CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/11/2022 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte relativa alla statuizione risarcitoria e per l'inammissibilità dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Brescia in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla corresponsione della somma di cinquecento euro in favore della Questura di quella città. A lui si addebita di aver a più riprese ingiuriato e minacciato alcuni sottufficiali di polizia, altresì usando forza fisica per divincolarsi e fuggire dagli stessi, intervenuti a sèguito delle urla e delle richieste di aiuto di sua madre, che egli stava minacciando all'interno di un'autovettura in sosta nel parcheggio antistante la Questura, in condizioni di palese ubriachezza e tenendo tra le mani una bottiglia di vetro. 2. Egli lamenta violazione di legge sui seguenti capi e punti: I) diniego della scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen., in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale: sostiene, infatti, di aver reagito a quello che, nei fatti, è stato un vero e proprio arresto illegittimo, non sussistendo i presupposti di cui agli artt. 380 o 381, cod. proc. pen.; la sentenza non indica la norma che avrebbe attribuito agli agenti di polizia il relativo potere; inconferente, infine, è il riferimento all'art. 349, cod. proc. pen., in proposito contenuto in sentenza, in quanto, come afferma la stessa Corte d'appello, gli agenti hanno agito non per identificarlo ma per calmarlo, tanto da non aver dato sèguito agli ulteriori adempimenti procedurali previsti da tale disposizione; II) configurabilità dell'oltraggio: i giudici d'appello si sarebbero limitati a rilevare che il fatto è avvenuto in luogo aperto al pubblico, circostanza tuttavia non sufficiente per la sussistenza del reato, occorrendo a tal fine anche la presenza di più persone, sulla quale la sentenza tace; III) liquidazione di una somma di denaro in favore della Questura del luogo a titolo di risarcimento del danno: tale statuizione sarebbe illegittima, non essendosi tale ente costituito in giudizio come parte civile. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza, nella parte relativa alla statuizione risarcitoria, e per l'inammissibilità dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e dev'essere perciò disatteso. Vero è che l'arbitrarietà della condotta del pubblico ufficiale, che vale a scriminare la reazione di chi la subisca, non richiede un quid pluris rispetto all'eccesso dalle attribuzioni: sicché - in linea con l'interpretazione offerta da Corte cost., n. 140 del 1998 - la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, il quale si presenti disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione, senza peraltro essere necessario che il pubblico agente abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906). Nello specifico, però, l'intervento degli agenti di polizia non solo non è stato arbitrario, ma anzi deve ritenersi pienamente legittimo. Esso, infatti, è avvenuto in presenza di una situazione astrattamente suscettibile di rilevanza penale - ovvero la minaccia verso la madre, peraltro resa più pericolosa dalla disponibilità di un oggetto capace di procurare gravi lesioni - e comunque di una condotta integrante un illecito amministrativo, vale a dire la condizione di ubriachezza, la quale è espressamente vietata dalla legge, trovandosi l'imputato per strada e, quindi, in luogo pubblico (art. 688, cod. pen., trasformato in illecito amministrativo dall'art. 54, d.lgs. n. 507 del 1999). È indiscutibile, perciò, che gli agenti abbiano operato nell'esercizio del loro primario compito istituzionale di pubblica sicurezza, che è quello di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, secondo la norma generale dell'art. 1 del r.d. n. 773 del 1931; così come non può revocarsi in dubbio che le modalità dell'azione - l'aver, cioè, afferrato l'imputato per un braccio, al fine principale di allontanarlo dalla madre e di garantire, dunque, l'incolumità di costei - non siano state scorrette, incivili, sconvenienti o disfunzionali rispetto all'anzidetto fine istituzionale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Se, in effetti, la sentenza, nel passaggio della motivazione dedicato al reato di oltraggio, si limita a rilevare che il fatto è avvenuto in luogo aperto al pubblico (pag. 5), ciò non di meno, nella parte relativa alla ricostruzione degli accadimenti - non contestata dalla difesa - riferisce chiaramente della contestuale presenza agli stessi, oltre che degli agenti di polizia intervenuti, anche della madre dell'imputato e di un testimone oculare, tale [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2). Ragione per cui l'ulteriore requisito normativo della condotta commessa in presenza di più persone - oltre ai pubblici ufficiali destinatari dell'offesa ed a quelli che comunque vi assistano nello svolgimento delle loro funzioni - può dirsi sicuramente accertato. 3. E' fondato, invece, l'ultimo motivo di ricorso, in tema di subordinazione della sospensione condizionale della pena alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Questura di Brescia, a titolo di risarcimento del danno. Con sentenza n. 32939 del 27 aprile scorso, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], depositata lo scorso 27 luglio e non ancora massimata, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il giudice può subordinare, a norma dell'art. 165, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile. Ciò che, invece, nello specifico, da parte della Questura, non è avvenuto. Su tale punto, pertanto, la sentenza impugnata dev'essere annullata, eliminando il pagamento della predetta somma dalle condizioni cui è subordinata la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta all'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di euro 500,00 e rigetta