CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27011/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato; osservato che la circostanza che il GIP, in sede cautelare, avesse escluso l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990 non implica, come deduce il ricorrente, l'abnormità ed illegalità della contestazione effettuata dal P.M. nella richiesta di rinvio a giudizio, essendo principio consolidato quello per cui in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211 - 02). rilevato, quanto alla doglianza circa la mancata esclusione della citata aggravante da parte del G.E., che detta questione è coperta da giudicato, non potendosi, all'evidenza, in sede esecutiva intervenire su questione di merito, mai sollevata in sede di cognizione, e che doveva essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione: va ricordato infatti il principio per cui l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011 dep. 2012, Comisso, Rv. 251682 — 01); evenienza peraltro non riscontrabile nel caso in questione, in cui, come sopra argomentato, alcuna nullità è riscontrabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d