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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 36641/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha accolto la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per i reati di tentato omicidio, porto illegale di armi ed evasione, commessi in data 01/07/2022, ed ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], confermando la loro condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di detenzione e porto illegale di armi commessi in data 01/07/2022.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge per avere il giudice omesso di motivare le ragioni dell'applicazione di una pena molto superiore al minimo edittale, e hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con due separati atti redatti personalmente.

3. I tre ricorsi possono essere trattati nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili, per diverse motivazioni. 3.1.11 ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato.

La richiesta di applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero presuppone la rinuncia a tutti i motivi di appello, compresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio, e questa Corte ha stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).

La pena applicata dalla Corte di appello è conforme a quella concordata alle parti ed è compresa nei limiti edittali della norma violata; essa, pertanto, non è illegale, per cui è inammissibile la doglianza avanzata dal ricorrente, che lamenta soltanto l'omessa valutazione e motivazione circa la sua congruità.

3.2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione dei ricorrenti, i quali hanno proposto i propri ricorsi personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alle dichiarazioni di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento, da parte di ciascuno di essi, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha accolto la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per i reati di tentato omicidio, porto illegale di armi ed evasione, commessi in data 01/07/2022, ed ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], confermando la loro condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di detenzione e porto illegale di armi commessi in data 01/07/2022. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge per avere il giudice omesso di motivare le ragioni dell'applicazione di una pena molto superiore al minimo edittale, e hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con due separati atti redatti personalmente. 3. I tre ricorsi possono essere trattati nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 - trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili, per diverse motivazioni. 3.1.11 ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato. La richiesta di applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero presuppone la rinuncia a tutti i motivi di appello, compresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio, e questa Corte ha stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817). La pena applicata dalla Corte di appello è conforme a quella concordata alle parti ed è compresa nei limiti edittali della norma violata; essa, pertanto, non è illegale, per cui è inammissibile la doglianza avanzata dal ricorrente, che lamenta soltanto l'omessa valutazione e motivazione circa la sua congruità. 3.2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione dei ricorrenti, i quali hanno proposto i propri ricorsi personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 4. Alle dichiarazioni di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento, da parte di ciascuno di essi, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre
Sentenza Cassazione n. 36641/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris