CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 27132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32016- 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaBruno Buozzi 99, presso lo studio dell'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, piazza della Marina 1, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 86/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, sez. di BOLZANO, notificata il 30/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Per la comprensione dei fatti di causa è necessario premettere che tra l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], inizialmente in rappresentanza del fratello Graziano e poi in proprio,quale promittente venditore e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale promissaria acquirente,sono intercorsi, negli anni tra il 2008 e il 2010, più contratti preliminari, ciascuno in modifica parziale o integrale del precedente, aventi ad oggetto un immobile di pregio in Roma. La rinnovazione degli accordi funecessitata dalla pendenza di due giudizi concernenti lo stesso immobile: l’uno aveva ad oggetto la dichiarazione di simulazione della alienazione dell’immobile ad una terza società, [OSCURATO:SOCIETA]., da parte di [OSCURATO:PERSONA], fratello e dante causa di Luigi; l’altro aveva ad oggetto la domanda di rilascio dell’immobile propostada altra società, la [OSCURATO:SOCIETA] . –che nelle more del primo giudizio aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA] . - nei confronti dello stesso Graziano oltre che sulla domanda riconvenzionale di quest’ultimo diretta far dichiarare simulata pure la compravendita tra le due società. 1.1. Per la pendenza di questi giudizi –il cui esito era necessario attendere per l’accertamento con efficacia di giudicato della proprietà del promittente venditore – e per l’ingente valore dell’immobile e il conseguente timore della promissaria acquirente delle eventuali difficoltà di recupero di prezzi e caparra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ave vano stipulato, in data 2/2/2010, un terzo contratto preliminare, intitolato «contratto preliminare di compravendita, conferma con modifiche ed Ric. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 3 - integrazioni del contratto preliminare di compravendita in data 29/7/2009»: con quest’ultimo accordo, era stata prevista una significativa riduzione del prezzo (da Euro 1.630.000 a 1.500.000) ed era stato datoatto, oltre che dell’avvenuto versamento di Euro 300.000 a titolo di caparra confirmatoria, dell’ulteriore versamento di Euro 150.000 a titolo di acconto; come contropartita, però, l’immobile era stato concesso alla promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] in comodato gratuito, con facoltà di effettuare lavori di ristrutturazione ; era stata altresì esclusa la previsione di un termine per la stipula del definitivo. 1.2. Nello stesso preliminare, era stato inoltre previstoche, alla conclusione,in primo grado, del secondo giudizio , con esito favorevole a [OSCURATO:PERSONA], con la pubblicazione della sentenza, qualora [OSCURATO:SOCIETA] avesse proposto appello, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di Euro 300.000,00; nell’ipotesi, invece, in cui il giudizio con la [OSCURATO:SOCIETA]. s . r . l . si fosse concluso con esito sfavorevole ai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto alla restituzione,oltre che della caparra già versata , delle spese sostenute. A garanzia, quindi, di tali obblighi di restituzione, il promittente venditore si era impegnatoa costituire in favore della parte promissaria acquirente, «delle garanzie ipotecarie –od equipollenti, di gradimento della ‘parte promissaria acquirente’ – per un importo non inferiore a 1.000.000 di euro». 1.2. Invero, primadella stipula di quest’ultimopreliminare, aveva intanto già acquistato efficacia di giudicato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la dichiarazione di simulazione della prima vendita intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].,dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]. Dopo la stipula del contratto del 2/2/2010, quindi, il Tribunale di Roma dichiarò la simulazione anche della compravendita tra [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 4 - s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. s . r . l . , rigettando la domanda di rilascio proposta da quest’ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l’appello avverso questa sentenza fu proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ma tardivamente. In conseguenza, le parti avviarono le trattative per modificare una quarta volta gli accordi definiti con il preliminare del 2/2/2010, non riuscendo tuttavia a concluderle. 1.3. Con raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] diffidò [OSCURATO:PERSONA] ad adempiere, nel termine di 15 giorni, alle obbligazioni previste nel preliminare del 2/2/2010 e, in particolare, al pagamento dell’ulteriore acconto di Euro 300.000 (che avrebbe dovuto essere pagato sin dalla proposizione dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., proposto già due mesi prima); in mancanza, il preliminare avrebbe dovuto intendersi risolto; nella lettera di diffida, [OSCURATO:PERSONA] si offrìdi costituire la garanzia ipotecaria promessa. Con successiva lettera dell'11 aprile [OSCURATO:PERSONA] rinunciò quindi all'effetto risolutorio della diffida, riservandosi, in caso di perdurante inadempimento,di esercitare il recesso, ritenendo la caparra. Nei giorni successivi, [OSCURATO:PERSONA] rappresentò che, poiché l’ipoteca offerta sarebbe stata di secondo grado, era necessario che un suo tecnico di fiducia controllasse la capienza effettiva dell’immobile; [OSCURATO:PERSONA] rappresentò la possibilità di ipotecare altri immobili di sua proprietà senza tuttavia identificare precisamente gli immobili e [OSCURATO:PERSONA] rappresentò perciò la difficoltà di verificare nei tempi ristretti indicati dal promittente venditore l’idoneità delle garanzie offerte. In mancanza di accordo, in data 27/4/2011 [OSCURATO:PERSONA] inviò formale dichiarazione di recesso; quindi, a richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che pretendeva anche la restituzione della caparra, restituì la somma di euro 150.000,00 ricevuta a titolo di acconto. Ric. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 5 - 2. Con atto di citazione notificato in data 28/11/2011, [OSCURATO:PERSONA] convenne perciò, dinanzi al Tribunale di Bolzano, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla restituzione di una somma pari al doppio della caparra, per avere ella legittimamente esercitato il recesso e per non essere invece giustificato il recessoda esercitato dal convenuto; rappresentò, infatti, che egli non aveva adempiuto all’obbligo di prestare idonea garanzia per ottenere il pagamento dell’ulteriore acconto sul prezzoe, perciò, era stato inadempiente. Con sentenza n. 1123/2016, il Tribunale accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore del doppio della caparra; sostenne infatti che la garanzia da prestarsi dal venditore avrebbe comunque dovuto essere approvata dall’acquirente. 3. Con sentenza n.86/2018, la Corte d’appello di Trento, sez. di Bolzano rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA], seppure modificando la motivazione di primo grado: sostenne che, in effetti, il previo gradimento sulla garanzia da prestarsi era stato pattuito unicamente in caso di fideiussione, ma non per la garanzia ipotecaria offerta; rilevò tuttavia che in ogni caso la garanzia offerta, in quanto ipoteca di secondo grado, necessitava di verifica di congruità da parte della garantita acquirente, laddove il tempo concessole per questa verifica era stato certamente insufficiente; escluse che gli indici di congruità offerti da [OSCURATO:PERSONA] fossero significativi; aggiunse infine che non risultava contestato da [OSCURATO:PERSONA] la sua volontà di non voler più adempiere offrendo nuova garanzia. 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione Ric. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 6 - dell’art. 1385, secondo comma cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente negato, quale giustificazione del suo recesso , l’inadempimento della promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, infatti, avrebbe omesso di considerare le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] prima della diffida dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe erroneamente limitato il giudizio alla considerazione dellaimpossibilità della promissaria acquirente di verificare, nel tempo a sua disposizione, la capienza della garanzia offerta; non avrebbe perciò effettuato una valutazione unitaria e comparativa della intera condotta di entrambi i contraenti al fine di accertarne gli inadempimenti reciproci ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto. 1.1. Il motivo è inammissibile perché, s ebbene ded otto come vizio di violazione di legge, in realtàè diretto ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito al fine di una loro diversa ricostruzione. La Corte d’appello, seppure ha affermato che nell’accordo non fosse stata riconosciuta aMazzoli la possibilità di esprimere gradimento sulla garanzia ipotecaria, nel senso di sindacare se fosse «idonea e, soprattutto capiente»,ha considerato che era stata offerta in garanzia un’ipoteca di secondo grado, come tale necessariamente più rischiosa, dovendo per prima essere soddisfatto il creditore precedentemente iscritto; ha perciò ritenuto fondata sul sopravvenuto comportamento di [OSCURATO:PERSONA] la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di verificare la capienza dell’immobile da gravare; ha quindi considerato che la stessa esigenza ricorreva anche in ipotesi di offerta in garanzia di altri e diversi immobili di cui era necessario conoscere consistenza e dati catastali.In tal senso, la Corte ha ritenuto giustificato che [OSCURATO:PERSONA] non avesse accettato la garanzia nel termine indicatogli da [OSCURATO:PERSONA]; ha perciò ritenuto prevalente Ric. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 7 - l’inadempimento di quest’ultimo, ritenendo in conseguenza ingiustificato il suo recesso. Con questa motivazione, la Corte territoriale ha perciò compiuto quella valutazione unitaria cheè necessario compiere, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, comparando il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché dellaconseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato(Cass. Sez. 2, n. 13627 del 30/05/201 7 ; Sez. 2,n. 13241 del 16/05/2019). 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato , in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 1455 cod. civ. e «dei principi in materia di onere probatorio» della congruità del termine di diffida: la Corte d’appello di Trento, ritenendo non congruo il termine concesso con la diffida dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non avrebbe tenutoopportunamente conto della condotta complessiva dientrambe le parti del rapporto obbligatorio e che «i l giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 cod. civ. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore» ( in ricorso è stato proprio richiamato il principio di Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11493; Cass. 6 aprile 2009, n. 8250). In particolare, la Corte d’appello, nella determinazione della congruità/incongruità del tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA] per adempiere le sue obbligazioni, non avrebbe tenuto conto del fatto che il rischio per il quale era prevista la garanzia ipotecaria (comunque Ric. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 8 - offerta) era sensibilmente diminuito; avrebbe inoltre violato norme e principi posti in tema di onere probatorio, certamente incombente sulla parte che lamenti la incongruità del termine ex art. 1454 cod. civ., ritenendo in assenza di allegazioni e prove che fosse impossibile, nel tempo concesso, verificare la idoneità della garanzia ipotecaria offerta. 3. Con il terzo motivo, Verzottoha poi denunciato, in riferimento al n. 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d’appello di Trento avrebbe affermato, senza offrire ragioni concrete e quindi sulla base di una mera parvenza di giustificazione, che «il brevissimo tempo lasciato a disposizione non ha consentito alla controparte di valutare adeguatamente la capienza dell’ipoteca di secondo grado offerta»; in tal modo, la Corte d’appello avrebbe in sostanza ritenuto giustificabile la condotta della promissaria acquirente senza rappresentare, tuttavia, alcuna ragione concreta posta a fondamento della propria decisione. 3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ha ampiamente e dettagliatamente motivato al punto 4 della sentenza, concernente l’esame del terzomotivo di appello (pag. da 50 a 66), la prevalenza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto rimarcando che non si controverteva della legittimità della diffida e della risoluzione del contratto conseguente, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente rinunciato all’effetto risolutivo, ma della giustificazione del recesso. In conseguenza, ha esaminato proprio globalmente i contrapposti inadempimenti e ricavato l’incongruità del tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA] per verificare la consistenza della nuova garanzia offerta da [OSCURATO:PERSONA], con la ricostruzione dei tempi della corrispondenza Ric. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 9 - intercorsa, la natura degli immobili, la loro dislocazione, la conoscenza che ne aveva o avrebbe potuto averne la stessa [OSCURATO:PERSONA]. Le censure, pertanto, non colgono la ratio decidendie ancora una volta, inammissibilmente, mirano ad una diversa valutazione dei fatti preclusa in questa sede di legittimità se- come qui accade - s ia escluso il vizio di motivazione. 4. Con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha infine sostenuto, in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione «delle norme e dei principi posti in tema di specificità dei motivi di appello e formazione del giudicato interno», per avere la Corte d’appello di Trento erroneamente ritenuto di non dover riesaminare la questione della giustificazione e della validità delrecesso ex art. 1385 II comma cod. civ.,così come esercitato da [OSCURATO:PERSONA] . 4.1. Il motivo è inammissibile perché non conferente alla ratio decidendi. La Corte d’appello, a conclusione della dettagliata e articolata motivazione sulla prevalenza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la giustificazione del suo recesso; ha quindi aggiunto chenon fosse necessaria la valutazione della legittimità del recesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché comunque [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la sua comunicazione di recesso del 27/4/2011 equivalesse ad esternazione della volontà di non più adempiere alle sue obbligazioni. L’aggiunta non inficia la coerenza dell’impianto argomentativo, perché la Corte territoriale ha ben compreso che fosse stato contestato da parte di [OSCURATO:PERSONA] la prevalenza del suo inadempimento in sé, tant’è che al relativo esame ha dedicato numerose pagine della pronuncia; l’affermazione, invece, concerne unicamente la mancata contestazione che, con la comunicazione del suo recesso, [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato anche la suavolontà di offrire altra e diversa garanzia : la Ric. 2018n.32016sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 10 - manifestazione di questa volontà ha, per la Corte d’appello, chiuso il cerchio della valutazione dei contrapposti inadempimenti, una volta che era già risultato prevalente l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] nella prima offerta di garanzia; in conseguenza, è risultato giustificato senza necessità di analisi ulteriore il recesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] , liquidate in dispositivo in relazione al valoreindicato. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,