CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 2 novembre 2021, il tribunale della libertà di Roma, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale di Rieti del 15 giugno 2021 trattandosi di comunicazione del presidente della sezione penale del tribunale di Rieti della nuova data di scadenza della custodia cautelare di fase. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, che, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., deduceva violazione dell'art. 303 cod.proc.pen., posto che, l'ordinanza del 15 giugno 2021, aveva disposto la proroga della misura cautelare della custodia in carcere per mesi sei stabilendo una data successiva la scadenza del termine di fase che doveva ritenersi spirare il 25 giugno del 2021. Aveva errato, pertanto, il tribunale del riesame sia nell'escludere la natura di proroga del provvedimento impugnato che nel ritenere non decorso il termine di fase con conseguente illegittima protrazione della privazione della libertà personale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto avverso provvedimento originariamente non appellabile ex art. 310 cod.proc.pen. e, .comunque, per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, dalla non chiara esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e dall'analisi del provvedimento impugnato si ricava che a seguito della fissazione della fase dibattimentale dinanzi al tribunale di Rieti il presidente di sezione comunicava alla casa circondariale il nuovo termine di fase; e quindi, posto che nel caso in esame il decreto di giudizio immediato è datato 15 giugno 2020, alla scadenza dell'anno veniva comunicata dal giudice procedente la nuova scadenza ex art. 303 comma 1 lett.b) n. 3 bis che prevede appunto per la fase dibattimentale dei procedimenti per i reati di cui all'art.407 comma 2 lett. a) cod.proc.pen. il periodo di un anno e sei mesi avente scadenza il successivo 15 dicembre 2021. E poiché nel caso in esame si procede per rapina aggravata all'interno di abitazione in concorso con altri, e quindi per un reato che prevede tale termine di anni uno e mesi 6, correttamente veniva indicato quale giorno di scadenza della custodia cautelare di fase il 15 dicembre del 2021. Al proposito è stato sostenuto che in tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini relativi alla fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 comma primo, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen., con riferimento ai delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen., è automatico in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e, pertanto, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice. (Sez. 4, n. 16667 del 31/03/2016, Rv. 266527 - 01). Ne deriva affermare che il provvedimento appellato non ha disposto alcuna proroga della custodia cautelare e non era autonomamente impugnabile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 4 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].I Giovanni