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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 33658/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -- ii [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse: 1) dal Tribunale di Caltagirone irrevocabile il 6 luglio 2015, ex art. 444 cod.proc. pen., relativa ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 n. 2 e 5, 648 cod. pen. commessi in Caltagirone il 10 novembre 2014; 2) dal Tribunale di Catania irrevocabile in data 7 ottobre 2020, relativa ai reati di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, cod. pen. (capo a), commesso in Catania dall'ottobre 2015 all'aprile 2016; 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5, cod. pen. (capo c) commesso in Viagrande il 29 novembre 2015; 56,110, 628, primo comma n. 1, 2, 3-bis, 3- quinquies, 61 n. 2 e 5 cod. pen. (capo el), commesso in Catenanuova il 20 dicembre 2015; 110, 628, primo comma n. 1, 2, 3-bis, 3-quinquies, 61 n. 2 e 5 cod. pen. (capo h) commesso in Catania il 20 aprile 2016.

2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

G. Caruso, denunciando errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.

3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante il dato temporale, considerando le diverse modalità operative del delitto di cui alla sentenza di applicazione di pena (furto cd. con spaccata, di capi di abbigliamento, commesso con tre complici rimasti ignoti), rispetto agli altri reati fine giudicati con la sentenza sub 2) (furto in abitazione e rapine, commesse con gli stessi due complici identificati, in luoghi diversi), inseriti in un contesto associativo e perpetrati, tutti, con il concorso degli stessi due complici, partecipi anche del sodalizio, all'uopo costituito, in assenza di elementi per poter ricondurre anche a tale contesto, il furto eseguito a novembre 2014, data dopo la quale, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto agli arresti domiciliari.

3.3. Rilevato, infine, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata ma espressione di abituale propensione alla commissione di reati contro il patrimonio, tanto da giungere, nel novembre 2015, a costituire una associazione a delinquere all'uopo deputata. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, pur alla stregua delle articolate argomentazioni devolute con la memoria difensiva depositata il 23 marzo 2022, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -- ii [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse: 1) dal Tribunale di Caltagirone irrevocabile il 6 luglio 2015, ex art. 444 cod.proc. pen., relativa ai reati di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 n. 2 e 5, 648 cod. pen. commessi in Caltagirone il 10 novembre 2014; 2) dal Tribunale di Catania irrevocabile in data 7 ottobre 2020, relativa ai reati di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, cod. pen. (capo a), commesso in Catania dall'ottobre 2015 all'aprile 2016; 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5, cod. pen. (capo c) commesso in Viagrande il 29 novembre 2015; 56,110, 628, primo comma n. 1, 2, 3-bis, 3- quinquies, 61 n. 2 e 5 cod. pen. (capo el), commesso in Catenanuova il 20 dicembre 2015; 110, 628, primo comma n. 1, 2, 3-bis, 3-quinquies, 61 n. 2 e 5 cod. pen. (capo h) commesso in Catania il 20 aprile 2016. 2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. G. Caruso, denunciando errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione. 3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante il dato temporale, considerando le diverse modalità operative del delitto di cui alla sentenza di applicazione di pena (furto cd. con spaccata, di capi di abbigliamento, commesso con tre complici rimasti ignoti), rispetto agli altri reati fine giudicati con la sentenza sub 2) (furto in abitazione e rapine, commesse con gli stessi due complici identificati, in luoghi diversi), inseriti in un contesto associativo e perpetrati, tutti, con il concorso degli stessi due complici, partecipi anche del sodalizio, all'uopo costituito, in assenza di elementi per poter ricondurre anche a tale contesto, il furto eseguito a novembre 2014, data dopo la quale, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto agli arresti domiciliari. 3.3. Rilevato, infine, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata ma espressione di abituale propensione alla commissione di reati contro il patrimonio, tanto da giungere, nel novembre 2015, a costituire una associazione a delinquere all'uopo deputata. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, pur alla stregua delle articolate argomentazioni devolute con la memoria difensiva depositata il 23 marzo 2022, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2
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