CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 22305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4861/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o d a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CIRILLI, rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio separato ma congiunto al controricorso , con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistenti – Oggetto:Transazione -Risarcimento. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 4861/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 900/2021 pubblicata il 2/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando domanda di adempimento degli obblighi assunti dai predetti convenuti in ragione di uncontratto di transazione intercorso tra le parti. Il Tribunale dichiarava l’inadempimento dei convenuti, ma rigettava la domanda di risarcimento del danno, data l’insussistenza di elementi da cui ricavare la sussistenza di un dannosubito dall’attore. 2. La sentenza del Tribunale ve nne impugnata davanti alla Corte d’Appello di Ancona che respinse integralmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],con conferma della sentenza di prime cure. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolato in cinque motivie illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CIRILLI. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). 2. Con il secondo motivo di ricorso , il ricorrente propone la medesima censura di cui al motivo primo, sotto un diverso profilo,lamentando il mancato accoglimentodella domanda di interdizione a svolgere attività commerciale e artigianale nell'abitazione di Jesi dei convenuti (divieto previsto, ad avviso del ricorrente, dalla sentenza del TAR Marche n. 2168/08, dal certificato di destinazione d'uso, dalle visure camerali). 3. Con il terzo motivo di ricorso , il ricorrente propone la medesima censura di cui al motivo primo, sotto un terzo profilo , con riferimento C.C. 28.02.2023 r.g.n. 4861/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi all'obbligo dei convenuti di tenere pulita la canna fumaria del loro appartamento, domanda che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, non costituirebbe affatto domanda nuova, tant’è che la Corte di Appello avrebbe delibato sulla stessa; in proposito, il ricorrenteritiene che la sentenza di appello non neghiil fatto, ma asserisca che “non v'è … prova d el diffondersi della fuliggine”e che il déficit di prova sarebbe smentito dalla relazione del c.t.u. e dal consulente di parte attrice, di cui la Corte di Appello avrebbe omesso l’esame. 4. Con il quarto motivo , il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 111 Cost. (art. 360 n. 4 c.p.c.),con conseguente apparenza della motivazione. 5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 1226, 2056 e 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); in particolare,rappresenta di aver chiesto sia l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sia la liquidazione equitativa del dan no ; sulla prima istanza,la Corte di Appello avrebbe completamente taciuto ; s ulla seconda avrebbe infondatamente asserito che alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa del giudice. 6.I primi tre motivi, sebbene formalmente d enuncino violazioni di legge, attengono ciascuno a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso dando ampiamente conto delle ragioni della decisioneper ritenere privo di riscontro quanto lamentato, già in appello e col presente ricorso ribadito (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass.23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). 6.1. Ebbene , quanto al l’asserito mancato rispetto dell’ obbligo di parcheggio di un numero massimo di tre autovetture per nucleo familiare lungo il vialetto di accesso (primo motivo) , l a Corte d’appello ha ritenuto corretto l’operato del giudice di prime cure che non aveva ammesso il capitolo di prova proposto al riguardo perché ritenuto valutativo,tenuto conto che esso C.C. 28.02.2023 r.g.n. 4861/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non riportava fatti, ma un giudizio sul rispetto dell’accordo, né risultava chiarita la frequenza delle asserite violazioni, così da non poter valutare l’effettivo impatto negativo di esse. 6.2.Quanto all’esercizio di attività commerciale e artigianale svolta d a controparteasseritamente presso l’abitazione (secondo motivo) , la Corte di appello ha ritenuto che la circostanza non siastata in alcun modo dimostrata «ove si consideri che si riporta il carico e scarico merci (compatibile col magazzino) del quale non è dato comprendere la frequenza». 6.3.Quanto all'obbligo dei c onvenuti di tenere pulita la canna fumaria del loroappartamento per evitare l ’espandersi della fuliggine (terzo motivo) , la Corte d’appello ha osservato che non è stata data prova del diffondersi della fuliggine e quindi dell’effettivo inadempimento della controparte (foglio 3 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, rispetto a tutti e tre motivi di censura, si è p osta del tutto in linea con l’orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. con il ricorso per cassazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20867). Pertanto, tutti e tre i motivi sono quindi inammissibil i perché le allegazioni e le prove sono state in concreto valutate dai giudici del merito, che per di più correttamente -così escludendosi la fondatezza della doglianza di violazione dell'art. 2697 cod. civ. - hanno ricostruito i fatti costitutivi della pretesa azionata oggetto di causa, siccome non provata. 7. Il quarto motivodi ricorso è infondato. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 4861/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ricorrentedenuncia l’ omessa o l’ apparente motivazione, rilevante, ai sensi dell’art. 360 n.4 e 132 n. 4 c.p.c in quanto lesiva del c.d. “minimo costituzionale” e comportante la nullità, in parte qua, della sentenza. Non sussiste l’apparenza della motivazione, risultando chiaramente percepibile il fondamento della decisione; inoltre,il motivo dedotto dalla parte ricorrente si mostra anche aspecificorispetto allaparte di sentenza impugnata e non ne coglie la ratio decidendi, tenuto anche conto che la Corte d’appello ha ritenuto espressamente, con chiara ed esau rien te motivazione , che la domanda di risarcimento del danno fosse priva di riscontro probatorio, non avendo in alcun modo provato l’appellante l’esistenza e la consistenza del danno di natura patrimoniale e non,derivatogli in concreto (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054, v. anche Cass.8 ottobre 2014, n. 21257). 8. Inammissibile anche l’ultimo motivo di ricorso , tenuto conto che la liquidazione equitativa può essere effettuata soltanto quando sia provata ed accertata la sussistenza di un danno che risulti di difficile o impossibile determinazionee non, come accaduto nella specie, in cui i giudici di merito lo abbianoconcordemente ritenuto insussistente. 9. In conclusione, il ricorso va rigettato e l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resist ente, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, C.C. 28.02.2023 r.g.n. 4861/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a