , n . 3, cod. proc. civ., relativi alla ripartizione dell’onere della prova in violazione dei principi affermati dalla Suprema Corte. La sentenza - secondo quanto dedotto - trascurerebbe di esplicitare le ragioni atte a giustificare la decisione e di misurarsi con la ricostruzione cui accede la sentenza di primo grado.Il Tribunale aveva respinto la domanda facendo applicazione dell’art. 2697 cod. civ., non risultando provata l’obbligazione prevista ex art. 1813 cod. civ. di restituzione delle somme nel contratt o di mutuo, in mancanza di richieste subordinate da parte dell’attore e a fronte dell’allegazione, con riguardoa tali dazioni, della natura di atti di liberalità che, contrariamente a quanto affermato da controparte, la convenuta ha dedotto sin da subito. Il primo giudice aveva fatt o corretta applicazione anche del principio (Cass. civile sez. 28luglio 2014, n. 17050) secondo cui deve aver si maggior rigore nella valutazione della prova della pattuizione del diritto alla restituzione laddove si verta, come nel caso di specie, nell’ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro, non subordinati a specifici doveri di restituzione: tanto più quando, come nel caso in esame, la domanda di rimborso venga formulata dopo la separazione fra il figlio e la nuora, in situazione presumibilmente conflittuale, esolo nei confronti di lei. Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. , 111 Cost. , rilevante in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., risultando le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass.10950/2019). Al di là di enunciati tautologici e assertivi, la sentenza non dà conto del perché della decisione di riforma parziale della sentenza di primo grado. Al riguardo, parte ri corrente sottolinea come non sia possibile comprendere come poter conciliare la proposizione nella quale la Corte afferma: “da quanto emerso in sede istruttoria parte attrice non è riuscita a dimostrare la dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l’acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA], essendo state fornite dai testi delle due parti versione opposte ed inconciliabili" con quella successiva nella quale sisostiene che: “le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono state invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l’acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA]”. Si deduce,inoltre, che la pronuncia non si confronta con le allegazioni difensive della convenuta riguardanti: (a) la natura di donazione delle elargizioni di denaro fatte a favore del figlio e dell’intera sua famiglia; b) la separazione intervenuta tra il figlio dell’attore e la convenuta successivamente alle donazioni; c) l’assenza di richieste scritte precedenti quella dell’avvocato che, a sua volta, precede l’introduzione del giudizio di poche settimane; d) la notevole distanza di tempo tra le dazioni e la richiesta giudiziale; e) il quadro dei rapporti logorati dalle cause civili e penali. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si prospetta la violazionee falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360 , primo comma , n. 5 cod. proc. civ. ) - per avere il giudice di appello esercitato in maniera errata l’apprezzamento delle prove. La parte deduce che quando si denuncia il fatto che il giudice ha solamente male esercitato il prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965). Nel caso di specie, la Corte di appello, basandosi sulle medesime prove, arriva a due conclusioni differenti in relazione ai due contratti di mutuo intercorsi fra le parti, così argomentando il proprio convincimento in modo palesemente contraddittorio e viziato. Parte ricorrente deduce di avere elargito alla Luceri le seguenti somme (circostanza peraltro pacifica): A)euro 7.900,00 per acquisto autovettura [OSCURATO:PERSONA]; B) euro 27.549,00 per acquisto autovettura Qashqai.Al riguardo, si evidenzia che i testi hanno confermato che l’accordo restitutorio riguardava entrambi i veicoli, nonostante il giudice di appello abbia considerato "raggiunta” la prova solo per una vettura e non sull’altra. Tenuto conto cheunici elementi probatori emersi in corso di causa che hanno fondato il convincimento del giudice sono esclusivamente le prove per testi, la Corte d’appello, valutando raggiunta la prova dell’accordo restitutorio sulla [OSCURATO:PERSONA] e negando l’accordo restitutorio per la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe caduta in evidente contraddizione logica, viziando la propria motivazione. Infatti, prove "identiche” omogene e concordi non possono dare due risultati diversi. Se il giudice di secondo grado ha ritenuto dimostrata la dazione a titolo di mutuo per una vettura,doveva necessariamente ritenere raggiunta la prova anche per l’altra, poiché gli elementi probatori sono esattamente i medesimi, ovvero le dichiarazioni dei testi Galletti, Abita e Sicuro. 1.1. – Va esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso principale. Il motivo è fondato. Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione( Cass., Sez. II , 22 novembre 2021 , n. 35959). La datiodi una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto,non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova(Cass., Sez. II, 29 novembre 2018 , n. 30944 ; Cass., Sez. III , 22 aprile 2010 , n. 9541; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003; Cass., Sez. III, 6 luglio 2001,n. 9209). A fronte di tale riparto dell'onere della prova, la motivazione della Corte d'appello risulta del tutto contraddittoria in ordine alle ragioni per le quali sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenzadi un mutuo riguardo a una soltanto delledue autovetture. La violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che dà luogo a nullità della sentenza , è individuabile nelle ipotesi di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022 , n. 7090 ; Cass., Sez. VI - 3, 25 settembre 2018 , n. 22598 ; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017 , n. 23940). Nella specie, da un lato si afferma che le dichiarazioni dei testi di parte attrice risultano concordi nel ritenere che le somme siano state consegnatea titolo di mutuo ( le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice hanno confermato tutte le deduzioni del Galletti riguardanti la dazione alla convenuta di somme, a titolo di mutuo, per l’acquisto di due vetture, una [OSCURATO:PERSONA] (euro 7.900,00 nell’ottobre 2010) e una [OSCURATO:PERSONA](prezzo euro 22.000,00 con finanziamento del costo di euro27.549,00 nel marzo 2011); importi per i quali parte appellante avrebbe più volte sollecitato la convenuta alla restituzione). Dall'altro si pone in evidenza che la testedi parte convenuta, al contrario,ha ritenuto che l'acquisto della Nissan sarebbe avvenuto a titolo di liberalità(la teste di parte convenuta, interrogata se vi fosse un accordo tra il Galletti e la Luceri per larestituzione delle somme relative al finanziamento necessario all’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che all’epoca l’appellante aveva dichiarato che avrebbe comprato una vettura e l’avrebberegalata al figlio ed alla di lui moglie Barbara. Invece riguardo le richieste del Galletti di restituzionedelle somme la teste ha affermato che in sua presenza non si erano verificate). La Corte di appello , nell'affermare che non vi sia stata la dimostrazione della prova della dazione a titolo di mutuo delle somme corrisposte per l’acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA] , essendo state fornite dai testi delle due parti versioni opposte e inconciliabili – considerando quindi inattendibili i testimoni – ha successivamente ritenuto, in maniera assertiva e contraddittoria , che “le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono state invece smentite da altre risultanze istruttorie riguardo alle somme corrisposte per l’acquisto della vettura [OSCURATO:PERSONA]”.Tale affermazione , in assenza di ulteriori elementi, risulta del tutto apodittica e incomprensibile nel suo significato dimostrativo,tanto più a fronte di vincoli di parentela dei testimoni e dei contrasti familiari in atto, richiamati nello svolgimento del processo e dedotti negli atti del giudizio, su cui la Corte d'appello non effettua alcuna considerazione. La motivazione del provvedimento impugnato si fondaquindi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, fin endo per presentarsi obiettivamente incomprensibile e senza raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost.2. –L'accoglimento di questo motivo determina l'assorbimento degli altri due. La sentenza va dunque cassatacon rinvio a lla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cor
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