CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 13704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1111 SANTIS;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1218/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 02/04/2025 R.G.N. 3259/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9996/2025Numero di raccolta generale 13704/2026La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1218/202D5at a pubblicazione 11/05/2026pubblicata il 2 aprile 2025, ha accolto parzialmente l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione del locale Tribunale che aveva dichiarato illegittima,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione cautelare del 19ottobre 2020 ai sensi dell’art. 44 del CCNL Banche di CreditoCooperativo, nonché sproporzionata la sanzione disciplinaredella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta l’8gennaio 2021 e per dieci giorni della lavoratrice, che era statasostituita con una sanzione sospensiva dal lavoro e dallaretribuzione di tre giorni, con conseguente condanna dellasocietà al pagamento della retribuzione di sette giorni eaccertamento dell’illegittimità della pretesa risarcitoria dellaBanca con cui si chiedeva la restituzione della somma di euro16.673,79 nonché condanna della resistente alla restituzione,in favore della ricorrente, di quanto trattenuto a tale titolo. IlTribunale aveva, altresì, ritenuto illegittima la sanzione delrimprovero verbale intervenuta in data 10 marzo 2021 econdannato la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno non patrimonialedifferenziale quantificato in euro 9.496,00 oltre, accessori dilegge, rigettando, invece, la domanda di accertamento deicomportamenti vessatori asseritamente commessi dalla datricedi lavoro e la conseguente richiesta di risarcimento del dannopsicofisico.In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corted’appello, confermando l’illegittimità della sanzione disciplinaredel rimprovero verbale applicata con nota del 10 marzo 2021dalla datrice di lavoro nei confronti della lavoratrice, nonché cheMaura Petrelli non dovesse restituire la somma di euro 5,000sul totale di euro 16,673,79, ha respinto, per il resto, ledomande avanzate in primo grado dalla ricorrente. Le sNpumeesreo r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026sono state compensate per entrambi i gradi. Numero di raccolta generale 13704/2026Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponDeat a pubblicazione 11/05/2026ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sei motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] CreditoCooperativo.Entrambe le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. conriferimento all’articolo 44 del CCNL per i quadri direttivi e per ilpersonale delle aree professionali delle banche di creditocooperativo e casse rurali ed artigianali, anche in relazione agliarticoli 2106 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di appelloabbia erroneamente ritenuto fondata la misura cautelare dellasospensione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 19 ottobre 2020 econseguentemente abbia acconsentito ad un esercizioesorbitante di un potere datoriale non riconosciuto dallacontrattazione collettiva e dalla legge, sostituendo con unapropria motivazione quella mancante del datore di lavoro.1.1. Il motivo è infondato.Va preliminarmente rilevato che la denuncia di violazione o falsaapplicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall’art.2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale aquella delle norme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sededi legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base allenorme codicistiche di ermeneutica negoziale come criteriointerpretativo diretto enon come canone esternoN umedroi r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026commisurazione della esattezza e della congruitàN umedroe dlli ara ccolta generale 13704/2026motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità delDlaat a pubblicazione 11/05/2026doglianza, di una specifica indicazione delle normeasseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né deldiscostamento da parte del giudice di merito dai canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (v. per tutte Cass. n.3521 del 2024).Nel caso di specie, l’articolo 44 del CCNL per i quadri direttivi eper il personale delle aree professionali delle banche di creditocooperativo e casse rurali ed artigianali, così come riportato alpunto secondo della sentenza gravata (p.7), recita: “quando siarichiesto dalla natura della mancanza e dalla necessità diaccertamenti in conseguenza della medesima, l’Azienda, inrisoluzione del rapporto, può disporre l’allontanamentotemporaneo del lavoratore dal servizio per il tempostrettamente necessario.”Alla luce della congiunta lettura del dato testuale della norma inparola e della motivazione dell’interpretazione offerta dallaCorte di appello, quest’ultima appare ricadere nell’alveo delleinterpretazioni possibili e plausibili, avendo ritenuto chel’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio potesseessere giustificato non solo dalla “necessità di accertamenti”circa la mancanza contestata, ma anche dalla “natura dellamancanza” oggetto dell’accertamento stesso. Il giudice disecondo grado ha accertato nel merito che le gravi irregolaritànella gestione della cassa contestate alla lavoratricerappresentassero una “natura della mancanza” tale dagiustificare l’adozione della misura cautelare della sospensNiuomnereo r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026dal lavoro per il tempo strettamente necessario. Numero di raccolta generale 13704/2026Correttamente, quindi, la Corte ha interpretato la disposizionDeat a pubblicazione 11/05/2026contrattuale ritenendo giustificare la sospensione anche la“natura della mancanza” oggetto di giudizio.1.2. Anche la doglianza relativa al supposto onere dimotivazione in capo al datore di lavoro di esplicitare le ragioniposte a fondamento del provvedimento cautelare e le modalitàdi modulazione della durata della sospensione dal lavoro, risultanon cogliere nel segno.Innanzitutto, la ricorrente non fonda la propria censura su unaspecifica disposizione normativa o contrattuale che assumaviolata, così impedendo di verificare l’effettiva violazione dilegge imputata alla sentenza impugnata. Dal ricorso non sievince, infatti, quale norma sarebbe stata disattesa dal datoredi lavoro omettendo l’autonoma motivazione del provvedimentocautelare applicato alla lavoratrice. I precedentigiurisprudenziali richiamati (Cass. n. 18498 del 2008 e Cass. n.855 del 2017) non appaiono, inoltre, pertinenti, poiché riferiti auna diversa disciplina collettiva (in particolare, al settoreautoferroviario) e a misure di natura differente (quali laretrocessione o la destituzione). Ne consegue che la censura,anche sotto tale profilo, non merita accoglimento.In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che lasospensione può essere disposta in via cautelare qualeespressione del potere organizzativo e direttivo del datore dilavoro, al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimentodell’attività aziendale durante la fase di accertamento di possibiliresponsabilità disciplinari o penali del dipendente, per il tempostrettamente necessario alla definizione del procedimentopenale o disciplinare (vedi Cass. n. 17681del 2024).2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazioNnumee roo r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026falsa applicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.Ncu.m deroe dgi lrai ccolta generale 13704/2026articoli 39 e 44 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delDleat a pubblicazione 11/05/2026aree professionali delle banche di credito cooperativo e casserurali ed artigianali, anche in relazione all’articolo 7 della legge20 maggio 1970 n. 300.Nello specifico, si lamenta che il giudice di appello abbiaerroneamente disatteso la domanda di annullamento dellasanzione disciplinare e quella di integrale restituzione di quantotrattenuto in pretesa restituzione dalla datrice di lavoro, puressendo stata omessa l’audizione della lavoratrice in corso diprocedimento e non essendole stata consentita la difesa, conpiena conoscenza dei contenuti della documentazione, nellasede procedimentale.Il motivo non può trovare accoglimento.Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente qualifichi lacensura in esame come violazione o falsa applicazione didisposizioni di legge; tuttavia, in realtà, nell’esposizione delmotivo, lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciatasulle censure prospettate. Nel ricorso si legge, infatti: “nellasentenza qui impugnata, l’indicato profilo non è stato in alcunmodo esaminato, pur essendosi dato atto della doglianza dellalavoratrice in ordine all’estromissione della difesa in faseprocedimentale e, segnatamente, alla mancata audizione suicontenuti della relazione disciplinare, neppure ostesa nétantomeno illustratale.” Il vizio, quindi, avrebbe dovuto essereprospettato come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., e non già quale violazione o falsaapplicazione di norme di diritto.2.1. Occorre, poi, evidenziare come abbiano precisato leSezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019),non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. N3um6e6ro, r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domandNeu mdeir oc dui rai ccolta generale 13704/2026non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelDleat a pubblicazione 11/05/2026fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senzariprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornirepuntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione conriferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Cortedi cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovveroancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio oin quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede digiudizio di legittimità;2.2. D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui irequisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità,dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essereassolti necessariamente con il ricorso e non possono esserericavati da altri atti, come la sentenza impugnata o ilcontroricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto dellacritica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente ifatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo ingiudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione sidolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicoloesso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, etrascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (explurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);2.3. Parte ricorrente non riporta il preciso riferimento alla partedell’articolo 44 CCNL per i quadri direttivi e per il personale dellearee professionali delle banche di credito cooperativo e casserurali ed artigianali che si assume essere stato violato e non èpossibile risalirvi neanche per mezzo della lettura del testo dellaNumero registro generale 9996/2025sentenza impugnata, in quanto non fa riferimento allaN umero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 13704/2026disposizione nella parte in cui dovrebbe prevedere il diritto dDait a pubblicazione 11/05/2026difesa del lavoratore nello svolgersi del procedimentodisciplinare. L’unico passaggio utile alla comprensione delmotivo riportato nel testo della sentenza impugnata è quellodell’articolo 39 del CCNL ove si stabilisce la c.d. responsabilitàdi cassa secondo cui: “le deficienze di cassa devono essererimborsate, nel termine stabilito dall’Azienda, dopo aver sentitol’interessato,” e che, come affermato dal giudice di secondecure, “prescinde da risvolti disciplinari e si fonda sull’unicopresupposto di avere maneggio di denaro con i correlativiobblighi di custodia e rendicontazione.” : si tratta, infatti, di unaresponsabilità da posizione di garanzia che sussiste in strettaconnessione con la delicata attività di cassa svolta.In ogni caso, dalla lettura della motivazione della sentenzaimpugnata si evince che la Corte territoriale ha preso inconsiderazione le giustificazioni rese dalla lavoratrice, ritenendoimplicitamente rispettato il suo diritto di difesa e di audizionenell’ambito del procedimento disciplinare. Così la sentenza diappello: “sotto il secondo profilo, il Tribunale, nel ritenerelegittima la sospensione perché tutti gli elementi erano già aconoscenza della [OSCURATO:PERSONA], omette di considerare che, per la ratiointrinseca del procedimento disciplinare, fino all’irrogazionedella sanzione (intervenuta lotto uno 2021) il datore di lavorodeve proseguire l’istruttoria sulla fondatezza degli addebiti, incontraddittorio con l’incolpato, per cui appare evidente cheaccertamenti successivi al 19/10/2020 e quantomeno finoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano non solo possibili, ma anche doverosi allaluce delle difese scritte della Pretelli, che andavano ovviamenteriscontrate.”3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazioNnumee roo r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026falsa applicazione ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.Ncu.m deroe dgi lrai ccolta generale 13704/2026articoli 1218 e 2106 cod. civ. Data pubblicazione 11/05/2026Segnatamente, la ricorrente deduce l’errore della Corte diappello nella applicazione del criterio valutativo diproporzionalità nel calcolare la riduzione della sanzionedisciplinare comminata alla lavoratrice.3.1. Il motivo è infondato. in quanto richiede una surrettiziareinterpretazione del fatto, riservata al giudice del merito epreclusa in sede di legittimità.3.2. Ha osservato, di recente, questa Corte (cfr. Cass. n.26575 del 2025) che gli inadempimenti commessinell’espletamento delle mansioni da parte dell’addetto alla cassanon possono ritenersi scriminati mediante il richiamo a unaprassi operativa vigente presso la filiale. Ne consegue che ilriferimento a una prassi aziendale disordinata, così come ilconcorso di altri soggetti nella violazione delle norme interne,non vale a escludere la responsabilità personale dell’addetto allacassa, nella specie, la cassa n. 2 ove sono stati accertati errorinella contabilizzazione dei movimenti di denaro.Ad ogni modo, la Corte d’appello, al punto 3 della motivazione,dimostra di avere esaminato compiutamente il quadro fattuale,esponendo una ricostruzione del contesto concreto in cui si sonoverificati i fatti contestati e valutando la gravità delle condotteaccertate in capo all’odierna ricorrente, nonché l’incidenza su diesse di prassi di contabilizzazione invalsa anche fra gli altricolleghi e avallata dal preposto di filiale.Con argomentazione non implausibile, il giudice di secondogrado ha ritenuto che le irregolarità contabili accertate nonperdessero la loro gravità neppure alla luce delle prassirichiamate dalla lavoratrice. Invero, la Corte non solo affermache dalle prove documentali e testimoniali emerge cNhuem eroil r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026contegno della Pretelli non sia stato meno grave rispNuemtetroo di ara ccolta generale 13704/2026quello degli altri soggetti coinvolti, ma riporta in modo puntuaDleat a pubblicazione 11/05/2026gli elementi che l’hanno portata a ritenere la maggiore gravitàdelle condotte della lavoratrice (elenco puntato a p. 8 dellamotivazione).Poiché il giudizio sulla gravità dell’inadempimento e sullaproporzionalità della sanzione combinata costituisce unaccertamento di fatto riservato al giudice del merito (vedi Cass.n. 13783 del 2016; Cass. n. 1304 del 2025, quest’ultima conriguardo al giudizio di proporzionalità tra licenziamento eaddebito contestato), il vaglio richiesto con il terzo motivo diricorso non è accoglibile.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sonoinfondati.Segnatamente, con il quarto motivo di ricorso si censura laviolazione o falsa applicazione ex articolo 360 comma 1 numero3 c.p.c. degli articoli 1218 e 2033 cod. civ., nonché dell’articolo39 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle areeprofessionali delle banche di credito cooperativo e casse ruralied artigianali.In particolare, a parere della ricorrente, la Corte di appelloavrebbe dovuto riconoscere l’indebito trattenimento sulleretribuzioni periodiche di un importo equivalente all’ammancodi cassa apparente derivante dalla discrasia contabile contestatadalla lavoratrice, in quanto esso non sarebbe consistito nelladistrazione o sottrazione di denaro dalla disponibilità dellaBanca, ma soltanto nella differenza tra la somma contabilizzatae la minore somma in giacenza in cassa, per non avercontabilizzato separatamente gli importi equivalenti al valoredelle banconote lacere e quelli relativi a somme girate ad Naumlterreo r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026casse. Numero di raccolta generale 13704/2026Con il quinto motivo di ricorso, proposto in via subordinata Daalt a pubblicazione 11/05/2026precedente, si censura la violazione o falsa applicazione exarticolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. degli articoli 1218, 1223,1226 e 1227 cod. civ..Segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] contesta il riconoscimento dellalegittimità del trattenimento da parte datoriale dell’interasomma equivalente all’importo dell’apparente ammanco, puravendo riconosciuto che l’incongruenza contabile fosse dipesaanche dall’inadempimento di altri lavoratori e del prepostoaziendale.4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto anchein capo a chi svolge in modo continuativo e non occasionale lemansioni di cassiere la responsabilità per ogni conseguenzaeconomica di un comportamento non conforme alla diligenzarichiesta dalla natura della prestazione stessa ex art. 2104 cod.civ., compresa l’assunzione dell’impegno di ripianare le perditeverificatesi. Tale responsabilità per il deficit di cassa in capo alcassiere è controbilanciata dalla specifica indennità che questopercepisce come corrispettivo per il rischio professionale dierrori contabili (vedi Cass. n. 22294 del 2019; Cass. n. 2212 del2016).Il testo dell’articolo 39 CCNL applicabile alla fattispecie in esamepone in capo al personale di cassa, o comunque incaricato delmaneggio di valori, “l’obbligo di denunciare, non oltre lapresentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e ledeficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad essoaffidati. Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periododi prescrizione ordinaria, sono devoluti al fondo pensionenazionale di cui all’articolo 73. Le deficienze di cassa devonoNumero registro generale 9996/2025essere rimborsate, nel termine stabilito dall’Azienda, dopo averN umero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 13704/2026sentito l’interessato.” Data pubblicazione 11/05/2026Nel caso di specie, l’ammanco contestato alla lavoratrice,sebbene dovuto a una “errata contabilizzazione” e non a unadistrazione o sottrazione delle somme in questione, si configuracome un inadempimento della diligenza richiesta nellosvolgimento delle mansioni affidatele, circostanza che giustificail recupero delle somme da parte della [OSCURATO:PERSONA]. La responsabilitàdel cassiere per l’ammanco, infatti, prescinde dall’accertamentodel dolo o dell’intento appropriativo, configurandosi in quella cheil giudice di secondo grado definisce c.d. responsabilità di cassa,ossia una responsabilità che sussiste per il solo fatto dellamancata corrispondenza tra il saldo contabile e il saldo reale.Correttamente, quindi, conclude il giudice del merito che laresponsabilità gravante su [OSCURATO:PERSONA] sia del tiporesponsabilità di cassa, la quale prescinde totalmente dai risvoltidisciplinari e si fonda sull’unico presupposto di aver maneggiatodenaro e così assunto obblighi di custodia rendicontazione.Applicando tale logica, la Corte di Roma ha riformatoparzialmente la sentenza di primo grado accertando che i fattidel 9 giugno 2020 relativi al “giro fra casse” non potesseroessere imputati alla lavoratrice, la quale non era inquell’occasione addetta alla cassa ove si sono riscontrati gliammanchi (p. 11 della sentenza gravata).Quindi, la lavoratrice, cercando di giustificare gli ammanchicontestati deducendo l’assenza di dolo e di intenti appropriativiin relazione alle somme mancanti, non ha inteso che talicircostanze non rilevano ai fini della responsabilità gravantesulla figura dell’addetto alla cassa, la quale impone la corretta epuntuale contabilizzazione delle operazioni bancarie, che, negliepisodi contestati, non si è verificata.4.2. Di nuovo si fa riferimento alla giurisprudenza di quNuemsetrao r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026Corte secondo la quale non è sufficiente a scusare il Npurmoerpo rdii ora ccolta generale 13704/2026operato negligente allegare una prassi disordinata dell’interDaat a pubblicazione 11/05/2026tenuta della contabilità anche presso le altre casse e, ingenerale, nella filiale o nell’intera banca datrice di lavoro. Alcontrario, è necessario dimostrare l’intervento di fattori esterninon imputabili al lavoratore (vedi Cass. n. 26575 del 2025 cit.).Nella fattispecie in esame, [OSCURATO:PERSONA] si è difesa adducendola diffusa adozione, all’interno della filiale, di modalità dicontabilizzazione non corrette, peraltro avallate dalresponsabile, senza tuttavia fornire la prova dell’esistenza difattori esterni idonei a escludere la propria responsabilità.5. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrentelamenta la violazione o falsa applicazione ex articolo 360 comma1 numero 3 c.p.c. con riferimento all’articolo 2087 cod. civ..In particolare, a parere della ricorrente, il giudice di meritoavrebbe errato nel ritenere proporzionata la sanzionedisciplinare irrogata e, conseguentemente, escluso che essaavesse determinato in capo alla lavoratrice un peggioramentodella propria condizione psico-fisica, imputabile all’omessoapprontamento di cautele idonee alla costituzione e allapreservazione di un ambiente lavorativo salubre sotto il profilodella dignità e della serenità psichica della ricorrente.6. Il motivo non può essere accolto perché volto ad unasurrettizia rivalutazione delle circostanze di fatto che hannoportato il giudice del merito ad escludere la responsabilità dellabanca datrice di lavoro per l’omesso apprestamento di cauteleutili alla costituzione e preservazione di un ambiente lavorativoche garantisca l’integrità fisica e la personalità morale dei suoiprestatori di lavoro.6.1. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nNoumne roè r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026necessario provare la sussistenza di una fattispecie di mNoumbebroi ndi gra ccolta generale 13704/2026per ottenere l’accertamento della responsabilità, anche colposaDa,t a pubblicazione 11/05/2026del datore di lavoro per aver omesso di impedire che l’ambientelavorativo arrecasse un danno alla salute del dipendente (cfr.Cass. n. 5061 del 2024; Cass. n. 3692 del 2023; Cass. n. 3291del 2016). Pertanto, la mera insussistenza dell’accertamento diuna condotta qualificabile come mobbing, dedotta dalla partecontroricorrente per contrastare il motivo di ricorso, non è di persé sufficiente a escludere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], overisultino comunque integrati i presupposti di cui all’art. 2087 c.c.Ciò nondimeno, nel caso di specie, la Corte d’appello haespressamente escluso la configurabilità di una violazionedell’art. 2087 c.c., ritenendo che i comportamenti della Bancafossero, in larga parte, legittimi e comunque non eccedessero ilimiti fisiologici della gestione del rapporto di lavoro con lalavoratrice interessata. Non è stata pertanto accertata alcunacondotta datoriale contra ius. In particolare, il giudice di meritoha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo odella colpa in capo al datore di lavoro, non ravvisando unacondotta omissiva consistente nella mancata adozione di misureidonee a prevenire la formazione di un ambiente lavorativostressogeno. Richiamando la costante giurisprudenza dellaCorte di cassazione, la Corte d’appello di Roma ha inoltreritenuto che la lavoratrice non abbia assolto l’onere probatorionecessario a dimostrare il carattere nocivo dell’ambiente dilavoro, osservando che la richiesta di recupero di euro 5.000,00e la lieve sanzione del rimprovero verbale non risultavanosufficienti a raggiungere tale scopo.7. Essendosi il giudice di merito espresso in modo chiaro edesaustivo sul punto, adottando un’interpretazione dell’art. 2087cod. civ. ritenuta plausibile e coerente con le possibili leNtutmuerreo r egistro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026della norma e pervenendo, ed essendo arrivato, attraveNurmseoro udi nra ccolta generale 13704/2026percorso logico-argomentativo corretto, alla conclusione soprDaat a pubblicazione 11/05/2026indicata, risulta precluso ogni sindacato in sede di legittimità.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2019).8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.8.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dìcui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012n. 228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 4.500,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 9996/2025contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normaN umero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 13704/2026dell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Data pubblicazione 11/05/2026Così deciso nell’Adunanza camerale del 4 marzo 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9996/2025Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 13704/2026Data pubblicazione 11/05/2026