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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2017

ECLI:EU:C:2017:891
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CJ0547 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 novembre 2017 ( *1 ) «Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Accordi tra imprese – Rapporti commerciali tra gestori di stazioni di servizio e imprese petrolifere – Accordo di fornitura in esclusiva a lungo termine di carburanti – Decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea rende obbligatori gli impegni assunti da un’impresa – Portata del vincolo dei giudici nazionali a una decisione concernente gli impegni adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003» Nella causa C‑547/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), con decisione del 18 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2016, nel procedimento Gasorba SL,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, LA CORTE (Terza Sezione), composta da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby (relatore) e M. Vilaras, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Gasorba SL, J. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], da D. [OSCURATO:PERSONA], procurador, A. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e L. [OSCURATO:PERSONA], abogada; – per la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, da A. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], abogados, e M. [OSCURATO:PERSONA], abogada; – per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da F. [OSCURATO:PERSONA], F. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), e dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Gasorba SL, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «Gasorba e gli altri»), da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), dall’altro, in merito alla validità, alla luce dell’articolo 101 TFUE, di un contratto di affitto di una stazione di servizio corredato di un obbligo di fornitura in esclusiva.

Contesto normativo 3 I considerando 13 e 22 del regolamento n. 1/2003 così recitano: «(13) Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla [OSCURATO:PERSONA] degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la [OSCURATO:PERSONA], mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate.

Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione.

Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione.

Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende comminare un’ammenda. (…) (22) Per assicurare il rispetto dei principi della certezza del diritto e dell’applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie in un sistema di competenze parallele devono essere evitati i conflitti fra decisioni.

Occorre pertanto precisare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli effetti delle decisioni e dei procedimenti della [OSCURATO:PERSONA] sulle giurisdizioni e sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

Le decisioni d’impegno adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] lasciano impregiudicato il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli [101] e [102 TFUE]». 4 Ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, relativo alle «[c]ompetenze delle giurisdizioni nazionali»: «Le giurisdizioni nazionali sono competenti ad applicare gli articoli [101] e [102 TFUE]». 5 L’articolo 9 dello stesso regolamento, riguardante gli «[i]mpegni», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese.

La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato». 6 L’articolo 15 del regolamento n. 1/2003, relativo alla «[c]ooperazione con le giurisdizioni nazionali», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue: «Nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] le giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie». 7 L’articolo 16 del regolamento n. 1/2003, rubricato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», al paragrafo 1 così dispone: «Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla [OSCURATO:PERSONA] in procedimenti da essa avviati.

A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati.

Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 Il 15 febbraio 1993 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] concludevano due contratti con la [OSCURATO:PERSONA]. 9 Con il primo di tali contratti, intitolato «Atto di costituzione di usufrutto», la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] costituivano un diritto reale di usufrutto a favore della [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di 25 anni, su un terreno situato in Orba (Spagna) e sulla stazione di servizio ivi impiantata, nonché sulla concessione amministrativa che autorizzava la gestione di tale stazione. 10 Con il secondo dei suddetti contratti, intitolato «Contratto di cessione della gestione di una stazione di servizio, affitto di azienda ed esclusiva di rifornimento» (in prosieguo: il «contratto di affitto»), la [OSCURATO:PERSONA] concedeva in affitto al sig. [OSCURATO:PERSONA] il terreno e la stazione di servizio, per un periodo di 25 anni, dietro pagamento di un canone mensile di 10000 peseta spagnole (ESP) (circa EUR 60). 11 Il 12 novembre 1994 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] e i loro due figli costituivano la società Gasorba, che subentrava nei diritti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA] derivanti dai contratti conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], con il consenso di quest’ultima. 12 Il contratto di affitto imponeva agli affittuari, per l’intera durata del contratto di affitto medesimo, di rifornirsi esclusivamente presso la [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe comunicato periodicamente i prezzi massimi di vendita del carburante al pubblico e consentito agli affittuari di concedere sconti decurtandoli dalle loro commissioni, senza ridurre le entrate del fornitore. 13 [OSCURATO:PERSONA] avviava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

Nella valutazione preliminare, essa riteneva che i contratti di fornitura in esclusiva a lungo termine, inclusi i contratti tra le parti nel procedimento principale, sollevassero timori di incompatibilità con l’articolo 101 TFUE, in quanto potevano causare un importante «effetto di preclusione» dalla vendita al dettaglio di carburanti sul mercato spagnolo. 14 In risposta alla valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] presentava a quest’ultima proposte di impegni consistenti, in particolare, nell’astenersi dal concludere in futuro contratti di esclusiva a lungo termine, nell’offrire agli affittuari di stazioni di servizio interessati un incentivo economico per porre termine ai contratti di fornitura a lungo termine in corso con la [OSCURATO:PERSONA], nonché nel non acquisire, per un determinato periodo, stazioni di servizio autonome di cui essa non fosse già il rifornitore. 15 Detti impegni sono stati resi obbligatori dalla decisione 2006/446/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 12 aprile 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/B-1/38.348 – [OSCURATO:PERSONA] CPP) ( GU 2006, L 176, pag. 104 ; in prosieguo: la «decisione concernente gli impegni»). 16 Il dispositivo di tale decisione è redatto nei termini seguenti: «Articolo 1 Gli impegni (…) si intendono vincolanti per la [[OSCURATO:PERSONA]].

Articolo 2 Il procedimento nel presente caso è concluso.

Articolo 3 La presente decisione si applicherà a decorrere dal giorno della sua notifica [alla [OSCURATO:PERSONA]] fino al 31 dicembre 2011.

Articolo 4 La [[OSCURATO:PERSONA]] è destinataria della presente decisione». 17 A seguito dell’adozione di detta decisione, la Gasorba e gli altri, in data 17 aprile 2008, proponevano ricorso avverso la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Madrid (Tribunale commerciale di Madrid, Spagna), diretto, da un lato, all’annullamento del contratto di affitto, per il motivo che non era conforme all’articolo 101 TFUE, e, dall’altro, al risarcimento del danno risultante dall’applicazione di detto contratto. 18 Tuttavia, tale ricorso veniva respinto, anzitutto, con una sentenza emessa l’8 luglio 2011 da detto giudice, successivamente, in appello, con la sentenza confermativa dell’[OSCURATO:PERSONA] de Madrid (Corte provinciale di Madrid, Spagna) del 27 gennaio 2014. 19 Considerando che la decisione concernente gli impegni non impedisse a un giudice nazionale di annullare un contratto previsto dalla decisione stessa per violazione dell’articolo 101 TFUE, la Gasorba e gli altri proponevano ricorso per cassazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna). 20 Quest’ultimo giudice ritiene che sussistano dubbi circa la portata della competenza dei giudici nazionali alla luce degli articoli 9 e 16 del regolamento n. 1/2003.

Esso afferma, in proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] sembra aver minimizzato l’effetto della decisione concernente gli impegni allorché, nel parere dell’8 luglio 2009, richiesto sulla base dell’articolo 15 del regolamento n. 1/2003 dallo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Barcelona (Tribunale commerciale di Barcellona) nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 27 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑142/13 , non pubblicata, EU:C:2014:204 ), ha indicato che una tale decisione non pregiudica l’analisi che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe effettuare basandosi su ulteriori indagini ed elementi di fatto.

Detta decisione non pregiudicherebbe neppure l’analisi che deve essere condotta dal giudice nazionale.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le decisioni basate sull’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 avrebbero unicamente l’obiettivo di rendere vincolanti, per le imprese interessate, gli impegni proposti dalle parti al fine di risolvere i problemi di concorrenza constatati, ma non si pronuncerebbero sulla questione della sussistenza di una violazione pregressa o attuale degli articoli 101 o 102 TFUE. 21 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, conformemente all’articolo 16 (…) del regolamento [n. 1/2003], la [decisione concernente gli impegni] osti a che gli accordi ivi contemplati possano essere dichiarati nulli da un giudice nazionale in considerazione della durata della clausola di fornitura in esclusiva, benché possano essere senz’altro annullati per altre cause come, per esempio, l’imposizione da parte del fornitore all’acquirente (o al rivenditore) di un prezzo minimo di vendita al pubblico. 2) In caso affermativo, se si possa ritenere che i contratti di lunga durata contemplati dalla decisione concernente gli impegni beneficino, in forza della decisione stessa, di un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la prima questione, il giudice del rinvio domanda sostanzialmente se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale dichiari la nullità di un accordo tra imprese sul fondamento dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia precedentemente accettato impegni concernenti il medesimo accordo e li abbia resi obbligatori in una decisione adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento. 23 Conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 1/2003, letto alla luce del considerando 22 di quest’ultimo, l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione si basa su un sistema di competenze parallele nell’ambito del quale sia la [OSCURATO:PERSONA] sia le autorità nazionali garanti della concorrenza e i giudici nazionali possono applicare gli articoli 101 e 102 TFUE. 24 L’uniformità di applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione è garantita in particolare dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, che obbliga i giudici nazionali a non prendere decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi del regolamento n. 1/2003. 25 Orbene, dal testo dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che una decisione adottata sul fondamento di tale articolo ha, in particolare, l’effetto di rendere obbligatori gli impegni, proposti dalle imprese, tali da rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua valutazione preliminare.

Occorre rilevare che una decisione del genere non certifica la conformità all’articolo 101 TFUE della prassi oggetto delle preoccupazioni. 26 Infatti, dato che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, letto alla luce del considerando 13 di quest’ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a una mera «valutazione preliminare» della situazione concorrenziale, senza che, successivamente, la decisione concernente gli impegni adottata sul fondamento di tale articolo giunga alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione, non si può escludere che un giudice nazionale concluda che la prassi oggetto della decisione concernente gli impegni infranga l’articolo 101 TFUE e che, in tal modo, esso intenda dichiarare, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], che detto articolo è stato infranto. 27 Peraltro, i considerando 13 e 22 del regolamento n. 1/2003, letti congiuntamente, precisano espressamente che le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di prendere una decisione né intaccano il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli 101 e 102 TFUE. 28 Ne consegue che una decisione adottata sul fondamento dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non è idonea a far sorgere un legittimo affidamento in capo alle imprese interessate quanto alla conformità all’articolo 101 TFUE del loro comportamento.

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la decisione concernente gli impegni non può «legalizzare» il comportamento sul mercato dell’impresa interessata, tantomeno con effetti retroattivi. 29 Tuttavia, i giudici nazionali non possono ignorare questo tipo di decisioni.

Infatti, atti del genere hanno in ogni caso carattere decisorio.

Inoltre, sia il principio di leale cooperazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sia l’obiettivo di un’efficace e uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione impongono al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale dell’accordo di cui trattasi alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 30 Ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 deve essere interpretato nel senso che una decisione concernente gli impegni adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a determinati accordi tra imprese, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, non impedisce ai giudici nazionali di esaminare la conformità dei medesimi accordi alle regole di concorrenza e di dichiarare, se del caso, la nullità di questi ultimi a norma dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

Sulla seconda questione 31 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

Sulle spese 32 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che una decisione concernente gli impegni adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea con riferimento a determinati accordi tra imprese, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, non impedisce ai giudici nazionali di esaminare la conformità dei medesimi accordi alle regole di concorrenza e di dichiarare, se del caso, la nullità di questi ultimi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0547 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 novembre 2017 ( *1 ) «Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Accordi tra imprese – Rapporti commerciali tra gestori di stazioni di servizio e imprese petrolifere – Accordo di fornitura in esclusiva a lungo termine di carburanti – Decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea rende obbligatori gli impegni assunti da un’impresa – Portata del vincolo dei giudici nazionali a una decisione concernente gli impegni adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003» Nella causa C‑547/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), con decisione del 18 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2016, nel procedimento Gasorba SL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, LA CORTE (Terza Sezione), composta da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby (relatore) e M. Vilaras, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Gasorba SL, J. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], da D. [OSCURATO:PERSONA], procurador, A. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e L. [OSCURATO:PERSONA], abogada; – per la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, da A. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], abogados, e M. [OSCURATO:PERSONA], abogada; – per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da F. [OSCURATO:PERSONA], F. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), e dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Gasorba SL, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «Gasorba e gli altri»), da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), dall’altro, in merito alla validità, alla luce dell’articolo 101 TFUE, di un contratto di affitto di una stazione di servizio corredato di un obbligo di fornitura in esclusiva. Contesto normativo 3 I considerando 13 e 22 del regolamento n. 1/2003 così recitano: «(13) Qualora, nel corso di un procedimento che potrebbe portare a vietare un accordo o pratica concordata, le imprese propongano alla [OSCURATO:PERSONA] degli impegni tali da rispondere alle sue preoccupazioni, la [OSCURATO:PERSONA], mediante decisione, dovrebbe poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese interessate. Le decisioni concernenti gli impegni dovrebbero accertare che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione. Le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di procedere a detto accertamento e di prendere una decisione. Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende comminare un’ammenda. (…) (22) Per assicurare il rispetto dei principi della certezza del diritto e dell’applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie in un sistema di competenze parallele devono essere evitati i conflitti fra decisioni. Occorre pertanto precisare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli effetti delle decisioni e dei procedimenti della [OSCURATO:PERSONA] sulle giurisdizioni e sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Le decisioni d’impegno adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] lasciano impregiudicato il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli [101] e [102 TFUE]». 4 Ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, relativo alle «[c]ompetenze delle giurisdizioni nazionali»: «Le giurisdizioni nazionali sono competenti ad applicare gli articoli [101] e [102 TFUE]». 5 L’articolo 9 dello stesso regolamento, riguardante gli «[i]mpegni», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato». 6 L’articolo 15 del regolamento n. 1/2003, relativo alla «[c]ooperazione con le giurisdizioni nazionali», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue: «Nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] le giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie». 7 L’articolo 16 del regolamento n. 1/2003, rubricato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», al paragrafo 1 così dispone: «Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla [OSCURATO:PERSONA] in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 Il 15 febbraio 1993 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] concludevano due contratti con la [OSCURATO:PERSONA]. 9 Con il primo di tali contratti, intitolato «Atto di costituzione di usufrutto», la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] costituivano un diritto reale di usufrutto a favore della [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di 25 anni, su un terreno situato in Orba (Spagna) e sulla stazione di servizio ivi impiantata, nonché sulla concessione amministrativa che autorizzava la gestione di tale stazione. 10 Con il secondo dei suddetti contratti, intitolato «Contratto di cessione della gestione di una stazione di servizio, affitto di azienda ed esclusiva di rifornimento» (in prosieguo: il «contratto di affitto»), la [OSCURATO:PERSONA] concedeva in affitto al sig. [OSCURATO:PERSONA] il terreno e la stazione di servizio, per un periodo di 25 anni, dietro pagamento di un canone mensile di 10000 peseta spagnole (ESP) (circa EUR 60). 11 Il 12 novembre 1994 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] e i loro due figli costituivano la società Gasorba, che subentrava nei diritti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA] derivanti dai contratti conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], con il consenso di quest’ultima. 12 Il contratto di affitto imponeva agli affittuari, per l’intera durata del contratto di affitto medesimo, di rifornirsi esclusivamente presso la [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe comunicato periodicamente i prezzi massimi di vendita del carburante al pubblico e consentito agli affittuari di concedere sconti decurtandoli dalle loro commissioni, senza ridurre le entrate del fornitore. 13 [OSCURATO:PERSONA] avviava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Nella valutazione preliminare, essa riteneva che i contratti di fornitura in esclusiva a lungo termine, inclusi i contratti tra le parti nel procedimento principale, sollevassero timori di incompatibilità con l’articolo 101 TFUE, in quanto potevano causare un importante «effetto di preclusione» dalla vendita al dettaglio di carburanti sul mercato spagnolo. 14 In risposta alla valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] presentava a quest’ultima proposte di impegni consistenti, in particolare, nell’astenersi dal concludere in futuro contratti di esclusiva a lungo termine, nell’offrire agli affittuari di stazioni di servizio interessati un incentivo economico per porre termine ai contratti di fornitura a lungo termine in corso con la [OSCURATO:PERSONA], nonché nel non acquisire, per un determinato periodo, stazioni di servizio autonome di cui essa non fosse già il rifornitore. 15 Detti impegni sono stati resi obbligatori dalla decisione 2006/446/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 12 aprile 2006, relativa a un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/B-1/38.348 – [OSCURATO:PERSONA] CPP) ( GU 2006, L 176, pag. 104 ; in prosieguo: la «decisione concernente gli impegni»). 16 Il dispositivo di tale decisione è redatto nei termini seguenti: «Articolo 1 Gli impegni (…) si intendono vincolanti per la [[OSCURATO:PERSONA]]. Articolo 2 Il procedimento nel presente caso è concluso. Articolo 3 La presente decisione si applicherà a decorrere dal giorno della sua notifica [alla [OSCURATO:PERSONA]] fino al 31 dicembre 2011. Articolo 4 La [[OSCURATO:PERSONA]] è destinataria della presente decisione». 17 A seguito dell’adozione di detta decisione, la Gasorba e gli altri, in data 17 aprile 2008, proponevano ricorso avverso la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Madrid (Tribunale commerciale di Madrid, Spagna), diretto, da un lato, all’annullamento del contratto di affitto, per il motivo che non era conforme all’articolo 101 TFUE, e, dall’altro, al risarcimento del danno risultante dall’applicazione di detto contratto. 18 Tuttavia, tale ricorso veniva respinto, anzitutto, con una sentenza emessa l’8 luglio 2011 da detto giudice, successivamente, in appello, con la sentenza confermativa dell’[OSCURATO:PERSONA] de Madrid (Corte provinciale di Madrid, Spagna) del 27 gennaio 2014. 19 Considerando che la decisione concernente gli impegni non impedisse a un giudice nazionale di annullare un contratto previsto dalla decisione stessa per violazione dell’articolo 101 TFUE, la Gasorba e gli altri proponevano ricorso per cassazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna). 20 Quest’ultimo giudice ritiene che sussistano dubbi circa la portata della competenza dei giudici nazionali alla luce degli articoli 9 e 16 del regolamento n. 1/2003. Esso afferma, in proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] sembra aver minimizzato l’effetto della decisione concernente gli impegni allorché, nel parere dell’8 luglio 2009, richiesto sulla base dell’articolo 15 del regolamento n. 1/2003 dallo Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Barcelona (Tribunale commerciale di Barcellona) nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 27 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑142/13 , non pubblicata, EU:C:2014:204 ), ha indicato che una tale decisione non pregiudica l’analisi che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe effettuare basandosi su ulteriori indagini ed elementi di fatto. Detta decisione non pregiudicherebbe neppure l’analisi che deve essere condotta dal giudice nazionale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le decisioni basate sull’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 avrebbero unicamente l’obiettivo di rendere vincolanti, per le imprese interessate, gli impegni proposti dalle parti al fine di risolvere i problemi di concorrenza constatati, ma non si pronuncerebbero sulla questione della sussistenza di una violazione pregressa o attuale degli articoli 101 o 102 TFUE. 21 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, conformemente all’articolo 16 (…) del regolamento [n. 1/2003], la [decisione concernente gli impegni] osti a che gli accordi ivi contemplati possano essere dichiarati nulli da un giudice nazionale in considerazione della durata della clausola di fornitura in esclusiva, benché possano essere senz’altro annullati per altre cause come, per esempio, l’imposizione da parte del fornitore all’acquirente (o al rivenditore) di un prezzo minimo di vendita al pubblico. 2) In caso affermativo, se si possa ritenere che i contratti di lunga durata contemplati dalla decisione concernente gli impegni beneficino, in forza della decisione stessa, di un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la prima questione, il giudice del rinvio domanda sostanzialmente se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale dichiari la nullità di un accordo tra imprese sul fondamento dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia precedentemente accettato impegni concernenti il medesimo accordo e li abbia resi obbligatori in una decisione adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento. 23 Conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 1/2003, letto alla luce del considerando 22 di quest’ultimo, l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione si basa su un sistema di competenze parallele nell’ambito del quale sia la [OSCURATO:PERSONA] sia le autorità nazionali garanti della concorrenza e i giudici nazionali possono applicare gli articoli 101 e 102 TFUE. 24 L’uniformità di applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione è garantita in particolare dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, che obbliga i giudici nazionali a non prendere decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi del regolamento n. 1/2003. 25 Orbene, dal testo dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che una decisione adottata sul fondamento di tale articolo ha, in particolare, l’effetto di rendere obbligatori gli impegni, proposti dalle imprese, tali da rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua valutazione preliminare. Occorre rilevare che una decisione del genere non certifica la conformità all’articolo 101 TFUE della prassi oggetto delle preoccupazioni. 26 Infatti, dato che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, letto alla luce del considerando 13 di quest’ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a una mera «valutazione preliminare» della situazione concorrenziale, senza che, successivamente, la decisione concernente gli impegni adottata sul fondamento di tale articolo giunga alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione, non si può escludere che un giudice nazionale concluda che la prassi oggetto della decisione concernente gli impegni infranga l’articolo 101 TFUE e che, in tal modo, esso intenda dichiarare, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], che detto articolo è stato infranto. 27 Peraltro, i considerando 13 e 22 del regolamento n. 1/2003, letti congiuntamente, precisano espressamente che le decisioni concernenti gli impegni non pregiudicano la facoltà delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri di prendere una decisione né intaccano il potere delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli articoli 101 e 102 TFUE. 28 Ne consegue che una decisione adottata sul fondamento dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non è idonea a far sorgere un legittimo affidamento in capo alle imprese interessate quanto alla conformità all’articolo 101 TFUE del loro comportamento. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la decisione concernente gli impegni non può «legalizzare» il comportamento sul mercato dell’impresa interessata, tantomeno con effetti retroattivi. 29 Tuttavia, i giudici nazionali non possono ignorare questo tipo di decisioni. Infatti, atti del genere hanno in ogni caso carattere decisorio. Inoltre, sia il principio di leale cooperazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sia l’obiettivo di un’efficace e uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione impongono al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale dell’accordo di cui trattasi alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 30 Ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 deve essere interpretato nel senso che una decisione concernente gli impegni adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a determinati accordi tra imprese, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, non impedisce ai giudici nazionali di esaminare la conformità dei medesimi accordi alle regole di concorrenza e di dichiarare, se del caso, la nullità di questi ultimi a norma dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE. Sulla seconda questione 31 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione. Sulle spese 32 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che una decisione concernente gli impegni adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea con riferimento a determinati accordi tra imprese, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, non impedisce ai giudici nazionali di esaminare la conformità dei medesimi accordi alle regole di concorrenza e di dichiarare, se del caso, la nullità di questi ultimi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris