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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:12
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 13 gennaio 2022 ( 1 ) Causa C ‑ 520/20 DB, LY contro [OSCURATO:PERSONA] na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale – Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione – Misure necessarie – Normativa e prassi amministrative nazionali che impongono all’autorità competente di eseguire l’azione richiesta»

1. Nella presente causa, l’Administrativen sad Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra, Bulgaria) sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) ( 2 ).

2. La Corte avrà così l’occasione di fornire per la prima volta, nella sua emananda sentenza, chiarimenti in ordine al meccanismo istituito da questo strumento giuridico al fine di sostenere la cooperazione giudiziaria in materia penale, nel caso di oggetti per i quali è stata effettuata una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] ai fini di sequestro o di utilizzo come prove in un procedimento penale ( 3 ).

Più in particolare, la Corte dovrà definire il margine di discrezionalità lasciato alle autorità competenti degli Stati membri nell’esecuzione della condotta richiesta nella segnalazione e del seguito da dare a tale esecuzione.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

3. Gli articoli 38, 39, 45, 48 e 49 della decisione 2007/533 rilevano ai fini del presente caso.

B. Diritto bulgaro

4. L’articolo 84 dello Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite reboti (legge sul Ministero dell’Interno; in prosieguo: lo «ZMVR») ( 4 ) dispone quanto segue: «(1) Le autorità di polizia possono sequestrare temporaneamente beni segnalati a fini di ricerca nel SIS e/o nelle banche dati dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). (2) La persona presso la quale si trova il bene ricercato ai sensi del paragrafo 1 è invitata a consegnarlo volontariamente.

Viene redatto un verbale di consegna volontaria del bene, firmato dalla persona che consegna il bene scoperto (...). (3) Se la persona rifiuta di consegnare i beni ai sensi del paragrafo 1, questi vengono sequestrati e viene redatto un verbale di sequestro. (...) (...) (6) (...) La consegna o il sequestro sono notificati allo Stato membro che ha inserito la segnalazione ai fini di ricerca nel SIS e/o nella banca dati di Interpol. (7) La notifica allo Stato membro che ha inserito la segnalazione di ricerca nel SIS e/o nella banca dati dell’Interpol è effettuata dalla struttura specializzata competente del Ministero dell’Interno. (8) (...) Se, entro 60 giorni, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione chiede la restituzione del bene, quest’ultimo è restituito alla persona indicata nella richiesta entro 7 giorni, con decisione del capo dell’unità competente ai sensi del paragrafo

6. (9) (...) Se lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione non chiede la restituzione del bene entro 60 giorni, quest’ultimo è restituito alla persona che lo ha consegnato o alla quale è stato confiscato entro 7 giorni, con decisione del capo dell’unità competente ai sensi del paragrafo

6. (...)».

II. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

5. EF, cittadino bulgaro, ha acquistato un autoveicolo mediante un prestito stipulato con una banca norvegese denominata [OSCURATO:PERSONA].

Risulta che, nel maggio 2016, EF abbia sospeso il rimborso del prestito in questione e che detta banca abbia quindi trasmesso il fascicolo alla Lindorff AS ai fini del recupero dei crediti.

In risposta a una richiesta di pagamento volontario e a una lettera di diffida, EF ha informato la suddetta società che il veicolo di cui trattasi si trovava in Bulgaria.

Tale veicolo era stato infatti venduto ad AB, proprietario regolarmente registrato in detto Stato, il quale lo aveva rivenduto a DB, ricorrente nel procedimento principale.

Quest’ultimo aveva acquistato l’autoveicolo in questione nel marzo 2017 a Varna (Bulgaria) e lo aveva fatto immatricolare.

6. Il 24 maggio 2017 la Norvegia ha inserito e registrato una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen nazionale (N.SIS) ai fini del sequestro di un autoveicolo classificato come «bene rubato, acquisito illegalmente o smarrito» e debitamente identificato, anche tramite il numero di telaio.

7. Il 26 maggio 2017, la polizia bulgara rinveniva, in un parcheggio situato a Silistra (Bulgaria), l’autoveicolo immatricolato a nome di DB e, dopo aver consultato il sistema d’informazione automatizzato «[OSCURATO:PERSONA]» – [OSCURATO:PERSONA], ha constatato che il numero del telaio corrispondeva esattamente a quello appartenente all’autoveicolo oggetto della segnalazione da parte della Norvegia.

Tale veicolo e il suo certificato di immatricolazione sono stati confiscati a DB in forza dell’articolo 84, paragrafo 3, dello ZMVR.

8. In seguito a uno scambio di informazioni tra gli uffici Sirene bulgaro e norvegese, il capo del commissariato di Silistra ha emesso una decisione di restituzione dei beni confiscati.

Dalla motivazione di tale decisione risulta che il suddetto autoveicolo era stato dichiarato ricercato dall’ufficio Sirene norvegese nel perseguimento di un reato qualificato come frode o appropriazione indebita, commesso il 23 dicembre 2014 a Hordaland (Norvegia).

9. La società commerciale norvegese [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’autoveicolo, ha dichiarato di essere interessata alla restituzione del veicolo e ha incaricato a tal riguardo la società Lindorff, il cui rappresentante in Bulgaria era la società Plam EOOD.

10. Il 6 giugno 2017, l’autorità di polizia bulgara ha ricevuto dalla Plam EOOD la richiesta di consegnare l’autoveicolo sequestrato.

Detta autorità ha contattato il Ministero dell’Interno bulgaro al fine dell’invio di una domanda formale di restituzione del bene presentata dalla Norvegia.

Il 4 luglio 2017, il suddetto veicolo è stato consegnato a CD, amministratore della Plam EOOD.

Il 12 luglio 2017, al ricorrente sono state restituite le due targhe e il certificato di immatricolazione del veicolo.

11. DB e sua moglie LY hanno proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio per contestare la legittimità della decisione di consegna dell’autoveicolo in questione alla Plam EOOD adottata dall’autorità di polizia convenuta nel procedimento principale sulla base dell’articolo 84, paragrafo 8, dello ZMVR, in considerazione del carattere ingiustificato della segnalazione inserita dalla Norvegia nel [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una prova convincente che fossero state avviate e condotte azioni penali aventi ad oggetto tale veicolo in Norvegia.

I ricorrenti nel procedimento principale hanno inoltre depositato presso la detta autorità una domanda di restituzione immediata del veicolo, con la motivazione che il sequestro era stato effettuato con la forza e in assenza di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale.

Avendo ricevuto un diniego esplicito da tale autorità, essi lo hanno contestato dinanzi al giudice del rinvio.

Tale secondo procedimento è stato sospeso sino alla definizione del procedimento principale.

12. Nell’ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio ha chiesto all’autorità convenuta di produrre un estratto del codice penale in vigore in Norvegia, debitamente accompagnato da una traduzione in lingua bulgara, comprendente i paragrafi utilizzati per inserire la segnalazione relativa all’autoveicolo in questione nel [OSCURATO:PERSONA], senza ottenere riscontro.

All’udienza dell’8 luglio 2020, detto giudice ha altresì indicato all’autorità summenzionata che essa era tenuta a fornire una risposta ufficiale delle autorità di polizia norvegesi alla questione se in Norvegia fosse stato avviato un procedimento penale avente ad oggetto il veicolo di cui trattasi e, in caso affermativo, quale reato fosse oggetto di tale procedimento e in quale fase detto procedimento si trovasse.

In seguito a tale richiesta, all’udienza del 26 agosto 2020 è stata prodotta una lettera del capo del servizio Sirene della direzione «Cooperazione operativa internazionale» del Ministero dell’Interno, in cui si precisa che il fascicolo e l’indagine relativi al suddetto veicolo sono stati chiusi il 10 luglio 2017 perché esso era stato rinvenuto e riportato in Norvegia.

13. Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla questione se l’autoveicolo controverso sia stato oggetto di un qualunque procedimento penale in Norvegia ( 5 ) e ritiene che, in caso negativo, la segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata inserita al di fuori dell’ambito di applicazione definito all’articolo 2 della decisione 2007/533 e, di conseguenza, in violazione dell’obiettivo perseguito con l’istituzione del [OSCURATO:PERSONA] come definito in tale decisione.

14. Alla luce di tali considerazioni, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità alla decisione 2007/533 di una disposizione legislativa nazionale, come l’articolo 84 dello ZMVR, che impone alle autorità bulgare competenti di sequestrare qualsiasi bene segnalato a fini di ricerca nel [OSCURATO:PERSONA] e, qualora lo Stato membro segnalante ne richieda la restituzione, di consegnare il bene in questione a tale Stato, senza che dette autorità possano far valere, nel corso di tale procedura, che la segnalazione è stata effettuata illecitamente, come descritto al punto precedente.

A questo proposito, il giudice del rinvio osserva, in particolare, che gli eventuali proprietari in buona fede, quali i ricorrenti nel procedimento principale, sarebbero così privati di qualsiasi protezione giuridica.

15. In queste circostanze, l’Administrativen sad Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 39 e, in particolare, l’articolo 39, paragrafo 3, della decisione [2007/533/GAI], debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in conformità alle quali l’organo esecutivo competente può e deve rifiutare l’esecuzione qualora sussistano indizi per ritenere che la segnalazione contenuta nel SIS non persegua gli scopi per i quali è stata inserita e, in particolare, quelli previsti all’articolo 38, paragrafo 1 [di tale decisione]».

16. Osservazioni scritte sono state depositate da DB, dal governo bulgaro e dalla Commissione europea.

III. Analisi A. Osservazioni preliminari

17. La questione pregiudiziale deve, a mio avviso, essere riformulata.

A questo proposito, va notato che essa, come prospettata dal giudice del rinvio, sembra avere un carattere puramente ipotetico e, di conseguenza, la risposta della Corte non potrebbe contribuire alla risoluzione della controversia nel procedimento principale.

18. Infatti, il giudice del rinvio chiede alla Corte se siano conformi all’articolo 39 della decisione 2007/533 una normativa o una prassi amministrativa nazionali che impongono alle autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di una segnalazione inserita nel [OSCURATO:PERSONA] qualora queste ultime ritengano che tale segnalazione non rientri negli obiettivi perseguiti da tale decisione.

19. Come osservato in precedenza, dall’articolo 84 dello ZMVR risulta tuttavia che la legislazione bulgara non permette alle autorità nazionali competenti di opporre un tale rifiuto in circostanze come quelle descritte dal giudice del rinvio.

Al contrario, tali autorità agiscono in una situazione di competenza vincolata , in quanto, al ritrovamento di un bene segnalato a fini di ricerca nel [OSCURATO:PERSONA], dette autorità sono tenute a sequestrarlo e, se ricevono successivamente una richiesta in tal senso dallo Stato membro segnalante entro 60 giorni dalla notifica del sequestro a tale Stato, a restituirlo alla persona indicata nella richiesta.

20. Invito quindi la Corte a riformulare la questione, ma non nel senso proposto dalla Commissione.

Secondo la Commissione, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se il diritto bulgaro sia conforme alla decisione 2007/533 nella misura in cui prevede il rimpatrio incondizionato degli oggetti sequestrati sulla base di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], poiché il controllo che detto giudice deve esercitare nell’ambito del procedimento principale riguarda esclusivamente tale aspetto.

21. È vero, in effetti, che i ricorrenti nel procedimento principale contestano la legittimità della decisione, adottata sulla base dell’articolo 84, paragrafo 8, dello ZMVR, mediante la quale la polizia bulgara ha dato seguito alla richiesta scritta di restituzione dell’autoveicolo in questione inviata dalla Norvegia.

Tuttavia, diversi punti dell’ordinanza di rinvio chiariscono, a mio avviso, che la loro critica riguarda piuttosto un’illegittimità derivante dal mancato rispetto delle condizioni che giustificano l’inserimento della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe viziato l’esecuzione della segnalazione nel suo insieme, poiché, se le autorità competenti dello Stato membro richiesto avessero avuto la possibilità di far valere tale illegittimità, non sarebbe stato possibile né il sequestro né il rimpatrio in Norvegia di detto autoveicolo.

Di conseguenza, la proposta della Commissione di riformulare la questione sollevata, in modo da riferirsi esclusivamente alla conformità alla decisione 2007/533 della disposizione nazionale relativa al carattere incondizionato del rimpatrio degli oggetti sequestrati in seguito a una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta.

22. Ritengo pertanto necessario riformulare la questione pregiudiziale nel senso che il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 39 della decisione 2007/533 osti a una normativa nazionale che non consente alle autorità dello Stato membro richiesto di rifiutare l’esecuzione di una segnalazione concernente un oggetto registrato nel [OSCURATO:PERSONA] quando vi siano elementi che indicano che tale segnalazione non rientra nell’obiettivo di cui all’articolo 38 di tale decisione.

23. Tornerò in seguito su questo punto.

B. Sulla questione pregiudiziale

24. Istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») ( 6 ) e successivamente sviluppato nella sua versione attuale di SIS di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]), il SIS è un sistema d’informazione comune che consente alle autorità di sicurezza degli Stati membri di cooperare scambiandosi informazioni al fine di attuare le politiche essenziali per la creazione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne dell’Unione.

Più in particolare, il SIS consente a tali autorità, mediante una procedura automatica di interrogazione, di accedere alle segnalazioni relative a persone od oggetti inserite da uno degli altri Stati membri.

Tali segnalazioni vengono utilizzate per il controllo delle persone ai confini esterni o sul territorio nazionale e per il rilascio di visti e titoli di soggiorno, nonché per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ( 7 ).

Il SIS è quindi uno strumento essenziale sia per applicare le disposizioni dell’acquis di Schengen relative alla libera circolazione delle persone sia per garantire un elevato livello di sicurezza in tale area ( 8 ).

25. Pur essendo un sistema unico, il [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato da due atti giuridici distinti, ossia il regolamento 1987/2006 ( 9 ) e la decisione 2007/533.

Tale dualità è necessaria in quanto il sistema è concepito per sostenere sia l’attuazione delle politiche relative alla libera circolazione delle persone, che rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE, sia la cooperazione in materia penale, che rientra nell’ambito di applicazione del TUE.

Questi atti sono applicabili anche all’Islanda e alla Norvegia in virtù dell’articolo 2 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 10 ).

26. Per quanto riguarda la decisione 2007/533, che è oggetto dell’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio nella presente causa, occorre anzitutto rilevare che l’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione enuncia che essa definisce le condizioni e le procedure applicabili all’inserimento e al trattamento nel [OSCURATO:PERSONA] delle segnalazioni relative a persone e oggetti, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.

27. Lo scambio di «informazioni supplementari» relative a una segnalazione è essenziale per l’attuazione di alcune disposizioni della decisione 2007/533 ( 11 ).

In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale decisione, ciascuno Stato membro deve istituire una struttura denominata «ufficio Sirene», che effettua lo scambio in questione conformemente alle disposizioni di un manuale denominato «manuale Sirene», come prescritto dall’articolo 8, paragrafo 1, di detta decisione.

28. Le segnalazioni sono classificate e regolate, nell’ambito dalla decisione 2007/533, in funzione del motivo della loro registrazione nel [OSCURATO:PERSONA].

Ogni categoria di segnalazione così individuata è oggetto di un capitolo che comprende necessariamente una disposizione relativa ai dati che consentono di identificare o ritrovare la persona o l’oggetto interessati dalla segnalazione e una disposizione relativa all’ azione da intraprendere da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione della stessa.

29. Allorché riguardino gli oggetti, le segnalazioni sono classificate in segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico , disciplinate dagli articoli 36 e 37 della decisione 2007/533, e segnalazioni a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale , disciplinate dagli articoli 38 e 39 di tale decisione.

Per quanto riguarda quest’ultima categoria di segnalazioni, i dati che permettono di identificare o trovare l’oggetto in questione sono le categorie di oggetti agevolmente identificabili di cui all’articolo 38, paragrafo 2, di detta decisione.

30. Orbene, è pacifico che la segnalazione oggetto del procedimento principale è stata inserita nel [OSCURATO:PERSONA] dalla Norvegia a scopo di sequestro del veicolo in questione e che quest’ultima, insieme al suo certificato e alle sue targhe di immatricolazione, rientra nelle categorie rispettivamente denominate «veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc» [articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2007/533] e «certificati di immatricolazione per veicoli e targhe di veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati» [articolo 38, paragrafo 2, lettera f), di tale decisione].

31. L’azione richiesta in una segnalazione a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale, come nel caso di specie, è oggetto dell’articolo 39 della decisione 2007/533.

Il paragrafo 1 di tale articolo recita come segue: «Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie (…)».

32. Benché la formulazione di detta disposizione lasci qualche incertezza sull’esatta identificazione dell’azione da intraprendere da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiesto, è sufficiente fare riferimento al punto

2.2.2. dell’appendice 2 del manuale Sirene per constatare che la procedura si articola intorno alle seguenti azioni: in primo luogo, il sequestro dell’oggetto o l’adozione di tutte le misure cautelari necessarie, in secondo luogo, l’identificazione della persona in possesso dell’oggetto e, in terzo luogo, la presa di contatto con l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante (al fine di concordare le misure necessarie).

33. Per quanto riguarda l’esecuzione dell’azione richiesta, l’articolo 39, paragrafo 2, della decisione 2007/533 prevede che, a tal fine, le autorità competenti degli Stati membri interessati comunichino tra loro mediante lo scambio di informazioni supplementari.

Più precisamente, il punto

8.3. del manuale Sirene prevede che uno scambio strutturato di informazioni avvenga tra l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante e l’ufficio Sirene dello Stato membro richiesto mediante i formulari Sirene.

Lo Stato membro richiesto utilizzerà il formulario G per informare l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante di un riscontro positivo (hit) nell’ambito di una ricerca automatizzata nel [OSCURATO:PERSONA] concernente un oggetto segnalato da tale ufficio.

Laddove siano richieste informazioni supplementari, l’ufficio Sirene dello Stato membro le fornisce mediante il formulario P.

34. Risulta pertanto che, una volta inserita nel [OSCURATO:PERSONA] una segnalazione a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale, le autorità competenti dello Stato membro richiesto sono in linea di principio obbligate a eseguire l’azione richiesta in tale segnalazione.

35. In particolare, l’eventuale rifiuto di tali autorità di dare esecuzione all’azione richiesta non può basarsi sulla loro propria valutazione delle circostanze che hanno giustificato l’inserimento di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], quali quelle relative all’esistenza di un procedimento penale in corso nello Stato membro segnalante.

Questa conclusione si ricava segnatamente dalle disposizioni dell’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della decisione 2007/533, secondo le quali solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità di inserimento dei dati nel [OSCURATO:PERSONA] ed è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito ( 12 ).

Allo stesso modo, l’articolo 21 di tale decisione stabilisce che la valutazione che precede l’inserimento della segnalazione e vertente sull’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso che giustifichino un tale inserimento spetta allo Stato membro segnalante.

36. Come spiegato dalla Corte nella sentenza Commissione/Spagna ( 13 ), una tale conclusione non è sorprendente.

37. In detta causa, la Corte era chiamata a pronunciarsi su una violazione delle norme della CAAS – attualmente incorporate nel regolamento n. 1987/2006 – che disciplinano l’ingresso nel territorio e il rifiuto di rilasciare un visto a qualsiasi cittadino di un paese terzo per il quale sia stata effettuata una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione.

A questo proposito, la Corte ha rilevato innanzitutto che tali norme prevedono, da un lato, che la valutazione delle circostanze che giustifichino l’inserimento della segnalazione nel SIS rientra nella competenza dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione (articoli 94, paragrafo 1, e 105 della CAAS) e, in secondo luogo, che gli altri Stati contraenti, in assenza di circostanze eccezionali, sono tenuti a rifiutare l’ingresso e il rilascio di un visto allo straniero segnalato ai fini della non ammissione (articoli 5 e 15 della CAAS).

Ha poi spiegato che l’«automaticità» di tale rifiuto è «l’espressione del principio di cooperazione tra gli Stati contraenti», essendo quest’ultimo un principio alla base dell’acquis di Schengen e indispensabile al funzionamento del SIS ( 14 ).

38. Tale automaticità rappresenta altresì, a mio avviso, una caratteristica della decisione 2007/533, nella misura in cui quest’ultima contiene anch’essa norme che stabiliscono la competenza dello Stato membro che effettua la segnalazione a valutare le circostanze su cui si basa una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] (articolo 49, paragrafi 1 e 2, e articolo 21) e l’obbligo di eseguire l’azione richiesta nella segnalazione in capo alle autorità dello Stato membro richiesto (articolo 39).

È quindi inevitabile rilevare, come ha fatto la Corte nella sentenza Commissione/Spagna ( 15 ), l’esistenza di una certa automaticità nell’esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione, la cui necessità è giustificata dal fatto che essa è espressione del principio di leale cooperazione tra gli Stati membri, che è alla base dell’acquis di Schengen ed è indispensabile al funzionamento di un sistema integrato di gestione diretto a garantire un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione in corollario con il libero attraversamento delle frontiere all’interno dello spazio Schengen. 39.

Sebbene esistano segnalazioni che possono essere contestate e dar luogo a un rifiuto di esecuzione, questo non è il caso delle segnalazioni riguardanti oggetti a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale.

40. Occorre notare, infatti, che l’articolo 24 della decisione 2007/533, che consente allo Stato membro richiesto di esigere l’apposizione di un «indicatore di validità» a una segnalazione affinché questa non sia eseguita sul proprio territorio, qualora tale Stato reputi che darle applicazione non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, non riguarda queste due categorie.

La sua applicabilità è circoscritta, vista la sua formulazione, alle segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 26 («Segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione»), dell’articolo 32 («Segnalazione di persone scomparse») o dell’articolo 36 («Segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico») di detta decisione.

41. L’articolo 48 della decisione 2007/533 prevede un caso di mancata esecuzione di una segnalazione, ma non a seguito di un rifiuto di esecuzione da parte delle autorità dello Stato membro richiesto.

Tale disposizione impone allo Stato membro richiesto l’obbligo di informare senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione «se l’azione richiesta non può essere eseguita».

A questo proposito, è importante notare che la situazione cui si fa riferimento è una situazione di impossibilità oggettiva , come si evince dal chiarimento al punto

2.4. del manuale Sirene, secondo cui l’obbligo di informazione espresso in tale disposizione incombe allo Stato membro richiesto «che, in base a tutte le informazioni disponibili, si trovi nell’assoluta impossibilità di eseguire la procedura [prevista in caso di hit]» ( 16 ) e riguarda il caso in cui « non è in grado di eseguire l’azione richiesta» ( 17 ) (nonché i motivi di tale impossibilità) ( 18 ).

42. Per completezza, occorre precisare che l’articolo 49, paragrafo 3, della decisione 2007/533, qualora siano soddisfatte le condizioni in esso elencate, non concede in alcun modo alle autorità competenti dello Stato membro richiesto la possibilità di rifiutare l’esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione.

Questa disposizione prevede infatti che, se lo Stato membro richiesto è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, tale Stato deve informare quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari (ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi), lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e, in caso di disaccordo con quest’ultimo, deve sottoporre la questione al garante europeo della protezione dei dati (GEPD) affinché agisca in qualità di mediatore, insieme alle autorità nazionali di controllo.

In altre parole, le autorità competenti dello Stato membro richiesto devono solo informare lo Stato membro che effettua la segnalazione che i dati sono inesatti o conservati illecitamente, e tale Stato rimane in ultima analisi responsabile della rettifica o della cancellazione di tali dati.

43. Occorre precisare che, in ogni caso, l’articolo 49, paragrafi 3 e 4, della decisione 2007/533 non riguarda la situazione in cui l’illiceità dei dati è invocata dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto in quanto la segnalazione inserita nel [OSCURATO:PERSONA] non rientra negli obiettivi perseguiti da tale decisione.

Questa conclusione è motivata da elementi sia letterali che contestuali.

Da un punto di vista letterale, non posso fare a meno di osservare che il paragrafo 3 di tale articolo 49 fa riferimento a «errori di fatto» e a dati «archiviati illecitamente», e non «inseriti illecitamente», il che suggerisce che tale illiceità non riguarda le condizioni di inserimento delle segnalazioni nel [OSCURATO:PERSONA].

Da un punto di vista contestuale, rilevo, in primo luogo, che l’articolo 49 della decisione 2007/533 fa parte del capo XI di tale decisione, intitolato «Regole generali sul trattamento dei dati» ( 19 ), e, in secondo luogo, che non c’è motivo di sostenere che l’espressione «dati archiviati illecitamente» ai sensi di tale articolo debba essere interpretata in modo diverso dall’analoga espressione contenuta nell’articolo 58, paragrafo 5, della stessa decisione, secondo cui «[c]hiunque ha il diritto (…) di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente».

Ne consegue, a mio avviso, che l’illiceità di tali dati è motivata dalla violazione delle norme nazionali o dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, come dimostra il fatto che l’eventuale mediazione tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è affidata al GEPD.

44. Alla luce di quanto precede, a mio avviso, non vi sono dubbi sul fatto che la decisione 2007/533 non dà alle autorità competenti dello Stato membro richiesto alcuna possibilità di rimettere in discussione la legittimità dell’inserimento di una segnalazione a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, e quindi di rifiutarne l’esecuzione, a motivo che tale segnalazione non sarebbe conforme agli obiettivi che possono giustificare l’inserimento di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA].

In effetti, l’efficacia del [OSCURATO:PERSONA] rischierebbe di essere seriamente compromessa se tale decisione dovesse essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono rifiutarsi di eseguire una segnalazione sulla base del suddetto motivo.

45. Ne consegue che la normativa bulgara applicata nelle circostanze all’origine del procedimento principale, ossia l’articolo 84 dello ZMVR, non può essere considerata incompatibile con la decisione 2007/533 in quanto tale normativa impone alle autorità di polizia nazionali un obbligo incondizionato di procedere al sequestro temporaneo di un bene rinvenuto allorché abbiano constatato che esso è oggetto di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA].

46. Per quanto riguarda il rimpatrio dell’autoveicolo sequestrato dalle autorità di polizia bulgare nel procedimento principale, occorre rilevare che esso rientra nell’ambito delle «misure necessarie» il cui contenuto deve essere concordato tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro che effettua la segnalazione a seguito di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 39 della decisione 2007/533.

Mentre lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici Sirene di questi Stati membri per concordare tali misure è una delle componenti dell’azione richiesta in una segnalazione relativa a oggetti a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale ( 20 ), l’ attuazione di dette misure non rientra nell’esecuzione della segnalazione come prevista dalla decisione 2007/533.

Ne consegue che tale attuazione è disciplinata, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, di detta decisione, esclusivamente dal diritto nazionale.

47. Ciò significa che la legislazione bulgara, come interpretata dai giudici nazionali, poteva effettivamente prevedere la possibilità per le autorità nazionali competenti di non rimpatriare l’oggetto in questione al fine di rispettare i diritti di proprietà di un acquirente in buona fede, come i ricorrenti nel procedimento principale.

Tuttavia, ciò implica anche che una scelta legislativa diversa, come quella operata nel caso di specie di rimpatrio incondizionato, non può essere considerata incompatibile con la decisione 2007/533.

Come giustamente sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non sussiste alcun obbligo di rimpatrio derivante da tale decisione.

48. Tale lettura è corroborata, a mio avviso, dal contenuto del regime giuridico relativo alla cancellazione delle segnalazioni.

49. L’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della decisione 2007/533 prevede che le segnalazioni relative ad oggetti inserite nel [OSCURATO:PERSONA] siano conservate per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite e per un massimo di dieci anni in caso di segnalazioni a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

Per quanto riguarda quest’ultima categoria di segnalazioni, il punto

8.4. del manuale Sirene precisa che la cancellazione avviene, oltre che allo scadere del termine di validità della segnalazione [lettera b)] o su decisione dell’autorità competente dello Stato membro segnalante [lettera c)], «non appena l’oggetto sia posto sotto sequestro o ad altra misura equivalente, una volta che sia avvenuto il necessario successivo scambio di informazioni supplementari tra uffici Sirene o che l’oggetto sia stato sottoposto a un’altra procedura giudiziaria o amministrativa » ( 21 ) e cita, a titolo di esempio, una procedura giudiziaria di acquisto in buona fede, una contestazione della proprietà o la cooperazione giudiziaria in materia di prove.

In altre parole, quando l’oggetto è interessato, nello Stato membro richiesto, da un procedimento giudiziario attivato da una contestazione della sua proprietà, come nel caso di specie, la segnalazione deve essere rimossa.

50. La spiegazione derivata dal manuale Sirene deve essere completata da un riferimento al catalogo di raccomandazioni e migliori pratiche per la corretta applicazione del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) e lo scambio di informazioni supplementari ( 22 ), strumento indicante al suo stesso riguardo che «[n]el settore della cancellazione delle segnalazioni il catalogo offre esempi a complemento del testo più conciso del manuale Sirene» ( 23 ).

Nel caso in cui la cancellazione riguardi le segnalazioni di oggetti, il catalogo spiega che «[i]l SIS localizza persone e oggetti.

Non ha alcuna funzione nelle successive procedure svolte dalle autorità giudiziarie nazionali.

Di conseguenza, le segnalazioni di oggetti servono per sequestrare l’oggetto segnalato (o, in alcuni casi, per localizzarlo) in modo che le autorità nazionali possano eseguire le successive procedure “non SIS”» ( 24 ), aggiungendo inoltre che «eventuali complessità del caso, come la contestazione della proprietà o l’acquisto in buona fede, vanno considerate al di fuori del campo di applicazione del SIS » ( 25 ).

51. In altre parole, gli articoli 38 e 39 della decisione 2007/533 si riferiscono alle segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

Ne consegue che, una volta che il sequestro dell’oggetto di cui trattasi (o qualsiasi misura equivalente) abbia avuto luogo, la questione diventa un caso di diritto civile in materia di proprietà e la segnalazione può essere rimossa in quanto ha già raggiunto il suo scopo.

La decisione 2007/533 a questo punto cede interamente il passo al diritto nazionale.

52. Ciò implica che, se il diritto nazionale, come interpretato dalla giurisprudenza pertinente, prevede, come nel caso di specie, che l’oggetto sequestrato debba essere consegnato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione senza che le autorità competenti dello Stato membro richiesto abbiano la possibilità di contestare la conformità dell’inserimento della segnalazione all’obiettivo perseguito dalla decisione 2007/533, tale scelta legislativa non può in alcun modo essere censurata sulla base di tale decisione.

53. Ritengo, pertanto, che l’automatismo della disposizione legislativa in questione, ossia l’articolo 84 dello ZMVR, secondo cui, qualora l’autorità di polizia bulgara rinvenga un autoveicolo segnalato nel [OSCURATO:PERSONA], lo sequestra e, su richiesta dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, lo restituisce, sia pienamente conforme all’articolo 39 della decisione 2007/533.

IV. Conclusione

54. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dall’Administrativen sad Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra, Bulgaria): L’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]), non osta a una normativa nazionale che non consente alle autorità dello Stato membro richiesto di rifiutare l’esecuzione di una segnalazione relativa a un oggetto inserito nel [OSCURATO:PERSONA] qualora sussistano indizi per ritenere che la segnalazione non persegua lo scopo previsto all’articolo 38, paragrafo 1, di detta decisione.

Il rimpatrio dell’oggetto fa parte delle misure necessarie che devono essere concordate tra gli Stati membri in seguito a uno scambio di informazioni supplementari e la cui attuazione non rientra nel campo di applicazione della decisione 2007/53. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2007, L 205, pag.

63. 3 Altre disposizioni specifiche della decisione 2007/533, vale a dire gli articoli 41, paragrafo 2, e 45, paragrafo 2, sono state interpretate dalla Corte nell’ordinanza del 7 giugno 2018, Gaki/Europol (C‑671/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:416, punti da 24 a 30). 4 DV n. 53 del 27 giugno 2014; legge ultimamente modificata e integrata (DV n. 58, del 23 luglio 2019). 5 A questo proposito, il giudice del rinvio osserva che il comportamento del prestatario EF, corrispondente all’inadempimento di un contratto di prestito bancario, era stato qualificato, tra l’altro, come «frode grave» e «appropriazione indebita», qualificazioni penali non ammissibili nel diritto bulgaro nel contesto del rapporto giuridico summenzionato. 6 Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), articoli da 92 a

119. 7

V. proposta di decisione del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]), (COM/2005/230 definitivo – CNS 2005/0103), pagg. 2 e

4. 8 V., a tal riguardo, considerando 5 della decisione 2007/533. 9 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2006, L 381, pag. 4). 10 GU 1999, L 176, pag.

36. 11 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/533 definisce la nozione di «informazioni supplementari» come segue: «le informazioni non memorizzate nel [OSCURATO:PERSONA] ma connesse alle segnalazioni del [OSCURATO:PERSONA], che devono essere scambiate: i) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione; ii) in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l’azione appropriata; iii) quando non è possibile procedere all’azione richiesta; iv) con riguardo alla qualità dei dati [OSCURATO:PERSONA]; v) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni; vi) con riguardo ai diritti di accesso». 12 V., in tal senso, ordinanza del 7 giugno 2018, Gaki/Europol (C‑671/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:416, punto 29), in cui la Corte ha confermato la constatazione del Tribunale secondo cui Europol non era competente a trattare le censure relative alla infondatezza dei dati inseriti nel [OSCURATO:PERSONA], dopo aver osservato, in sostanza, tra l’altro, che la valutazione relativa alla fondatezza di tali dati rientra, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, della decisione 2007/533, nella competenza esclusiva dello Stato membro che effettua la segnalazione. 13 Sentenza del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna (C‑503/03, EU:C:2006:74). 14 Sentenza del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna (C‑503/03, EU:C:2006:74, punti 36 e 37). 15 Sentenza del 31 gennaio 2006 (C‑503/03, EU:C:2006:74). 16 Il corsivo è mio. 17 Il corsivo è mio. 18 Il punto 2.4 del manuale Sirene prevede inoltre che, una volta che lo Stato membro richiesto abbia adempiuto l’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 48 della decisione 2007/533, gli Stati membri interessati possono concordare l’azione da intraprendere, nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici del [OSCURATO:PERSONA]. 19 Il corsivo è mio. 20 V., a tal riguardo, gruppo di coordinamento del controllo del [OSCURATO:PERSONA], posizione comune n. 1/2016 sulla cancellazione delle segnalazioni di veicoli rubati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale e sull’interpretazione dell’articolo 38 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, paragrafi 17 e 18, che sottolineano essenzialmente che lo scopo della segnalazione non è raggiunto, e la segnalazione non può quindi essere cancellata, se non sono state decise misure necessarie in seguito allo scambio di informazioni previsto dall’articolo 39 della decisione 2007/533. 21 Il corsivo è mio. 22 Allegato della raccomandazione della Commissione, del 16 dicembre 2015, che istituisce un catalogo di raccomandazioni e migliori pratiche per la corretta applicazione del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) e lo scambio di informazioni supplementari da parte delle autorità competenti degli Stati membri che applicano e usano il [OSCURATO:PERSONA] [C(2015) 9169 final]. 23 Più in generale, tale catalogo può fornire agli Stati membri, a termini della pagina 2 della raccomandazione della Commissione cui è allegato, «orientamenti giuridicamente non vincolanti sui vari aspetti dell’uso del SIS e dello scambio di informazioni supplementari». 24 Il corsivo è mio. 25 Il corsivo è mio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 13 gennaio 2022 ( 1 ) Causa C ‑ 520/20 DB, LY contro [OSCURATO:PERSONA] na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale – Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione – Misure necessarie – Normativa e prassi amministrative nazionali che impongono all’autorità competente di eseguire l’azione richiesta» 1. Nella presente causa, l’Administrativen sad Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra, Bulgaria) sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) ( 2 ). 2. La Corte avrà così l’occasione di fornire per la prima volta, nella sua emananda sentenza, chiarimenti in ordine al meccanismo istituito da questo strumento giuridico al fine di sostenere la cooperazione giudiziaria in materia penale, nel caso di oggetti per i quali è stata effettuata una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] ai fini di sequestro o di utilizzo come prove in un procedimento penale ( 3 ). Più in particolare, la Corte dovrà definire il margine di discrezionalità lasciato alle autorità competenti degli Stati membri nell’esecuzione della condotta richiesta nella segnalazione e del seguito da dare a tale esecuzione. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 3. Gli articoli 38, 39, 45, 48 e 49 della decisione 2007/533 rilevano ai fini del presente caso. B. Diritto bulgaro 4. L’articolo 84 dello Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite reboti (legge sul Ministero dell’Interno; in prosieguo: lo «ZMVR») ( 4 ) dispone quanto segue: «(1)      Le autorità di polizia possono sequestrare temporaneamente beni segnalati a fini di ricerca nel SIS e/o nelle banche dati dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). (2)      La persona presso la quale si trova il bene ricercato ai sensi del paragrafo 1 è invitata a consegnarlo volontariamente. Viene redatto un verbale di consegna volontaria del bene, firmato dalla persona che consegna il bene scoperto (...). (3)      Se la persona rifiuta di consegnare i beni ai sensi del paragrafo 1, questi vengono sequestrati e viene redatto un verbale di sequestro. (...) (...) (6)      (...) La consegna o il sequestro sono notificati allo Stato membro che ha inserito la segnalazione ai fini di ricerca nel SIS e/o nella banca dati di Interpol. (7)      La notifica allo Stato membro che ha inserito la segnalazione di ricerca nel SIS e/o nella banca dati dell’Interpol è effettuata dalla struttura specializzata competente del Ministero dell’Interno. (8)      (...) Se, entro 60 giorni, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione chiede la restituzione del bene, quest’ultimo è restituito alla persona indicata nella richiesta entro 7 giorni, con decisione del capo dell’unità competente ai sensi del paragrafo 6. (9)      (...) Se lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione non chiede la restituzione del bene entro 60 giorni, quest’ultimo è restituito alla persona che lo ha consegnato o alla quale è stato confiscato entro 7 giorni, con decisione del capo dell’unità competente ai sensi del paragrafo 6. (...)». II. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 5. EF, cittadino bulgaro, ha acquistato un autoveicolo mediante un prestito stipulato con una banca norvegese denominata [OSCURATO:PERSONA]. Risulta che, nel maggio 2016, EF abbia sospeso il rimborso del prestito in questione e che detta banca abbia quindi trasmesso il fascicolo alla Lindorff AS ai fini del recupero dei crediti. In risposta a una richiesta di pagamento volontario e a una lettera di diffida, EF ha informato la suddetta società che il veicolo di cui trattasi si trovava in Bulgaria. Tale veicolo era stato infatti venduto ad AB, proprietario regolarmente registrato in detto Stato, il quale lo aveva rivenduto a DB, ricorrente nel procedimento principale. Quest’ultimo aveva acquistato l’autoveicolo in questione nel marzo 2017 a Varna (Bulgaria) e lo aveva fatto immatricolare. 6. Il 24 maggio 2017 la Norvegia ha inserito e registrato una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen nazionale (N.SIS) ai fini del sequestro di un autoveicolo classificato come «bene rubato, acquisito illegalmente o smarrito» e debitamente identificato, anche tramite il numero di telaio. 7. Il 26 maggio 2017, la polizia bulgara rinveniva, in un parcheggio situato a Silistra (Bulgaria), l’autoveicolo immatricolato a nome di DB e, dopo aver consultato il sistema d’informazione automatizzato «[OSCURATO:PERSONA]» – [OSCURATO:PERSONA], ha constatato che il numero del telaio corrispondeva esattamente a quello appartenente all’autoveicolo oggetto della segnalazione da parte della Norvegia. Tale veicolo e il suo certificato di immatricolazione sono stati confiscati a DB in forza dell’articolo 84, paragrafo 3, dello ZMVR. 8. In seguito a uno scambio di informazioni tra gli uffici Sirene bulgaro e norvegese, il capo del commissariato di Silistra ha emesso una decisione di restituzione dei beni confiscati. Dalla motivazione di tale decisione risulta che il suddetto autoveicolo era stato dichiarato ricercato dall’ufficio Sirene norvegese nel perseguimento di un reato qualificato come frode o appropriazione indebita, commesso il 23 dicembre 2014 a Hordaland (Norvegia). 9. La società commerciale norvegese [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’autoveicolo, ha dichiarato di essere interessata alla restituzione del veicolo e ha incaricato a tal riguardo la società Lindorff, il cui rappresentante in Bulgaria era la società Plam EOOD. 10. Il 6 giugno 2017, l’autorità di polizia bulgara ha ricevuto dalla Plam EOOD la richiesta di consegnare l’autoveicolo sequestrato. Detta autorità ha contattato il Ministero dell’Interno bulgaro al fine dell’invio di una domanda formale di restituzione del bene presentata dalla Norvegia. Il 4 luglio 2017, il suddetto veicolo è stato consegnato a CD, amministratore della Plam EOOD. Il 12 luglio 2017, al ricorrente sono state restituite le due targhe e il certificato di immatricolazione del veicolo. 11. DB e sua moglie LY hanno proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio per contestare la legittimità della decisione di consegna dell’autoveicolo in questione alla Plam EOOD adottata dall’autorità di polizia convenuta nel procedimento principale sulla base dell’articolo 84, paragrafo 8, dello ZMVR, in considerazione del carattere ingiustificato della segnalazione inserita dalla Norvegia nel [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una prova convincente che fossero state avviate e condotte azioni penali aventi ad oggetto tale veicolo in Norvegia. I ricorrenti nel procedimento principale hanno inoltre depositato presso la detta autorità una domanda di restituzione immediata del veicolo, con la motivazione che il sequestro era stato effettuato con la forza e in assenza di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale. Avendo ricevuto un diniego esplicito da tale autorità, essi lo hanno contestato dinanzi al giudice del rinvio. Tale secondo procedimento è stato sospeso sino alla definizione del procedimento principale. 12. Nell’ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio ha chiesto all’autorità convenuta di produrre un estratto del codice penale in vigore in Norvegia, debitamente accompagnato da una traduzione in lingua bulgara, comprendente i paragrafi utilizzati per inserire la segnalazione relativa all’autoveicolo in questione nel [OSCURATO:PERSONA], senza ottenere riscontro. All’udienza dell’8 luglio 2020, detto giudice ha altresì indicato all’autorità summenzionata che essa era tenuta a fornire una risposta ufficiale delle autorità di polizia norvegesi alla questione se in Norvegia fosse stato avviato un procedimento penale avente ad oggetto il veicolo di cui trattasi e, in caso affermativo, quale reato fosse oggetto di tale procedimento e in quale fase detto procedimento si trovasse. In seguito a tale richiesta, all’udienza del 26 agosto 2020 è stata prodotta una lettera del capo del servizio Sirene della direzione «Cooperazione operativa internazionale» del Ministero dell’Interno, in cui si precisa che il fascicolo e l’indagine relativi al suddetto veicolo sono stati chiusi il 10 luglio 2017 perché esso era stato rinvenuto e riportato in Norvegia. 13. Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla questione se l’autoveicolo controverso sia stato oggetto di un qualunque procedimento penale in Norvegia ( 5 ) e ritiene che, in caso negativo, la segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata inserita al di fuori dell’ambito di applicazione definito all’articolo 2 della decisione 2007/533 e, di conseguenza, in violazione dell’obiettivo perseguito con l’istituzione del [OSCURATO:PERSONA] come definito in tale decisione. 14. Alla luce di tali considerazioni, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità alla decisione 2007/533 di una disposizione legislativa nazionale, come l’articolo 84 dello ZMVR, che impone alle autorità bulgare competenti di sequestrare qualsiasi bene segnalato a fini di ricerca nel [OSCURATO:PERSONA] e, qualora lo Stato membro segnalante ne richieda la restituzione, di consegnare il bene in questione a tale Stato, senza che dette autorità possano far valere, nel corso di tale procedura, che la segnalazione è stata effettuata illecitamente, come descritto al punto precedente. A questo proposito, il giudice del rinvio osserva, in particolare, che gli eventuali proprietari in buona fede, quali i ricorrenti nel procedimento principale, sarebbero così privati di qualsiasi protezione giuridica. 15. In queste circostanze, l’Administrativen sad Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 39 e, in particolare, l’articolo 39, paragrafo 3, della decisione [2007/533/GAI], debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in conformità alle quali l’organo esecutivo competente può e deve rifiutare l’esecuzione qualora sussistano indizi per ritenere che la segnalazione contenuta nel SIS non persegua gli scopi per i quali è stata inserita e, in particolare, quelli previsti all’articolo 38, paragrafo 1 [di tale decisione]». 16. Osservazioni scritte sono state depositate da DB, dal governo bulgaro e dalla Commissione europea. III. Analisi A. Osservazioni preliminari 17. La questione pregiudiziale deve, a mio avviso, essere riformulata. A questo proposito, va notato che essa, come prospettata dal giudice del rinvio, sembra avere un carattere puramente ipotetico e, di conseguenza, la risposta della Corte non potrebbe contribuire alla risoluzione della controversia nel procedimento principale. 18. Infatti, il giudice del rinvio chiede alla Corte se siano conformi all’articolo 39 della decisione 2007/533 una normativa o una prassi amministrativa nazionali che impongono alle autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di una segnalazione inserita nel [OSCURATO:PERSONA] qualora queste ultime ritengano che tale segnalazione non rientri negli obiettivi perseguiti da tale decisione. 19. Come osservato in precedenza, dall’articolo 84 dello ZMVR risulta tuttavia che la legislazione bulgara non permette alle autorità nazionali competenti di opporre un tale rifiuto in circostanze come quelle descritte dal giudice del rinvio. Al contrario, tali autorità agiscono in una situazione di competenza vincolata , in quanto, al ritrovamento di un bene segnalato a fini di ricerca nel [OSCURATO:PERSONA], dette autorità sono tenute a sequestrarlo e, se ricevono successivamente una richiesta in tal senso dallo Stato membro segnalante entro 60 giorni dalla notifica del sequestro a tale Stato, a restituirlo alla persona indicata nella richiesta. 20. Invito quindi la Corte a riformulare la questione, ma non nel senso proposto dalla Commissione. Secondo la Commissione, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se il diritto bulgaro sia conforme alla decisione 2007/533 nella misura in cui prevede il rimpatrio incondizionato degli oggetti sequestrati sulla base di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], poiché il controllo che detto giudice deve esercitare nell’ambito del procedimento principale riguarda esclusivamente tale aspetto. 21. È vero, in effetti, che i ricorrenti nel procedimento principale contestano la legittimità della decisione, adottata sulla base dell’articolo 84, paragrafo 8, dello ZMVR, mediante la quale la polizia bulgara ha dato seguito alla richiesta scritta di restituzione dell’autoveicolo in questione inviata dalla Norvegia. Tuttavia, diversi punti dell’ordinanza di rinvio chiariscono, a mio avviso, che la loro critica riguarda piuttosto un’illegittimità derivante dal mancato rispetto delle condizioni che giustificano l’inserimento della segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe viziato l’esecuzione della segnalazione nel suo insieme, poiché, se le autorità competenti dello Stato membro richiesto avessero avuto la possibilità di far valere tale illegittimità, non sarebbe stato possibile né il sequestro né il rimpatrio in Norvegia di detto autoveicolo. Di conseguenza, la proposta della Commissione di riformulare la questione sollevata, in modo da riferirsi esclusivamente alla conformità alla decisione 2007/533 della disposizione nazionale relativa al carattere incondizionato del rimpatrio degli oggetti sequestrati in seguito a una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta. 22. Ritengo pertanto necessario riformulare la questione pregiudiziale nel senso che il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 39 della decisione 2007/533 osti a una normativa nazionale che non consente alle autorità dello Stato membro richiesto di rifiutare l’esecuzione di una segnalazione concernente un oggetto registrato nel [OSCURATO:PERSONA] quando vi siano elementi che indicano che tale segnalazione non rientra nell’obiettivo di cui all’articolo 38 di tale decisione. 23. Tornerò in seguito su questo punto. B. Sulla questione pregiudiziale 24. Istituito dalla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») ( 6 ) e successivamente sviluppato nella sua versione attuale di SIS di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]), il SIS è un sistema d’informazione comune che consente alle autorità di sicurezza degli Stati membri di cooperare scambiandosi informazioni al fine di attuare le politiche essenziali per la creazione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne dell’Unione. Più in particolare, il SIS consente a tali autorità, mediante una procedura automatica di interrogazione, di accedere alle segnalazioni relative a persone od oggetti inserite da uno degli altri Stati membri. Tali segnalazioni vengono utilizzate per il controllo delle persone ai confini esterni o sul territorio nazionale e per il rilascio di visti e titoli di soggiorno, nonché per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ( 7 ). Il SIS è quindi uno strumento essenziale sia per applicare le disposizioni dell’acquis di Schengen relative alla libera circolazione delle persone sia per garantire un elevato livello di sicurezza in tale area ( 8 ). 25. Pur essendo un sistema unico, il [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato da due atti giuridici distinti, ossia il regolamento 1987/2006 ( 9 ) e la decisione 2007/533. Tale dualità è necessaria in quanto il sistema è concepito per sostenere sia l’attuazione delle politiche relative alla libera circolazione delle persone, che rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE, sia la cooperazione in materia penale, che rientra nell’ambito di applicazione del TUE. Questi atti sono applicabili anche all’Islanda e alla Norvegia in virtù dell’articolo 2 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 10 ). 26. Per quanto riguarda la decisione 2007/533, che è oggetto dell’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio nella presente causa, occorre anzitutto rilevare che l’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione enuncia che essa definisce le condizioni e le procedure applicabili all’inserimento e al trattamento nel [OSCURATO:PERSONA] delle segnalazioni relative a persone e oggetti, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. 27. Lo scambio di «informazioni supplementari» relative a una segnalazione è essenziale per l’attuazione di alcune disposizioni della decisione 2007/533 ( 11 ). In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale decisione, ciascuno Stato membro deve istituire una struttura denominata «ufficio Sirene», che effettua lo scambio in questione conformemente alle disposizioni di un manuale denominato «manuale Sirene», come prescritto dall’articolo 8, paragrafo 1, di detta decisione. 28. Le segnalazioni sono classificate e regolate, nell’ambito dalla decisione 2007/533, in funzione del motivo della loro registrazione nel [OSCURATO:PERSONA]. Ogni categoria di segnalazione così individuata è oggetto di un capitolo che comprende necessariamente una disposizione relativa ai dati che consentono di identificare o ritrovare la persona o l’oggetto interessati dalla segnalazione e una disposizione relativa all’ azione da intraprendere da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione della stessa. 29. Allorché riguardino gli oggetti, le segnalazioni sono classificate in segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico , disciplinate dagli articoli 36 e 37 della decisione 2007/533, e segnalazioni a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale , disciplinate dagli articoli 38 e 39 di tale decisione. Per quanto riguarda quest’ultima categoria di segnalazioni, i dati che permettono di identificare o trovare l’oggetto in questione sono le categorie di oggetti agevolmente identificabili di cui all’articolo 38, paragrafo 2, di detta decisione. 30. Orbene, è pacifico che la segnalazione oggetto del procedimento principale è stata inserita nel [OSCURATO:PERSONA] dalla Norvegia a scopo di sequestro del veicolo in questione e che quest’ultima, insieme al suo certificato e alle sue targhe di immatricolazione, rientra nelle categorie rispettivamente denominate «veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc» [articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2007/533] e «certificati di immatricolazione per veicoli e targhe di veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati» [articolo 38, paragrafo 2, lettera f), di tale decisione]. 31. L’azione richiesta in una segnalazione a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale, come nel caso di specie, è oggetto dell’articolo 39 della decisione 2007/533. Il paragrafo 1 di tale articolo recita come segue: «Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie (…)». 32. Benché la formulazione di detta disposizione lasci qualche incertezza sull’esatta identificazione dell’azione da intraprendere da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiesto, è sufficiente fare riferimento al punto 2.2.2. dell’appendice 2 del manuale Sirene per constatare che la procedura si articola intorno alle seguenti azioni: in primo luogo, il sequestro dell’oggetto o l’adozione di tutte le misure cautelari necessarie, in secondo luogo, l’identificazione della persona in possesso dell’oggetto e, in terzo luogo, la presa di contatto con l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante (al fine di concordare le misure necessarie). 33. Per quanto riguarda l’esecuzione dell’azione richiesta, l’articolo 39, paragrafo 2, della decisione 2007/533 prevede che, a tal fine, le autorità competenti degli Stati membri interessati comunichino tra loro mediante lo scambio di informazioni supplementari. Più precisamente, il punto 8.3. del manuale Sirene prevede che uno scambio strutturato di informazioni avvenga tra l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante e l’ufficio Sirene dello Stato membro richiesto mediante i formulari Sirene. Lo Stato membro richiesto utilizzerà il formulario G per informare l’ufficio Sirene dello Stato membro segnalante di un riscontro positivo (hit) nell’ambito di una ricerca automatizzata nel [OSCURATO:PERSONA] concernente un oggetto segnalato da tale ufficio. Laddove siano richieste informazioni supplementari, l’ufficio Sirene dello Stato membro le fornisce mediante il formulario P. 34. Risulta pertanto che, una volta inserita nel [OSCURATO:PERSONA] una segnalazione a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale, le autorità competenti dello Stato membro richiesto sono in linea di principio obbligate a eseguire l’azione richiesta in tale segnalazione. 35. In particolare, l’eventuale rifiuto di tali autorità di dare esecuzione all’azione richiesta non può basarsi sulla loro propria valutazione delle circostanze che hanno giustificato l’inserimento di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], quali quelle relative all’esistenza di un procedimento penale in corso nello Stato membro segnalante. Questa conclusione si ricava segnatamente dalle disposizioni dell’articolo 49, paragrafi 1 e 2, della decisione 2007/533, secondo le quali solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità di inserimento dei dati nel [OSCURATO:PERSONA] ed è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito ( 12 ). Allo stesso modo, l’articolo 21 di tale decisione stabilisce che la valutazione che precede l’inserimento della segnalazione e vertente sull’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso che giustifichino un tale inserimento spetta allo Stato membro segnalante. 36. Come spiegato dalla Corte nella sentenza Commissione/Spagna ( 13 ), una tale conclusione non è sorprendente. 37. In detta causa, la Corte era chiamata a pronunciarsi su una violazione delle norme della CAAS – attualmente incorporate nel regolamento n. 1987/2006 – che disciplinano l’ingresso nel territorio e il rifiuto di rilasciare un visto a qualsiasi cittadino di un paese terzo per il quale sia stata effettuata una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione. A questo proposito, la Corte ha rilevato innanzitutto che tali norme prevedono, da un lato, che la valutazione delle circostanze che giustifichino l’inserimento della segnalazione nel SIS rientra nella competenza dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione (articoli 94, paragrafo 1, e 105 della CAAS) e, in secondo luogo, che gli altri Stati contraenti, in assenza di circostanze eccezionali, sono tenuti a rifiutare l’ingresso e il rilascio di un visto allo straniero segnalato ai fini della non ammissione (articoli 5 e 15 della CAAS). Ha poi spiegato che l’«automaticità» di tale rifiuto è «l’espressione del principio di cooperazione tra gli Stati contraenti», essendo quest’ultimo un principio alla base dell’acquis di Schengen e indispensabile al funzionamento del SIS ( 14 ). 38. Tale automaticità rappresenta altresì, a mio avviso, una caratteristica della decisione 2007/533, nella misura in cui quest’ultima contiene anch’essa norme che stabiliscono la competenza dello Stato membro che effettua la segnalazione a valutare le circostanze su cui si basa una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA] (articolo 49, paragrafi 1 e 2, e articolo 21) e l’obbligo di eseguire l’azione richiesta nella segnalazione in capo alle autorità dello Stato membro richiesto (articolo 39). È quindi inevitabile rilevare, come ha fatto la Corte nella sentenza Commissione/Spagna ( 15 ), l’esistenza di una certa automaticità nell’esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione, la cui necessità è giustificata dal fatto che essa è espressione del principio di leale cooperazione tra gli Stati membri, che è alla base dell’acquis di Schengen ed è indispensabile al funzionamento di un sistema integrato di gestione diretto a garantire un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione in corollario con il libero attraversamento delle frontiere all’interno dello spazio Schengen. 39. Sebbene esistano segnalazioni che possono essere contestate e dar luogo a un rifiuto di esecuzione, questo non è il caso delle segnalazioni riguardanti oggetti a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale. 40. Occorre notare, infatti, che l’articolo 24 della decisione 2007/533, che consente allo Stato membro richiesto di esigere l’apposizione di un «indicatore di validità» a una segnalazione affinché questa non sia eseguita sul proprio territorio, qualora tale Stato reputi che darle applicazione non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, non riguarda queste due categorie. La sua applicabilità è circoscritta, vista la sua formulazione, alle segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 26 («Segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione»), dell’articolo 32 («Segnalazione di persone scomparse») o dell’articolo 36 («Segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico») di detta decisione. 41. L’articolo 48 della decisione 2007/533 prevede un caso di mancata esecuzione di una segnalazione, ma non a seguito di un rifiuto di esecuzione da parte delle autorità dello Stato membro richiesto. Tale disposizione impone allo Stato membro richiesto l’obbligo di informare senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione «se l’azione richiesta non può essere eseguita». A questo proposito, è importante notare che la situazione cui si fa riferimento è una situazione di impossibilità oggettiva , come si evince dal chiarimento al punto 2.4. del manuale Sirene, secondo cui l’obbligo di informazione espresso in tale disposizione incombe allo Stato membro richiesto «che, in base a tutte le informazioni disponibili, si trovi nell’assoluta impossibilità di eseguire la procedura [prevista in caso di hit]» ( 16 ) e riguarda il caso in cui « non è in grado di eseguire l’azione richiesta» ( 17 ) (nonché i motivi di tale impossibilità) ( 18 ). 42. Per completezza, occorre precisare che l’articolo 49, paragrafo 3, della decisione 2007/533, qualora siano soddisfatte le condizioni in esso elencate, non concede in alcun modo alle autorità competenti dello Stato membro richiesto la possibilità di rifiutare l’esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione. Questa disposizione prevede infatti che, se lo Stato membro richiesto è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, tale Stato deve informare quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari (ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi), lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e, in caso di disaccordo con quest’ultimo, deve sottoporre la questione al garante europeo della protezione dei dati (GEPD) affinché agisca in qualità di mediatore, insieme alle autorità nazionali di controllo. In altre parole, le autorità competenti dello Stato membro richiesto devono solo informare lo Stato membro che effettua la segnalazione che i dati sono inesatti o conservati illecitamente, e tale Stato rimane in ultima analisi responsabile della rettifica o della cancellazione di tali dati. 43. Occorre precisare che, in ogni caso, l’articolo 49, paragrafi 3 e 4, della decisione 2007/533 non riguarda la situazione in cui l’illiceità dei dati è invocata dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto in quanto la segnalazione inserita nel [OSCURATO:PERSONA] non rientra negli obiettivi perseguiti da tale decisione. Questa conclusione è motivata da elementi sia letterali che contestuali. Da un punto di vista letterale, non posso fare a meno di osservare che il paragrafo 3 di tale articolo 49 fa riferimento a «errori di fatto» e a dati «archiviati illecitamente», e non «inseriti illecitamente», il che suggerisce che tale illiceità non riguarda le condizioni di inserimento delle segnalazioni nel [OSCURATO:PERSONA]. Da un punto di vista contestuale, rilevo, in primo luogo, che l’articolo 49 della decisione 2007/533 fa parte del capo XI di tale decisione, intitolato «Regole generali sul trattamento dei dati» ( 19 ), e, in secondo luogo, che non c’è motivo di sostenere che l’espressione «dati archiviati illecitamente» ai sensi di tale articolo debba essere interpretata in modo diverso dall’analoga espressione contenuta nell’articolo 58, paragrafo 5, della stessa decisione, secondo cui «[c]hiunque ha il diritto (…) di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente». Ne consegue, a mio avviso, che l’illiceità di tali dati è motivata dalla violazione delle norme nazionali o dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, come dimostra il fatto che l’eventuale mediazione tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è affidata al GEPD. 44. Alla luce di quanto precede, a mio avviso, non vi sono dubbi sul fatto che la decisione 2007/533 non dà alle autorità competenti dello Stato membro richiesto alcuna possibilità di rimettere in discussione la legittimità dell’inserimento di una segnalazione a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, e quindi di rifiutarne l’esecuzione, a motivo che tale segnalazione non sarebbe conforme agli obiettivi che possono giustificare l’inserimento di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, l’efficacia del [OSCURATO:PERSONA] rischierebbe di essere seriamente compromessa se tale decisione dovesse essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono rifiutarsi di eseguire una segnalazione sulla base del suddetto motivo. 45. Ne consegue che la normativa bulgara applicata nelle circostanze all’origine del procedimento principale, ossia l’articolo 84 dello ZMVR, non può essere considerata incompatibile con la decisione 2007/533 in quanto tale normativa impone alle autorità di polizia nazionali un obbligo incondizionato di procedere al sequestro temporaneo di un bene rinvenuto allorché abbiano constatato che esso è oggetto di una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA]. 46. Per quanto riguarda il rimpatrio dell’autoveicolo sequestrato dalle autorità di polizia bulgare nel procedimento principale, occorre rilevare che esso rientra nell’ambito delle «misure necessarie» il cui contenuto deve essere concordato tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro che effettua la segnalazione a seguito di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 39 della decisione 2007/533. Mentre lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici Sirene di questi Stati membri per concordare tali misure è una delle componenti dell’azione richiesta in una segnalazione relativa a oggetti a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale ( 20 ), l’ attuazione di dette misure non rientra nell’esecuzione della segnalazione come prevista dalla decisione 2007/533. Ne consegue che tale attuazione è disciplinata, conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, di detta decisione, esclusivamente dal diritto nazionale. 47. Ciò significa che la legislazione bulgara, come interpretata dai giudici nazionali, poteva effettivamente prevedere la possibilità per le autorità nazionali competenti di non rimpatriare l’oggetto in questione al fine di rispettare i diritti di proprietà di un acquirente in buona fede, come i ricorrenti nel procedimento principale. Tuttavia, ciò implica anche che una scelta legislativa diversa, come quella operata nel caso di specie di rimpatrio incondizionato, non può essere considerata incompatibile con la decisione 2007/533. Come giustamente sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non sussiste alcun obbligo di rimpatrio derivante da tale decisione. 48. Tale lettura è corroborata, a mio avviso, dal contenuto del regime giuridico relativo alla cancellazione delle segnalazioni. 49. L’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della decisione 2007/533 prevede che le segnalazioni relative ad oggetti inserite nel [OSCURATO:PERSONA] siano conservate per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite e per un massimo di dieci anni in caso di segnalazioni a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. Per quanto riguarda quest’ultima categoria di segnalazioni, il punto 8.4. del manuale Sirene precisa che la cancellazione avviene, oltre che allo scadere del termine di validità della segnalazione [lettera b)] o su decisione dell’autorità competente dello Stato membro segnalante [lettera c)], «non appena l’oggetto sia posto sotto sequestro o ad altra misura equivalente, una volta che sia avvenuto il necessario successivo scambio di informazioni supplementari tra uffici Sirene o che l’oggetto sia stato sottoposto a un’altra procedura giudiziaria o amministrativa » ( 21 ) e cita, a titolo di esempio, una procedura giudiziaria di acquisto in buona fede, una contestazione della proprietà o la cooperazione giudiziaria in materia di prove. In altre parole, quando l’oggetto è interessato, nello Stato membro richiesto, da un procedimento giudiziario attivato da una contestazione della sua proprietà, come nel caso di specie, la segnalazione deve essere rimossa. 50. La spiegazione derivata dal manuale Sirene deve essere completata da un riferimento al catalogo di raccomandazioni e migliori pratiche per la corretta applicazione del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) e lo scambio di informazioni supplementari ( 22 ), strumento indicante al suo stesso riguardo che «[n]el settore della cancellazione delle segnalazioni il catalogo offre esempi a complemento del testo più conciso del manuale Sirene» ( 23 ). Nel caso in cui la cancellazione riguardi le segnalazioni di oggetti, il catalogo spiega che «[i]l SIS localizza persone e oggetti. Non ha alcuna funzione nelle successive procedure svolte dalle autorità giudiziarie nazionali. Di conseguenza, le segnalazioni di oggetti servono per sequestrare l’oggetto segnalato (o, in alcuni casi, per localizzarlo) in modo che le autorità nazionali possano eseguire le successive procedure “non SIS”» ( 24 ), aggiungendo inoltre che «eventuali complessità del caso, come la contestazione della proprietà o l’acquisto in buona fede, vanno considerate al di fuori del campo di applicazione del SIS » ( 25 ). 51. In altre parole, gli articoli 38 e 39 della decisione 2007/533 si riferiscono alle segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. Ne consegue che, una volta che il sequestro dell’oggetto di cui trattasi (o qualsiasi misura equivalente) abbia avuto luogo, la questione diventa un caso di diritto civile in materia di proprietà e la segnalazione può essere rimossa in quanto ha già raggiunto il suo scopo. La decisione 2007/533 a questo punto cede interamente il passo al diritto nazionale. 52. Ciò implica che, se il diritto nazionale, come interpretato dalla giurisprudenza pertinente, prevede, come nel caso di specie, che l’oggetto sequestrato debba essere consegnato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione senza che le autorità competenti dello Stato membro richiesto abbiano la possibilità di contestare la conformità dell’inserimento della segnalazione all’obiettivo perseguito dalla decisione 2007/533, tale scelta legislativa non può in alcun modo essere censurata sulla base di tale decisione. 53. Ritengo, pertanto, che l’automatismo della disposizione legislativa in questione, ossia l’articolo 84 dello ZMVR, secondo cui, qualora l’autorità di polizia bulgara rinvenga un autoveicolo segnalato nel [OSCURATO:PERSONA], lo sequestra e, su richiesta dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, lo restituisce, sia pienamente conforme all’articolo 39 della decisione 2007/533. IV. Conclusione 54. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dall’Administrativen sad Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra, Bulgaria): L’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]), non osta a una normativa nazionale che non consente alle autorità dello Stato membro richiesto di rifiutare l’esecuzione di una segnalazione relativa a un oggetto inserito nel [OSCURATO:PERSONA] qualora sussistano indizi per ritenere che la segnalazione non persegua lo scopo previsto all’articolo 38, paragrafo 1, di detta decisione. Il rimpatrio dell’oggetto fa parte delle misure necessarie che devono essere concordate tra gli Stati membri in seguito a uno scambio di informazioni supplementari e la cui attuazione non rientra nel campo di applicazione della decisione 2007/53. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2007, L 205, pag. 63. 3 Altre disposizioni specifiche della decisione 2007/533, vale a dire gli articoli 41, paragrafo 2, e 45, paragrafo 2, sono state interpretate dalla Corte nell’ordinanza del 7 giugno 2018, Gaki/Europol (C‑671/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:416, punti da 24 a 30). 4 DV n. 53 del 27 giugno 2014; legge ultimamente modificata e integrata (DV n. 58, del 23 luglio 2019). 5 A questo proposito, il giudice del rinvio osserva che il comportamento del prestatario EF, corrispondente all’inadempimento di un contratto di prestito bancario, era stato qualificato, tra l’altro, come «frode grave» e «appropriazione indebita», qualificazioni penali non ammissibili nel diritto bulgaro nel contesto del rapporto giuridico summenzionato. 6 Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), articoli da 92 a 119. 7 V. proposta di decisione del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]), (COM/2005/230 definitivo – CNS 2005/0103), pagg. 2 e 4. 8 V., a tal riguardo, considerando 5 della decisione 2007/533. 9 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2006, L 381, pag. 4). 10 GU 1999, L 176, pag. 36. 11 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/533 definisce la nozione di «informazioni supplementari» come segue: «le informazioni non memorizzate nel [OSCURATO:PERSONA] ma connesse alle segnalazioni del [OSCURATO:PERSONA], che devono essere scambiate: i) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione; ii) in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l’azione appropriata; iii) quando non è possibile procedere all’azione richiesta; iv) con riguardo alla qualità dei dati [OSCURATO:PERSONA]; v) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni; vi) con riguardo ai diritti di accesso». 12 V., in tal senso, ordinanza del 7 giugno 2018, Gaki/Europol (C‑671/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:416, punto 29), in cui la Corte ha confermato la constatazione del Tribunale secondo cui Europol non era competente a trattare le censure relative alla infondatezza dei dati inseriti nel [OSCURATO:PERSONA], dopo aver osservato, in sostanza, tra l’altro, che la valutazione relativa alla fondatezza di tali dati rientra, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, della decisione 2007/533, nella competenza esclusiva dello Stato membro che effettua la segnalazione. 13 Sentenza del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna (C‑503/03, EU:C:2006:74). 14 Sentenza del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna (C‑503/03, EU:C:2006:74, punti 36 e 37). 15 Sentenza del 31 gennaio 2006 (C‑503/03, EU:C:2006:74). 16 Il corsivo è mio. 17 Il corsivo è mio. 18 Il punto 2.4 del manuale Sirene prevede inoltre che, una volta che lo Stato membro richiesto abbia adempiuto l’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 48 della decisione 2007/533, gli Stati membri interessati possono concordare l’azione da intraprendere, nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici del [OSCURATO:PERSONA]. 19 Il corsivo è mio. 20 V., a tal riguardo, gruppo di coordinamento del controllo del [OSCURATO:PERSONA], posizione comune n. 1/2016 sulla cancellazione delle segnalazioni di veicoli rubati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale e sull’interpretazione dell’articolo 38 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, paragrafi 17 e 18, che sottolineano essenzialmente che lo scopo della segnalazione non è raggiunto, e la segnalazione non può quindi essere cancellata, se non sono state decise misure necessarie in seguito allo scambio di informazioni previsto dall’articolo 39 della decisione 2007/533. 21 Il corsivo è mio. 22 Allegato della raccomandazione della Commissione, del 16 dicembre 2015, che istituisce un catalogo di raccomandazioni e migliori pratiche per la corretta applicazione del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) e lo scambio di informazioni supplementari da parte delle autorità competenti degli Stati membri che applicano e usano il [OSCURATO:PERSONA] [C(2015) 9169 final]. 23 Più in generale, tale catalogo può fornire agli Stati membri, a termini della pagina 2 della raccomandazione della Commissione cui è allegato, «orientamenti giuridicamente non vincolanti sui vari aspetti dell’uso del SIS e dello scambio di informazioni supplementari». 24 Il corsivo è mio. 25 Il corsivo è mio.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris