CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 1 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione, in cui il secondo giudice ha evidenziato come la responsabilità del prevenuto dovesse logicamente desumersi dal rinvenimento nella sua abitazione e nella sua autovettura degli arnesi atti allo scasso, senza che l'imputato avesse offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine al loro possesso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente