CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 28 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 3 ottobre 2019 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186 bis, comma 6, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Trinítapoli il 28 maggio 2017, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 186 bis, comma 2, d.lgs n.285/1992 e ha rideterminato la pena inflitta in mesi 6 di arresto ed euro 1.400 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile perché, quale conducente di un'autovettura, privo di patente di guida e con età inferiore a ventuno anni, aveva mostrato indici di ebbrezza alcolica, quali l'alito vinoso e la difficoltà a reggersi in piedi, ma si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a rilevare il tasso alcolemico nel sangue. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo dei propri difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, non ha dedotto uno specifico vizio fra quelli indicati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., bensì rerronea interpretazione e applicazione degli artt. 572 e 585 cod. pen, erronea valutazione dei fatti. Mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato. Personalità dell'imputato." Il difensore lamenta, riportando verosimilmente per errore il brano di altro ricorso, che la Corte avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa. Afferma, inoltre, che sarebbe mancato il vaglio sulla attendibilità intrinseca e estrinseca delle dichiarazioni degli agenti. 2.2.Con il secondo motivo, analogamente, non ha dedotto uno specifico vizio fra quelli indicati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., bensì l' eccessivo trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente la pena inflitta sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e i giudici non avrebbero dato conto in maniera adeguata dell'esercizio del potere discrezionale e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti non hanno alcuna attinenza rispetto alle statuizioni di cui alla sentenza di condanna.Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizi non pertinenti rispetto alla sentenza impugnata e richiama passaggi argomentativi che in realtà non sono ivi presenti. Con il secondo motivo, si duole del trattamento sanzionatorio, pur essendo stata irrogata una pena pari al minimo edittale; della mancata concessione delle attenuanti in termini di prevalenza rispetto a circostanze aggravanti che già la Corte di Appello ha escluso; della sproporzionalità della pena rispetto alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma in data 28 giugno