Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2025

Cassazione n. 04704/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lla [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 1823/2023Numero sezionale 664/2025Numero di raccolta generale 4704/2025Data pubblicazione 22/02/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 29/1/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOStefano Ciaccio propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio aveva riformato la sentenza n.444/2020, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti,limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio, che eranostate compensate nonostante la soccombenza dell’Agenzia delle entrateriscossione.Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazionedegli art. 4 d.m. 55/2014, art. 2233, co. 2, cod. civ., art. 91, co. 4 c.p.c.e art. 111 Cost.» per avere la Commissione tributaria regionale liquidatole spese del primo e del secondo grado quantificandole al di sotto deiminimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 senza fornire idonea motivazione alriguardo».1.2.

La doglianza è fondata.1.3.

La questione in esame discende dalla riformulazione - operatadall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per leliquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane aseguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - dell’art. 4, comma 1, del d.m.10 marzo 2014, n. 55.1.4.

Nell’iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudicedovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, inapplicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola,fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Per la faseistruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione diregola fino al 70 per cento».2 di 5Numero registro generale 1823/2023Numero sezionale 664/2025Numero di raccolta generale 4704/2025Data pubblicazione 22/02/20251.5.

Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato chel’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto alcontrollo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabilitiin forza delle percentuali di diminuzione il limite dell’art. 2233, comma 2,c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, nonconsone al decoro della professione (ex plurimis cfr. Cass. n. 28325 del2022).1.6.

Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a)del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie - l’art. 4,comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti inogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle“riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n.37 del 2018, cfr. Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).1.7.

Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia (cfr. sentenza427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, incombinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essereinterpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, nonconsenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importoinferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato daun'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena diprocedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro,non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importoinferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco dellaconcorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1,TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se talenormativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, rispondaeffettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite sianolimitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimiobiettivi».3 di 5Numero registro generale 1823/2023Numero sezionale 664/2025Numero di raccolta generale 4704/2025Data pubblicazione 22/02/20251.8.

Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF maadottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato epertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlatiall’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazionedei compensi professionali.1.9.

Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione dellespese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art.4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione,diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.1.10.

Nella vicenda in esame la liquidazione operata dalla CTR (pariad Euro 110,00 per il primo grado e ad Euro 115,00 per il grado diappello) risulta in contrasto con tali principi, in quanto lesiva dei minimitariffari tenuto conto del valore della controversia (pari al valore dellacartella impugnata — Euro 134,16) e dei valori medi ad essa applicabili.1.11.

È opportuno inoltre evidenziare che contrariamente a quantoaffermato dal giudice del gravame, non trova applicazione nel processotributario, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546, il disposto dell'art. 91, quarto comma, c.p.c.secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nonpossono superare il valore della causa, avendo peraltro questa Corteritenuto che tale limitazione riguarda le sole ipotesi in cui il giudice dipace decide secondo equità (cfr. Cass. n. 182 del 2018; Cass. n. 9556 del2014).2.1.

La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, il Collegio è nelle condizioni di decidere lacausa nel merito, rideterminando le spese dei gradi di merito sulla basedei limiti tariffari.2.2.

Sulla base di tali criteri, le spese del giudizio di primo gradovanno quantificate in Euro 278,00 mentre le spese del giudizio d'appelloin Euro 233,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.3.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evanno liquidate in misura pari ad Euro 339,00 (Euro 126,00 per fase di4 di 5Numero registro generale 1823/2023Numero sezionale 664/2025Numero di raccolta generale 4704/2025Data pubblicazione 22/02/2025studio della controversia, Euro 142,00 per fase introduttiva del giudizio,Euro 71,00 per fase decisionale, stante il deposito di notula), tenutoconto del limitato valore della controversia, e con distrazione in favore deidifensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, liquida in Euro 278,00 le spese del giudizio di primogrado ed in Euro 233,00 le spese del giudizio d'appello, oltre speseforfettarie, IVA e CPA come per legge; condanna Agenzia delle entrateriscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquidae distrae in favore dei difensori antistatari del ricorrente in Euro 339,00per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA eCPA come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalitàda remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data29.1.2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])5 di 5Numero registro generale 4836/2026Numero sezionale 4916/2026Numero di raccolta generale 24527/2026Data pubblicazione 07/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta da:[OSCURATO:PERSONA] MATERIALEDott. [OSCURATO:PERSONA] -Presidente-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]-CCDott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO -Rel.

Consigliere-[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4836–2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore-intimata–Numero registro generale 4836/2026Numero sezionale 4916/2026Numero di raccolta generale 24527/2026avverso l’ordinanza n. 4704/2025 della CORTE DI CASSAZIONE, depDoatsai ptuabtbalic azione 07/08/2026il 22/2/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 12/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHEcon istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (parte ricorrente nelprocedimento RG n. 1823/2023, definito con l’ordinanza indicata inepigrafe, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2594/16/2022),evidenzia che, per mero errore materiale, nell’ordinanza in oggetto, nellamotivazione è stato indicato «Commissione tributaria provinciale di Rieti»in luogo di «Commissione tributaria provinciale di Roma» e nel dispositivo,è stata omessa la distrazione delle spese di lite dei gradi di merito in favoredel suo difensore, dichiaratosi antistatario;l’Agenzia delle entrate è rimasta intimataCONSIDERATO CHEin primo luogo non risulta in realtà presentato un autonomo ricorso percorrezione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, volta asollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errorimateriali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art.391 bis c.p.c.;il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondocomma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica, quindi, come appunto anchericavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale dicui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alleparti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e nonanche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651/2019);l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale,nella motivazione è stata erroneamente indicata la Commissione tributariaprovinciale che aveva emesso la pronuncia di primo grado (Commissionetributaria provinciale di Rieti in luogo di Roma) e l’invocata distrazionedelle spese dei gradi di merito non consta essere stata emessa, purNumero registro generale 4836/2026Numero sezionale 4916/2026Numero di raccolta generale 24527/2026Data pubblicazione 07/08/2026sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esitodell’esame del ricorso relativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviareal fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n.16037/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità dellacorrezione degli errori materiali (artt. 287 e 23 c.p.c. ), anche allo scopodi cui all'art. 391 bis c.p.c.P.Q.M.La Corte dispone che: nella motivazione dell’ordinanza della Corte diCassazione n. 4704/2025, depositata in data 22/2/2025, alla pag. 2, inluogo di «Commissione tributaria provinciale di Rieti» si indichi«Commissione tributaria provinciale di Roma» ed alla pag. 4, par. 2.2.,dopo «come per legge» debba aggiungersi «con distrazione in favoredell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario»; nel dispositivo,alla pag. 5, rigo 7, dopo «che liquida» debba aggiungersi «e distrae infavore dell’[OSCURATO:PERSONA]», mandando alla Cancelleria per leannotazioni di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 1823/2023Numero sezionale 664/2025Numero di raccolta generale 4704/2025Data pubblicazione 22/02/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 29/1/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOStefano Ciaccio propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio aveva riformato la sentenza n.444/2020, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti,limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio, che eranostate compensate nonostante la soccombenza dell’Agenzia delle entrateriscossione.Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazionedegli art. 4 d.m. 55/2014, art. 2233, co. 2, cod. civ., art. 91, co. 4 c.p.c.e art. 111 Cost.» per avere la Commissione tributaria regionale liquidatole spese del primo e del secondo grado quantificandole al di sotto deiminimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 senza fornire idonea motivazione alriguardo».1.2. La doglianza è fondata.1.3. La questione in esame discende dalla riformulazione - operatadall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per leliquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane aseguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - dell’art. 4, comma 1, del d.m.10 marzo 2014, n. 55.1.4. Nell’iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudicedovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, inapplicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola,fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la faseistruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione diregola fino al 70 per cento».2 di 5Numero registro generale 1823/2023Numero sezionale 664/2025Numero di raccolta generale 4704/2025Data pubblicazione 22/02/20251.5. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato chel’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto alcontrollo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità deiminimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabilitiin forza delle percentuali di diminuzione il limite dell’art. 2233, comma 2,c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, nonconsone al decoro della professione (ex plurimis cfr. Cass. n. 28325 del2022).1.6. Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a)del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie - l’art. 4,comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti inogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle“riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n.37 del 2018, cfr. Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).1.7. Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia (cfr. sentenza427/2017) ha affermato che «l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, incombinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essereinterpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, nonconsenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importoinferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato daun'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena diprocedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo e, dall'altro,non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importoinferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco dellaconcorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1,TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se talenormativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, rispondaeffettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite sianolimitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimiobiettivi».3 di 5Numero registro generale 1823/2023Numero sezionale 664/2025Numero di raccolta generale 4704/2025Data pubblicazione 22/02/20251.8. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF maadottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato epertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlatiall’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazionedei compensi professionali.1.9. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione dellespese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art.4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione,diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.1.10. Nella vicenda in esame la liquidazione operata dalla CTR (pariad Euro 110,00 per il primo grado e ad Euro 115,00 per il grado diappello) risulta in contrasto con tali principi, in quanto lesiva dei minimitariffari tenuto conto del valore della controversia (pari al valore dellacartella impugnata — Euro 134,16) e dei valori medi ad essa applicabili.1.11. È opportuno inoltre evidenziare che contrariamente a quantoaffermato dal giudice del gravame, non trova applicazione nel processotributario, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546, il disposto dell'art. 91, quarto comma, c.p.c.secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nonpossono superare il valore della causa, avendo peraltro questa Corteritenuto che tale limitazione riguarda le sole ipotesi in cui il giudice dipace decide secondo equità (cfr. Cass. n. 182 del 2018; Cass. n. 9556 del2014).2.1. La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, il Collegio è nelle condizioni di decidere lacausa nel merito, rideterminando le spese dei gradi di merito sulla basedei limiti tariffari.2.2. Sulla base di tali criteri, le spese del giudizio di primo gradovanno quantificate in Euro 278,00 mentre le spese del giudizio d'appelloin Euro 233,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evanno liquidate in misura pari ad Euro 339,00 (Euro 126,00 per fase di4 di 5Numero registro generale 1823/2023Numero sezionale 664/2025Numero di raccolta generale 4704/2025Data pubblicazione 22/02/2025studio della controversia, Euro 142,00 per fase introduttiva del giudizio,Euro 71,00 per fase decisionale, stante il deposito di notula), tenutoconto del limitato valore della controversia, e con distrazione in favore deidifensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, liquida in Euro 278,00 le spese del giudizio di primogrado ed in Euro 233,00 le spese del giudizio d'appello, oltre speseforfettarie, IVA e CPA come per legge; condanna Agenzia delle entrateriscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquidae distrae in favore dei difensori antistatari del ricorrente in Euro 339,00per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA eCPA come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalitàda remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data29.1.2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])5 di 5Numero registro generale 4836/2026Numero sezionale 4916/2026Numero di raccolta generale 24527/2026Data pubblicazione 07/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta da:[OSCURATO:PERSONA] MATERIALEDott. [OSCURATO:PERSONA] -Presidente-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]-CCDott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO -Rel. Consigliere-[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4836–2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore-intimata–Numero registro generale 4836/2026Numero sezionale 4916/2026Numero di raccolta generale 24527/2026avverso l’ordinanza n. 4704/2025 della CORTE DI CASSAZIONE, depDoatsai ptuabtbalic azione 07/08/2026il 22/2/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 12/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHEcon istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (parte ricorrente nelprocedimento RG n. 1823/2023, definito con l’ordinanza indicata inepigrafe, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2594/16/2022),evidenzia che, per mero errore materiale, nell’ordinanza in oggetto, nellamotivazione è stato indicato «Commissione tributaria provinciale di Rieti»in luogo di «Commissione tributaria provinciale di Roma» e nel dispositivo,è stata omessa la distrazione delle spese di lite dei gradi di merito in favoredel suo difensore, dichiaratosi antistatario;l’Agenzia delle entrate è rimasta intimataCONSIDERATO CHEin primo luogo non risulta in realtà presentato un autonomo ricorso percorrezione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, volta asollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errorimateriali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art.391 bis c.p.c.;il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondocomma dell'art. 380 bis c.p.c. giustifica, quindi, come appunto anchericavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale dicui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alleparti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e nonanche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651/2019);l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale,nella motivazione è stata erroneamente indicata la Commissione tributariaprovinciale che aveva emesso la pronuncia di primo grado (Commissionetributaria provinciale di Rieti in luogo di Roma) e l’invocata distrazionedelle spese dei gradi di merito non consta essere stata emessa, purNumero registro generale 4836/2026Numero sezionale 4916/2026Numero di raccolta generale 24527/2026Data pubblicazione 07/08/2026sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esitodell’esame del ricorso relativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviareal fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n.16037/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità dellacorrezione degli errori materiali (artt. 287 e 23 c.p.c. ), anche allo scopodi cui all'art. 391 bis c.p.c.P.Q.M.La Corte dispone che: nella motivazione dell’ordinanza della Corte diCassazione n. 4704/2025, depositata in data 22/2/2025, alla pag. 2, inluogo di «Commissione tributaria provinciale di Rieti» si indichi«Commissione tributaria provinciale di Roma» ed alla pag. 4, par. 2.2.,dopo «come per legge» debba aggiungersi «con distrazione in favoredell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario»; nel dispositivo,alla pag. 5, rigo 7, dopo «che liquida» debba aggiungersi «e distrae infavore dell’[OSCURATO:PERSONA]», mandando alla Cancelleria per leannotazioni di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 04704/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris