CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, in data 10.10.2017, il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore della Vozza articolando tre motivi: 2.1 Con un primo motivo la difesa denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.: il motivo è assolutamente generico poiché, nel lamentare la omessa valutazione delle condizioni per addivenire all'immediato proscioglimento poiché la difesa non ha minimamente individuato quali sarebbero stati i presupposti perché la Corte dovesse addivenire ad una siffatta decisione. 2.2 Con il secondo motivo denunzia violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen.: il motivo è anche in tal caso del tutto generico; oltre a non aver mai (sia in primo grado che in appello) avanzato una richiesta di questo genere, si deve infatti prendere atto che essa è stata proposta in questa sede senza alcuna indicazione di quello che sarebbe stato il "danno di speciale tenuità" determinatosi dalla condotta per cui è intervenuta la condanna risultando perciò la censura del tutto astratta dalla concreta vicenda processuale. 2.3 Con un terzo motivo denunzia infine violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva: il collegio rileva, infatti, che, a fronte della mancata assunzione della prova in appello ed alla ritenuta implicita rinuncia, la difesa nulla aveva opposto o eccepito essendo appena il caso di ribadire che tale evenienza comporta una nullità a regime intermedio che andava eccepita nei termini di cui all'art. 182 cod. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 24302 del 12/05/2010, L, Rv. 247878 - 01). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue per un verso la impossibilità di rilevare la intervenuta prescrizione del reato maturatasi in data successiva alla sentenza di appello (cfr., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01 [OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altro, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così de