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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 37401/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] iani [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis cod. peri, per intervenuta riparazione danno, è- manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il risarcimento deve intervenire non solo nei confronti del pubblico ufficiale, ma anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di appartenenza e, nel caso di specie, quest'ultima non risulta essere stata risarcita.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso non è consentito in questa sede, non essendo stato dedotto in appello, ove si chiedeva unicamente la mera riqualificazione del fatto.

Nel ricorso si declina, invece, una diversa ricostruzione del fatto che, a dire della difesa, avrebbe dovuto portare a ricondurre la condotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che censura la configurabilità del reato e la inidoneità della condotta -, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] iani [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata pronuncia di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis cod. peri, per intervenuta riparazione danno, è- manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il risarcimento deve intervenire non solo nei confronti del pubblico ufficiale, ma anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di appartenenza e, nel caso di specie, quest'ultima non risulta essere stata risarcita. Rilevato che il secondo motivo di ricorso non è consentito in questa sede, non essendo stato dedotto in appello, ove si chiedeva unicamente la mera riqualificazione del fatto. Nel ricorso si declina, invece, una diversa ricostruzione del fatto che, a dire della difesa, avrebbe dovuto portare a ricondurre la condotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che censura la configurabilità del reato e la inidoneità della condotta -, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 37401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris