CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 14583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Cremona, in data 5.4.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), ritenuto in sentenza. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi ad essi comuni, lamentando violazione di legge, in ordine alla mancata qualificazione dei fatti per cui si procede ex art. 56, c.p.; al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; alla dosimetria della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] 5tA ensore Il 1 de e [OSCURATO:PERSONA] oggi,