CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , 1. Con sentenza pronunciata in data 02/03/2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 16/02/2018 del Tribunale di Torino con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish- e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata si dà rilievo sia al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto ed al principio attivo (grammi 48,4 di hashish) che alle modalità di confezionamento e detenzione della sostanza (un unico pezzo), circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Il ricorrente si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità. Del tutto generica e priva di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata è la doglianza avente ad oggetto la configurabilità del cd consumo di gruppo. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato i plurimi precedenti penali specifici dell'imputato, così che la pena irrogata in misura inferiore alla media edittale, è stata ritenuta adeguata al caso concreto e non suscettibile di riduzione. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte nel -[OSCURATO:PERSONA] e And