CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19938/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via XX settembre n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] N. Sassani che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 514 / 20 20 , depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 luglio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r., in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catanzaro, ha accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di restituzione delle ritenute fiscali sull’importo erogatole a titolo di indennità integrativa speciale sul trattamento della pensione di reversibilità. 2. La Corte dei conti aveva riconosciuto alla ricorrente la spettanza di detta indennità anche sulla pensione di reversibilità percepita a seguito del decesso del coniuge. L’Inpdap, di conseguenza, in pendenza del giudizio di appello aveva provveduto a liquidare l’intera indennità operando sulla stessa le ritenute di legge. Successivamente la sentenza era stata riformata in secondo grado, riconoscendo l’indennità suentrambi i trattamenti pensionistici solo nei limiti del c.d. minimo Inps. Ll’Inps, di conseguenza, richiedeva la restituzione dell’importo corrisposto al lordo delle ritenute pagate. La contribuente, con istanza dell’8 aprile 2014, chiedeva la restituzionedelle ritenute fiscali corrisposte sull’importo che avrebbe dovuto restituire e, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso. La C.t.r, in parziale riforma, disponeva che la restituzione delle ritenute fiscali avvenisse progressivamente, in corrispondenza e in proporzione alle singole somme oggetto di materiale restituzione 4. Lacontribuente ha depositato memoria. Considerato che: La peculiarità della questione controversa, rispetto alla quale non constano precedenti in termini, rende opportuna, in difetto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinviala causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza