CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12763-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. già ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta [OSCURATO:PERSONA] di azienda R.G.N. 12763/2015 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 6913/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2014 R.G.N. 8992/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda della predetta, informatore scientifico del farmaco, volta a far accertare la simulazione del contratto di cessione di ramo d’azienda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a X-Pharma o, in subordine, la nullità dello stesso oppure la nullità o annullabilità degli accordi individuali del 25.1.2008, con ripristino del rapporto di lavoro presso la cedente e condanna della stessa al risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale, richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. precedenti decisioni emesse in vicende analoghe, ha ritenuto “ostativa alle pretese rivendicate dal lavoratore …la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale che presenta, a norma dell’art. 2113 c.c., caratteri di sostanziale inoppugnabilità” e col quale l’attuale ricorrente ha rinunciato a “qualsiasi pretesa collegata alla solidarietà - prevista dall’art. 2112, 2° comma, c.c.- del cedente per i crediti del lavoratore al tempo del trasferimento, nonché a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti del precedente datore di lavoro”, a fronte della percezione di “una ulteriore somma erogata a titolo di transazione novativa” (pag. 5 della sentenza d’appello). Secondo i giudici di appello, la ricorrente non poteva far valere verso la cedente vizi attinenti ai rapporti tra quest’ultima e la cessionaria, in virtù della transazione conclusa, né poteva avanzare pretese nei confronti della cessionaria che non era parte del giudizio. Non vi era, infine, spazio per ritenere integrati i vizi del consenso denunciati o il difetto di assistenza nell’accordo transattivo. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi di appello (dal n. 1 al n. 7) con cui era stata denunciata: l’omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda di simulazione del contratto di cessione del ramo d’azienda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla domanda subordinata di invalidità o inefficacia del predetto contratto (primo motivo); la nullità ed inefficacia del contratto dissimulato attraverso il quale la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha potuto dismettere la titolarità di una serie di rapporti di lavoro (secondo motivo); la nullità del contratto di cessione del ramo d’azienda per illiceità della causa, del motivo e dell’oggetto e comunque per impossibilità dell’oggetto ai sensi degli artt.1343 e 1344 cod. civ. (terzo motivo); l’inefficacia del contratto di cessione del ramo d’azienda per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2112 cod. civ. (quarto motivo); la nullità del verbale di riunione ex art. 47, l. n. 428 del 1990 datato 29.11.2007 e dell’accordo sindacale in pari data per illiceità della causa, del motivo e dell’oggetto o, comunque, per impossibilità dell’oggetto (quinto motivo); la nullità o annullabilità dell’atto transattivo sottoscritto il 25.1.2008 quale atto direttamente consequenziale del verbale di riunione ex art. 47 cit. e dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (sesto motivo); il diritto alla reintegra nel posto di lavoro presso la cedente in ragione della inopponibilità nei confronti del ricorrente degli effetti del contratto dissimulato o del contratto di cessione di ramo d’azienda (settimo motivo). 6. Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché la simulazione della cessione di ramo d’azienda ed inefficacia del contratto dissimulato. Si assume che la Corte di merito abbia erroneamente fatto discendere dalla presunta intangibilità dell’atto transattivo, l’impossibilità di esaminare la domanda oggetto del ricorso introduttivo, là dove la stessa avrebbe dovuto esaminare previamente la domanda di nullità per simulazione del contratto di cessione del ramo d’azienda, basata su fatti e documenti allegati dalla ricorrente (tra questi il dato per cui il prezzo del ramo ceduto - [OSCURATO:PERSONA]-, fissato in misura corrispondente al capitale sociale della X -Pharma -euro 10.000,00- non era stato mai corrisposto dalla cessionaria che, anzi, aveva ricevuto dalla cedente la somma di euro 13.544.367,90 a copertura dell’avviamento negativo dell’articolazione ceduta) e, una volta accertata la simulazione, dichiarare l’inefficacia dell’atto transattivo con conseguente ripristino del rapporto di lavoro in capo alla cedente. 7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. Si assume che la cedente, onerata, non avesse fornito prova dei requisiti richiesti dal citato art. 2112 cd. civ. e che anzi fossero emersi elementi atti a dimostrare l’illegittimità della cessione; quest’ultima aveva avuto ad oggetto solo i rapporti di lavoro (non beni materiali, strumentali, licenze di commercializzazione dei farmaci ecc.) e neanche tutti i rapporti facenti capo al ramo ceduto (dai documenti prodotti risultava che i dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] ceduta non erano transitati nell’organico della [OSCURATO:PERSONA]; che erano transitati alle dipendenze della cessionaria 10 dei 28 [OSCURATO:PERSONA] e 113 dei 142 informatori scientifici del farmaco), che non aveva pertanto conservato la sua identità. Sotto altro profilo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1344 cod. civ. per illiceità della causa e dell’oggetto della cessione nonché per frode alla legge, sul rilievo che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse raggiunto l’obiettivo più volte dichiarato, di voler procedere ad una consistente riduzione del personale addetto al ramo ceduto, con la collaborazione di X-Pharma e in violazione delle norme imperative disciplinanti i licenziamenti collettivi e individuali. 8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, commi 1 e 4 cod. civ., degli artt. 2113, 1427, 1428, 1429, 1439 e 1440 cod. civ. e dell’art. 420, comma 5 cod. proc. civ., in relazione alla nullità o annullabilità dell’atto transattivo sottoscritto il 25.1.2008. Si sostiene che l’atto transattivo stipulato nelle forme previste dal comma 4 dell’art. 2113 cod. civ. sia formalmente valido ma impugnabile per vizi del consenso e che nel caso in esame i giudici di merito hanno omesso di valutare una serie di circostanze, dedotte negli atti introduttivi dei giudizi ed oggetto di prova documentale e richiesta di prova testimoniale, significative dell’errore in cui era stato indotto l’attuale ricorrente, anche per effetto di artifici e raggiri, sulla garanzia di stabilità occupazionale presso la cessionaria per 36 mesi a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 9. I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte in controversie di analogo tenore e le cui motivazioni, qui condivise, si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Cass. n. 35674 del 2021; n. 30853 del 2019; n. 20418 del 2019; n. 18295 del 2017). 10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, anzitutto per inadeguatezza delle censure avverso la sentenza d’appello. L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, che si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado e deve essere fatto valere attraverso la deduzione del relativo error in procedendo, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; ciò comporta che nel ricorso stesso siano riportati puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa sia stata dedotta in giudizio, sia quelli del ricorso d'appello con cui le censure, asseritamente pretermesse, siano state formulate (v. Cass. n. 17049 del 2015; n. 15367 del 2014). 11. Tali oneri non risultano compiutamente osservati nel caso in esame, in cui non sono trascritti, nemmeno per estratto, gli atti processuali su cui le censure si fondano, ed in particolare i brani rilevanti del ricorso in appello. 12. Pur prescindendo da tali rilievi, la configurabilità del vizio di omessa pronuncia appare comunque preclusa dalla circostanza che la Corte territoriale ha ritenuto “ostativa alle pretese rivendicate dal lavoratore nel presente giudizio la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, che presenta, ai sensi dell’art. 2113 c.c., caratteri di sostanziale inoppugnabilità”. In tal modo, la sentenza impugnata ha adottato una pronuncia espressa su tutte le censure mosse dall’appellante, dichiarando assorbente rispetto ad esse la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede protetta, definito come avente “caratteri di sostanziale inoppugnabilità”, all’esito di un accertamento in fatto che ha negato l’esistenza di vizi del consenso ed altri profili di invalidità o inefficacia derivanti dal “difetto di assistenza o scarsa chiarezza del contenuto della transazione”. 13. Difatti, l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla effettiva mancanza di una decisione da parte giudice in ordine alla domanda (oppure ai motivi di appello) che, ritualmente ed incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e pertanto deve essere escluso siffatto vizio in relazione a questioni implicitamente o, come nel caso di specie, dichiarate esplicitamente assorbite dalle statuizioni della sentenza impugnata (v. Cass. n. 3417 del 2015; n. 9545 del 2001).14. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto, nel reiterare le censure di nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto tali censure precluse per effetto della conciliazione in sede sindacale, con cui la lavoratrice ha validamente rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della cedente, collegata al vincolo di solidarietà di cui all’art. 2112 cod. civ. 15. Anche il quarto motivo, che pure investe la validità dell’atto transattivo, è inammissibile. Anzitutto, per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché non risultano trascritti né depositati unitamente al ricorso il verbale di conciliazione in sede sindacale e gli altri documenti su cui le censure si fondano, in particolare richiamati a pag. 32 del ricorso in esame. Inoltre, perché si fa riferimento ad una condotta della cedente, attuata tramite artifici e raggiri, quindi dolosa, senza indicare in quali termini e in quali atti processuali del giudizio di merito tale vizio sarebbe stato dedotto, atteso che la sentenza impugnata esamina, escludendone l’esistenza, unicamente l’ipotesi di errore sui motivi e di violenza morale. Infine, le critiche come formulate investono, nella sostanza, la valutazione della condotta delle parti nella stipula dell’accordo transattivo, anche attraverso la denuncia di mancata ammissione delle prove richieste per dimostrare la condotta dolosa della cedente e, in quanto si collocano all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n.5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 16. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 17. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 18. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei