CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27430/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne, peraltro con deduzioni del tutto generiche, le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche, e fa leva su un mero errore materiale nella indicazione della data dell'ordinanza violata che non elide la condotta antigiuridica ascritta al ricorrente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo [OSCURATO:PERSONA] I F : 202