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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 22018/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10189-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]2019 s.r.l. (cod. fisc. p.iva TV 421175 ), e per essa, nella qualità di mandataria, Prelios credit [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Campobasso , alla via de Pretis n. 86 , in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con il qualeelettivamente domicilia in Roma, a [OSCURATO:PERSONA]. 6 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Campobasso , depositat o in data 11.2.2020; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 12/6/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] popolare di Puglia e Basilicata chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare della somma di euro 1.537.568,01, oltre interessi convenzionali dal 19.2.2014, in via ipotecaria e con il competente grado.

2. Il G.d., con il decreto comunicato in data 28.4.2017, ammetteva il credito nei seguenti termini: a) al privilegio ex art. 2855 cod. civ. la somma di euro 1.046.610,92, quale quota capitale; b) al chirografo la somma di euro 473.877,08, quali interessi al 31.12.2013; c) al privilegio la somma di euro 17.080,00, quali interessi maturati dal 19.2.2014; d) gli interessi moratori al tasso legale, non essendo stato determinato in contratto la modalità ovvero il valore del tasso di interesse di mora al 19.2.2014.

2. Proposta opposizione allo stato passivo da parte della Banca, il Tribunale di Campobasso, con il decreto sopra indicato in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’impugnazione e confermato pertanto il provvedimento del G.d. 2.1 Eccepiva la società opponente che il G.d. avesse illegittimamente scorporato gli interessi addebitati sul conto corrente sino al giro di sofferenza, collocandoli al chirografo e così aderendo alla tesi del curatore di qualificare il rapporto con il cliente come mutuo (perché era stata concessa ipoteca), anziché come apertura di credito (con ipoteca atteso l’elevato valore dell’apertura di credito), con la conseguenza che il saldo debitore (alla data del giro a sofferenza del 18.2.2014) avrebbe dovuto ritenersi in linea capitale (perché vi era per l’appunto un contratto di apertura di credito e non già un mutuo) e dunque gli interessi non avrebbero potuto essere scorporati ed ammessi al chirografo (come concretamente avvenuto), ma avrebbero dovuto essere ammessi,come il capitale, al privilegio ip otecario ex art. 2855 3 cod. civ. fino al 18.2.2014; in secondo luogo, la banca opponente contestava la decisione impugnata laddove la stessa non aveva riconosciuto gli interessi moratori al tasso convenzionale (avendoli ammessi solo al tasso legale), motivando sull’assenza di una previsione nel contratto, mentre, al contrario, nel contratto vi sarebbe stata la previsione del tasso di interessi, sulle somme a debito, pari al 6,829%. 2.2 Nella resistenza della curatela fallimentare, il Tribunale ha ritenuto che: a) quanto al sopra ricordato primo motivo di opposizione, erano stati esclusi correttamente dal privilegio ipotecario gli interessi maturati al 31.12.2013, posto che, nell’ipotesi di credito garantito da ipoteca, sono assistititi dal privilegio ipotecario ex art. 2855 cod. civ., oltre al capitale iscritto, gli interessi corrispettivi solo laddove visia stata l’enunciazione nell’iscrizione ipotecaria della misura degli interessi, con la conseguenza che, per un verso, risultava necessario che, nella nota di iscrizione fosseindicato il tasso di interesse con specificazione della percentuale oppure con qualsiasi altro elemento che consentissedi ricavarne la misura e che, per altro verso, qualora tali interessi non fossero risultati dalla nota ipotecaria, essi dovevanoessere collocati come crediti chirografari; b) nel caso di specie, dalla lettura della nota di iscrizione di ipoteca volontaria in atti, prodotta dalla curatela fallimentare, emergeva come non fosse stata indicata la somma a titolo di interessi, ma solo una somma globale (3.300.000,00 euro) in relazione alla durata di anni 1 e mesi 8; c) in relazione al secondo motivo di opposizione sopra indicato, risultava anche in questo caso corretta la decisione impugnata, in ordine alla riconduzione degli interessi moratori al tasso legale, in quanto la previsione contrattuale richiamata si riferivaalle somme a debito e non agli interessi moratori, trattandosi infatti di una dicitura generale in cui non era possibile far rientrare, in difetto di espressa previsione, il tasso moratorio, oltre a quello corrispettivo, applicandosi quest’ultimo al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcolavasulla singola rata di ammortamento, nella ipotesi in cui la stessa non fosse stata pagata alla scadenza.2.

Il decreto, pubblicatoil 11.2.2020, è stato impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] 2019 s.r.l.con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimen to [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 l. fall. e dell’art. 2855, 2 comma, cod. civ., in relazione all’art. 120, 2 comma, d.lgs. n. 385/1993 e alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, art. 2, e in riferimento all’illegittimo scorporo degli interessi. 1.1 Il primo motivo di ricorsoè, per alcuni profili di doglianza, infondato e, per altri, inammissibile. 1.1.1 Con un primo ordine di doglianze, la società ricorrente ritiene che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dei predetti indici normativi, sopra indicati in rubrica, laddove aveva ritenuto, nel decreto impugnato, legittima la decisione del g.d.di ammettere in chirografo, ex art. 2855, 2 comma, cod. civ. (per come richiamato dall’art. 54 l. fall.), l’importo di euro 473.877,08, quali interessi alla data del 31.12.2013, maturati sul conto corrente oggetto di causa.

Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe, cioè, violato il dettato normativo di cui al comma 2 dell’art. 120 del D.lgs. 385/1993 e dell’art.2 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 perché, vertendosi in materia di apertura di credito in conto corrente, gli interessi maturati avrebbero dovuto essere portati acapitale ed essere produttivi, a loro volta , di interessi e in quanto “nella apertura di credito in c/c gli interessi addebitati non possono formare una massa a sé stante in quanto vengono legittimamente capitalizzati” (così, verbatim a pag. 19 del ricorso introduttivo).

Osserva ancora la società ricorrente, a sostegno della tesi sopra riferita, che le parti negoziali del rapporto di apertura di credito in conto corrente avevano espressamente pattuito, all’art. 9 delle clausole contrattuali del conto corrente (richiamato nel contratto all’art. 14),che i rapporti di dare- avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, sarebbero stati regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta di regolamento dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.

Il risultante alla chiusura periodica, così calcolato, avrebbe prodotto interessi secondo medesime modalità, ed il saldo risultante a seguito della chiusura del conto avrebbe prodotto interessi nella misura pattuita, sui quali sarebbe stata consentita la capitalizzazione periodica.

Secondo la ricorrente, avendo le parti negoziali pattuito la periodicità della capitalizzazione degli interessi, sarebbe stato anche rispettato, nella fattispecie in esame, sia il dettato normativo di cui all’art. 2 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, sia quanto disposto dall’art. 120 TUB.

Con la conseguenza –aggiunge sempre la ricorrente – che il saldo del conto corrente 3980-1 avrebbe dovuto essere considerato in modo unitario sino al giro a sofferenza, e con l’ulteriore corollario che non avrebbe dovuto essere operata alcuna distinzione tra interessi addebitati sul conto sino al 31.12.2013 ed interessi maturati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.2.2014, e ciò in ragione del fattoche - a differenza di quanto accade in presenza di un contratto di mutuo, ove sono chiaramente distinte quote di capitale e quote di interessi -nel contratto di conto corrente e relativa apertura di credito ipotecaria era stata legittimamente pattuita la capitalizzazione degli interessi. 1.1.2 Le obiezioni sin qui esposte dal ricorrente sono in realtà infondate. 1.1.3 Rileva il Collegio che - q uale che sia la ricostruzione dommatica che voglia farsi dell’istituto dellacd. capitalizzazione degli interessi – ciò che è certo ed insuperabile è che una previsione del contratto tra le parti, secondo la quale occorrerebbe considerare, cioè, capitale, ciò che costituisce in realtà interesse, non potrebbe giammaiincidere sull’applicazione della norma di cui all’art. 2855 cod. civ., che prevede espressamente l’indicazione della misura degli interessi nella nota di iscrizione, ai fini del riconoscimento della prelazione ipotecaria, posta a tutela dei terzi.

Ne consegue che le doglianze sopra proposte dalla ricorrente non possono essere accolte. 1.2 La ricorrente propone, inoltre, anche un secondo ordine di doglianze, sempre nel corpo del primo motivo, conil quale rileva un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato indubbiamente oggetto di discussione tra le parti” e di cui la banca, suo dante causa, aveva chiesto la specifica rivalutazione da parte del Tribunale.1.2.1 Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe seguito il percorso argomentativo invocato dalla curatela fallimentare, limitandosi così a richiamare il disposto normativo di cui all’art. 2855 cod. civ., senza tuttavia premurarsi di esaminare e trattare le “argomentazioni” prospettate dalla banca in sede di giudizio di opposizione, e cioè che il saldo debitore portato dal c/c 3980-1, alla data del giro a sofferenza (18.2.2014), era in linea capitale e sullo stesso avrebbero dovuto maturare interessi che dovevano essere riconosciuti secondo i criteri ed i limiti fissati dall’art. 2855 cod. civ., norma di cui non si discuteva l’applicazione.

Sarebbe stato dunque del tutto evidente che la somma di euro 1.537.568,01, richiesta dalla banca in via ipotecaria (oltre interessi convenzionali al tasso dell’8,541% a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 2855 cod. civ.) rappresentava il capitale erogato dalla banca sul c/c 3980-1 ed interamente utilizzato dalla Ni.Ca. 1.2.2 Questo secondo ordine di censure deve essere dichiarato , invece, inammissibile.

Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (anche a Sez.

Un.

Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Ciò posto, rileva il Collegio come la società ricorrente, lungi dall’allegare un “fatto storico”, oggetto di discussione delle parti e decisivo ai fini del decidere, deduce, in realtà, l’omessa valutazione da pa rte dei giudici del merito di “argomentazioni”, introdotte nel dibattito processuale e mai esaminate nella sede decisoria qui contestata, risultando invece evidente che, una volta esaminati i fatti e le eccezioni introdotte dalle parti, i giudici delle precedenti fasi processuali non hanno l’obbligo di riscontrare ed argomentare ogni singola difesa offerta dai contendenti, così come non sono obbligati ad esaminare ogni singolo atto istruttorio dedotto in giudizio.

Ne discende la declaratoria di inammissibilità dunquedi quest’ultime censure. 1.3 Sempre secondo la ricorrente, il decreto impugnato sarebbe meritevole di emenda, ancoraai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., posto che nella nota di iscrizione ipotecaria prodotta dalla banca, suo dante causa, con la domanda di ammissione al passivo, si sarebbe riportata espressamente la percentuale del tasso di interesse annuo pattuito, pari al 6,829% e perché, comunque, l’ipoteca convenzionale del 5.12.2008 era stata iscritta per l’importo complessivo di euro 3.300.000, di cui euro 1.650.000 per capitale, con la conseguenza che l’importo di euro 473.877,08 sarebbe stato ampiamente coperto dalla garanzia ipotecaria. 1.4 Anche quest’ultima censura, declinata sempre come vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile perché richiederebbe, per il suo esame, uno scrutinio diretto dei documenti -indicati peraltro solo genericamente dalla parte ricorrente ed anche in difetto di autosufficienza (non avendo prodotto e descritto compiutamente la ricorrente la predetta nota di iscrizione ipotecaria) –e perché, inoltre, la stessa si fonda su un presunto errore di “travisamento” della prova la cui denuncia dovrebbe essere più correttamente veicolata tramite la deduzione del vizio revocatorio.

Né è possibile ritenere “sanato” il sopra rilevato vizio “genetico” di difetto di autosufficienza del motivo (per non aver lo stesso compiutamente descritto e riprodotto, cioè,nel ricorso introduttivo il contenuto della nota di iscrizione ipotecaria) la circostanza che il controricorrente avesse, in realtà, a sua volta, riprodotto il predetto contenuto documentale, postoche non è possibile in alcun modo “leggere” il profilo di ammissibilità del ricorso per cassazione attraverso la “lente” del controricorso, dovendosi ritenere al contrario che, per un verso, l’atto introduttivo del giudizio per cassazione debba contenere originariamente i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 366 del codice di rito e che, per altro verso, non ricorre affatto un vizio di nullità, come tale sanabile secondo il combinato disposto degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., quanto piuttostoun profilo di ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio che obbedisce a principi regolatori diversi e la cui mancanza determina peraltro il passaggio in giudicato della statuizione non adeguatamente impugnata. 1.5 Inammissibile va dichiarato anche l’ultimo profilo di censura contenuto nel primo motivo (cfr. pag. 21, ricorso), ove si afferma che in realtà la somma a debito della società fallita era costituita tutta da capitale, perché la società avrebbeimmediatamente utilizzato l’intera provvista ed avrebbe effettuato solo sporadici rientri, presupponendo la doglianza così presentatala necessità di accertamenti di fatti, peraltro neanche risultanti dal decreto impugnato , che invece sono inibiti al giudice di legittimità.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 1224 cod. civ. e 2855, commi 2 e 3, cod. civ., in relazione al mancato riconoscimento degli interessi di mora altasso convenzionale. 2.1 Si evidenzia che nel contratto di apertura di credito sarebbero stati pattuiti interessi corrispettivi ultralegali la cui misura era stata, peraltro, riconosciuta come legittima dal g.d., con la conseguenza che sarebbe non comprensibile la ragione per la quale non doveva essere riconosciuta la medesima misura per gli interessi di mora. 2.2 Il motivo, così articolato, è inammissibile perché richiederebbe, al solito, una rilettura diretta degli atti di causa (contratto di conto corrente con apertura di credito), già apprezzatinel loro contenuto dai giudici del merito, scrutinio quest’ultimo non rientrante invece nel sindacato del giudice di legittimità (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10189-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]2019 s.r.l. (cod. fisc. p.iva TV 421175 ), e per essa, nella qualità di mandataria, Prelios credit [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in Campobasso , alla via de Pretis n. 86 , in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con il qualeelettivamente domicilia in Roma, a [OSCURATO:PERSONA]. 6 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Campobasso , depositat o in data 11.2.2020; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 12/6/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] popolare di Puglia e Basilicata chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare della somma di euro 1.537.568,01, oltre interessi convenzionali dal 19.2.2014, in via ipotecaria e con il competente grado. 2. Il G.d., con il decreto comunicato in data 28.4.2017, ammetteva il credito nei seguenti termini: a) al privilegio ex art. 2855 cod. civ. la somma di euro 1.046.610,92, quale quota capitale; b) al chirografo la somma di euro 473.877,08, quali interessi al 31.12.2013; c) al privilegio la somma di euro 17.080,00, quali interessi maturati dal 19.2.2014; d) gli interessi moratori al tasso legale, non essendo stato determinato in contratto la modalità ovvero il valore del tasso di interesse di mora al 19.2.2014. 2. Proposta opposizione allo stato passivo da parte della Banca, il Tribunale di Campobasso, con il decreto sopra indicato in epigrafe e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’impugnazione e confermato pertanto il provvedimento del G.d. 2.1 Eccepiva la società opponente che il G.d. avesse illegittimamente scorporato gli interessi addebitati sul conto corrente sino al giro di sofferenza, collocandoli al chirografo e così aderendo alla tesi del curatore di qualificare il rapporto con il cliente come mutuo (perché era stata concessa ipoteca), anziché come apertura di credito (con ipoteca atteso l’elevato valore dell’apertura di credito), con la conseguenza che il saldo debitore (alla data del giro a sofferenza del 18.2.2014) avrebbe dovuto ritenersi in linea capitale (perché vi era per l’appunto un contratto di apertura di credito e non già un mutuo) e dunque gli interessi non avrebbero potuto essere scorporati ed ammessi al chirografo (come concretamente avvenuto), ma avrebbero dovuto essere ammessi,come il capitale, al privilegio ip otecario ex art. 2855 3 cod. civ. fino al 18.2.2014; in secondo luogo, la banca opponente contestava la decisione impugnata laddove la stessa non aveva riconosciuto gli interessi moratori al tasso convenzionale (avendoli ammessi solo al tasso legale), motivando sull’assenza di una previsione nel contratto, mentre, al contrario, nel contratto vi sarebbe stata la previsione del tasso di interessi, sulle somme a debito, pari al 6,829%. 2.2 Nella resistenza della curatela fallimentare, il Tribunale ha ritenuto che: a) quanto al sopra ricordato primo motivo di opposizione, erano stati esclusi correttamente dal privilegio ipotecario gli interessi maturati al 31.12.2013, posto che, nell’ipotesi di credito garantito da ipoteca, sono assistititi dal privilegio ipotecario ex art. 2855 cod. civ., oltre al capitale iscritto, gli interessi corrispettivi solo laddove visia stata l’enunciazione nell’iscrizione ipotecaria della misura degli interessi, con la conseguenza che, per un verso, risultava necessario che, nella nota di iscrizione fosseindicato il tasso di interesse con specificazione della percentuale oppure con qualsiasi altro elemento che consentissedi ricavarne la misura e che, per altro verso, qualora tali interessi non fossero risultati dalla nota ipotecaria, essi dovevanoessere collocati come crediti chirografari; b) nel caso di specie, dalla lettura della nota di iscrizione di ipoteca volontaria in atti, prodotta dalla curatela fallimentare, emergeva come non fosse stata indicata la somma a titolo di interessi, ma solo una somma globale (3.300.000,00 euro) in relazione alla durata di anni 1 e mesi 8; c) in relazione al secondo motivo di opposizione sopra indicato, risultava anche in questo caso corretta la decisione impugnata, in ordine alla riconduzione degli interessi moratori al tasso legale, in quanto la previsione contrattuale richiamata si riferivaalle somme a debito e non agli interessi moratori, trattandosi infatti di una dicitura generale in cui non era possibile far rientrare, in difetto di espressa previsione, il tasso moratorio, oltre a quello corrispettivo, applicandosi quest’ultimo al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcolavasulla singola rata di ammortamento, nella ipotesi in cui la stessa non fosse stata pagata alla scadenza.2. Il decreto, pubblicatoil 11.2.2020, è stato impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] 2019 s.r.l.con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimen to [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 l. fall. e dell’art. 2855, 2 comma, cod. civ., in relazione all’art. 120, 2 comma, d.lgs. n. 385/1993 e alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, art. 2, e in riferimento all’illegittimo scorporo degli interessi. 1.1 Il primo motivo di ricorsoè, per alcuni profili di doglianza, infondato e, per altri, inammissibile. 1.1.1 Con un primo ordine di doglianze, la società ricorrente ritiene che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dei predetti indici normativi, sopra indicati in rubrica, laddove aveva ritenuto, nel decreto impugnato, legittima la decisione del g.d.di ammettere in chirografo, ex art. 2855, 2 comma, cod. civ. (per come richiamato dall’art. 54 l. fall.), l’importo di euro 473.877,08, quali interessi alla data del 31.12.2013, maturati sul conto corrente oggetto di causa. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe, cioè, violato il dettato normativo di cui al comma 2 dell’art. 120 del D.lgs. 385/1993 e dell’art.2 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 perché, vertendosi in materia di apertura di credito in conto corrente, gli interessi maturati avrebbero dovuto essere portati acapitale ed essere produttivi, a loro volta , di interessi e in quanto “nella apertura di credito in c/c gli interessi addebitati non possono formare una massa a sé stante in quanto vengono legittimamente capitalizzati” (così, verbatim a pag. 19 del ricorso introduttivo). Osserva ancora la società ricorrente, a sostegno della tesi sopra riferita, che le parti negoziali del rapporto di apertura di credito in conto corrente avevano espressamente pattuito, all’art. 9 delle clausole contrattuali del conto corrente (richiamato nel contratto all’art. 14),che i rapporti di dare- avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, sarebbero stati regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta di regolamento dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il risultante alla chiusura periodica, così calcolato, avrebbe prodotto interessi secondo medesime modalità, ed il saldo risultante a seguito della chiusura del conto avrebbe prodotto interessi nella misura pattuita, sui quali sarebbe stata consentita la capitalizzazione periodica. Secondo la ricorrente, avendo le parti negoziali pattuito la periodicità della capitalizzazione degli interessi, sarebbe stato anche rispettato, nella fattispecie in esame, sia il dettato normativo di cui all’art. 2 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, sia quanto disposto dall’art. 120 TUB. Con la conseguenza –aggiunge sempre la ricorrente – che il saldo del conto corrente 3980-1 avrebbe dovuto essere considerato in modo unitario sino al giro a sofferenza, e con l’ulteriore corollario che non avrebbe dovuto essere operata alcuna distinzione tra interessi addebitati sul conto sino al 31.12.2013 ed interessi maturati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.2.2014, e ciò in ragione del fattoche - a differenza di quanto accade in presenza di un contratto di mutuo, ove sono chiaramente distinte quote di capitale e quote di interessi -nel contratto di conto corrente e relativa apertura di credito ipotecaria era stata legittimamente pattuita la capitalizzazione degli interessi. 1.1.2 Le obiezioni sin qui esposte dal ricorrente sono in realtà infondate. 1.1.3 Rileva il Collegio che - q uale che sia la ricostruzione dommatica che voglia farsi dell’istituto dellacd. capitalizzazione degli interessi – ciò che è certo ed insuperabile è che una previsione del contratto tra le parti, secondo la quale occorrerebbe considerare, cioè, capitale, ciò che costituisce in realtà interesse, non potrebbe giammaiincidere sull’applicazione della norma di cui all’art. 2855 cod. civ., che prevede espressamente l’indicazione della misura degli interessi nella nota di iscrizione, ai fini del riconoscimento della prelazione ipotecaria, posta a tutela dei terzi. Ne consegue che le doglianze sopra proposte dalla ricorrente non possono essere accolte. 1.2 La ricorrente propone, inoltre, anche un secondo ordine di doglianze, sempre nel corpo del primo motivo, conil quale rileva un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato indubbiamente oggetto di discussione tra le parti” e di cui la banca, suo dante causa, aveva chiesto la specifica rivalutazione da parte del Tribunale.1.2.1 Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe seguito il percorso argomentativo invocato dalla curatela fallimentare, limitandosi così a richiamare il disposto normativo di cui all’art. 2855 cod. civ., senza tuttavia premurarsi di esaminare e trattare le “argomentazioni” prospettate dalla banca in sede di giudizio di opposizione, e cioè che il saldo debitore portato dal c/c 3980-1, alla data del giro a sofferenza (18.2.2014), era in linea capitale e sullo stesso avrebbero dovuto maturare interessi che dovevano essere riconosciuti secondo i criteri ed i limiti fissati dall’art. 2855 cod. civ., norma di cui non si discuteva l’applicazione. Sarebbe stato dunque del tutto evidente che la somma di euro 1.537.568,01, richiesta dalla banca in via ipotecaria (oltre interessi convenzionali al tasso dell’8,541% a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 2855 cod. civ.) rappresentava il capitale erogato dalla banca sul c/c 3980-1 ed interamente utilizzato dalla Ni.Ca. 1.2.2 Questo secondo ordine di censure deve essere dichiarato , invece, inammissibile. Sul punto è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (anche a Sez. Un. Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Ciò posto, rileva il Collegio come la società ricorrente, lungi dall’allegare un “fatto storico”, oggetto di discussione delle parti e decisivo ai fini del decidere, deduce, in realtà, l’omessa valutazione da pa rte dei giudici del merito di “argomentazioni”, introdotte nel dibattito processuale e mai esaminate nella sede decisoria qui contestata, risultando invece evidente che, una volta esaminati i fatti e le eccezioni introdotte dalle parti, i giudici delle precedenti fasi processuali non hanno l’obbligo di riscontrare ed argomentare ogni singola difesa offerta dai contendenti, così come non sono obbligati ad esaminare ogni singolo atto istruttorio dedotto in giudizio. Ne discende la declaratoria di inammissibilità dunquedi quest’ultime censure. 1.3 Sempre secondo la ricorrente, il decreto impugnato sarebbe meritevole di emenda, ancoraai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., posto che nella nota di iscrizione ipotecaria prodotta dalla banca, suo dante causa, con la domanda di ammissione al passivo, si sarebbe riportata espressamente la percentuale del tasso di interesse annuo pattuito, pari al 6,829% e perché, comunque, l’ipoteca convenzionale del 5.12.2008 era stata iscritta per l’importo complessivo di euro 3.300.000, di cui euro 1.650.000 per capitale, con la conseguenza che l’importo di euro 473.877,08 sarebbe stato ampiamente coperto dalla garanzia ipotecaria. 1.4 Anche quest’ultima censura, declinata sempre come vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile perché richiederebbe, per il suo esame, uno scrutinio diretto dei documenti -indicati peraltro solo genericamente dalla parte ricorrente ed anche in difetto di autosufficienza (non avendo prodotto e descritto compiutamente la ricorrente la predetta nota di iscrizione ipotecaria) –e perché, inoltre, la stessa si fonda su un presunto errore di “travisamento” della prova la cui denuncia dovrebbe essere più correttamente veicolata tramite la deduzione del vizio revocatorio. Né è possibile ritenere “sanato” il sopra rilevato vizio “genetico” di difetto di autosufficienza del motivo (per non aver lo stesso compiutamente descritto e riprodotto, cioè,nel ricorso introduttivo il contenuto della nota di iscrizione ipotecaria) la circostanza che il controricorrente avesse, in realtà, a sua volta, riprodotto il predetto contenuto documentale, postoche non è possibile in alcun modo “leggere” il profilo di ammissibilità del ricorso per cassazione attraverso la “lente” del controricorso, dovendosi ritenere al contrario che, per un verso, l’atto introduttivo del giudizio per cassazione debba contenere originariamente i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 366 del codice di rito e che, per altro verso, non ricorre affatto un vizio di nullità, come tale sanabile secondo il combinato disposto degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., quanto piuttostoun profilo di ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio che obbedisce a principi regolatori diversi e la cui mancanza determina peraltro il passaggio in giudicato della statuizione non adeguatamente impugnata. 1.5 Inammissibile va dichiarato anche l’ultimo profilo di censura contenuto nel primo motivo (cfr. pag. 21, ricorso), ove si afferma che in realtà la somma a debito della società fallita era costituita tutta da capitale, perché la società avrebbeimmediatamente utilizzato l’intera provvista ed avrebbe effettuato solo sporadici rientri, presupponendo la doglianza così presentatala necessità di accertamenti di fatti, peraltro neanche risultanti dal decreto impugnato , che invece sono inibiti al giudice di legittimità. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 1224 cod. civ. e 2855, commi 2 e 3, cod. civ., in relazione al mancato riconoscimento degli interessi di mora altasso convenzionale. 2.1 Si evidenzia che nel contratto di apertura di credito sarebbero stati pattuiti interessi corrispettivi ultralegali la cui misura era stata, peraltro, riconosciuta come legittima dal g.d., con la conseguenza che sarebbe non comprensibile la ragione per la quale non doveva essere riconosciuta la medesima misura per gli interessi di mora. 2.2 Il motivo, così articolato, è inammissibile perché richiederebbe, al solito, una rilettura diretta degli atti di causa (contratto di conto corrente con apertura di credito), già apprezzatinel loro contenuto dai giudici del merito, scrutinio quest’ultimo non rientrante invece nel sindacato del giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, dà atto della sussistenza dei presuppo
Decreto Cassazione n. 22018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris