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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07285/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, associandosi a quanto richiesto dal Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 13 maggio 2022 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti, in data 7 ottobre 2021, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di truffa alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, pena sospesa.

2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per deducendo quattro motivi: a. violazione di legge per la mancata declaratoria di improcedibilità in difetto di tempestiva querela; b. violazione di legge non avendo la Corte territoriale considerato che mancavano gli elementi costituitivi del reato di truffa, specie sotto il profilo psicologico, potendosi, al più, parlare di un mero inadempimento contrattuale; c. violazione di legge nonché difetto di motivazione in quanto la Corte di appello non aveva adeguatamente esaminato le specifiche censure quanto alla decisività delle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] inidonee a fondare l' affermazione della propria responsabilità in ordine alla condotta truffaldina contestata; d. violazione di legge con riferimento all' esclusione della sussistenza della condizione di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p.

Lamenta che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione gravemente lacunosa, non considerando che l'imputato risultava gravato da un solo precedente, definito con sentenza di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo risulta proposto per motivi non consentiti e, comunque, è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.

2.1. Osserva il Collegio che, a fronte della ritenuta tempestività della querela da parte del Tribunale - in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto contezza della condotta truffaldina solamente nei mesi successivi al luglio 2015, epoca in cui la predetta vittima, accortasi dell' incasso degli assegni consegnati al prevenuto, aveva continuativamente e senza esito tentato di contattare il Susu per conoscere la data in cui questi avrebbe iniziato i lavori oggetto della truffa contrattuale - con l' atto di appello ha formulato delle censure totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad incrinare il ragionamento del primo giudice.

L' appellante si è limitato, infatti, a dedurre che il termine di giorni novanta doveva decorrere dalla cognizione da parte del Briante della riscossione dei titoli intervenuta in data 10 luglio 2015, con conseguente tardività della querela proposta solamente il successivo 14 ottobre.

Orbene occorre osservare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui in questa sede va dato seguito, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto proposta nei termini la querela per truffa presentata dal titolare di una concessionaria di auto che, ricevuta in conto vendita un'autovettura, l'aveva poi rivenduta e, in quella occasione, aveva appreso dei gravi difetti meccanici dell'autovettura medesima ed avanzato istanza di 3 punizione). (Sez. 2 -, Sentenza n. 37584 del 05/07/2019 Ud. (dep. 11/09/2019) Rv. 277081 - 01.).

Per altro verso non può non considerarsi che, a tutto concedere, secondo la medesima prospettazione di parte ricorrente potrebbe parlarsi, in ipotesi, di una oggettiva incertezza sull' effettivo termine ex art. 124 c.p. con la conseguenza che ta censura sarebbe, comunque, manifestamente infondata atteso che,qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante. (Sez. 5, Sentenza n. 2486 del 10/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212720 - 01., prova, nel caso di specie, non adeguatamente fornita.

Ne discende che una censura formulata con l'atto di appello nei termini anzi cennati quanto all' improcedibilità dell'azione è certamente generica ed inammissibile, restando precluso I' esame della questione della tardività della querela in questa sede.

Occorre, quindi, richiamare l'orientamento secondo cui in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2 -, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019 Ud. (dep. 13/08/2019 ) Rv. 276745 - 01).

3. Il secondo motivo, in forza del quale parte ricorrente contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 640 c.p. è manifestamente infondato.

Occorre rilevare che, in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. (Conf.

Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456 nonché Sez. 2 -, Sentenza n. 5046 del 17/11/2020 Ud. (dep. 09/02/2021) Rv. 280563 - 02).

Questa Corte (Sez. 2, n. 41073 del 5/10/2004, Rv. 230689) ha pure avuto modo di affermare che, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p.

Si è precisato che l'elemento, che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 5801 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258203).

Osserva la Corte che i giudici di appello hanno chiarito, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria, come tutti gli elementi emersi e valorizzati dal primo giudice (quali: l' incameramento di due assegni da parte dell' imputato asseritamente per acquistare dei materiali non meglio identificati nell' interesse della persona offesa, materiali in realtà mai acquistati; la riscossione di tali titoli; il fatto che l' imputato si era reso irreperibile non rispondendo alle numerose telefonate del Briante) deponevano tutti, univocamente, per un disegno criminoso preordinato alla truffa in danno della vittima, a fronte di una originaria offerta subdolamente vantaggiosa per la sistemazione del fabbricato della vittima.

Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente che, prevalentemente, si muovono nell' ottica di accreditare una lettura alternativa degli accadimenti non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa ascritto; le censure formulate con il secondo motivo - volte a suffragare la tesi di un mero inadempimento contrattuale in luogo della contestata truffa - essendo incentrate prevalentemente su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono nel loro complesso manifestamente infondate.

4. Il terzo motivo è, anch' esso, manifestamente infondato.

Va premesso che la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Orbene a fronte di una conforme valutazione da parte dei giudici di merito circa attendibilità del narrato della p.o., parte ricorrente muove delle contestazioni del tutto generiche circa la non genuinità delle dichiarazioni della vittima, senza tuttavia indicare elementi idonei a smentire ricostruzione in fatto operata nelle sentenze di merito.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).

Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso, nel caso in esame, la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto del "precedente specifico" dell'imputato e valutata la significativa gravità della condotta confermata dalla mancata restituzione della somma incamerata pari ad euro 2.000,00.

Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, tale da resistere alle censure, del tutto generiche, di parte ricorrente.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, associandosi a quanto richiesto dal Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 13 maggio 2022 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti, in data 7 ottobre 2021, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di truffa alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, pena sospesa. 2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per deducendo quattro motivi: a. violazione di legge per la mancata declaratoria di improcedibilità in difetto di tempestiva querela; b. violazione di legge non avendo la Corte territoriale considerato che mancavano gli elementi costituitivi del reato di truffa, specie sotto il profilo psicologico, potendosi, al più, parlare di un mero inadempimento contrattuale; c. violazione di legge nonché difetto di motivazione in quanto la Corte di appello non aveva adeguatamente esaminato le specifiche censure quanto alla decisività delle dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] inidonee a fondare l' affermazione della propria responsabilità in ordine alla condotta truffaldina contestata; d. violazione di legge con riferimento all' esclusione della sussistenza della condizione di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. Lamenta che sul punto la corte di appello aveva adottato una motivazione gravemente lacunosa, non considerando che l'imputato risultava gravato da un solo precedente, definito con sentenza di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo risulta proposto per motivi non consentiti e, comunque, è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate. 2.1. Osserva il Collegio che, a fronte della ritenuta tempestività della querela da parte del Tribunale - in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto contezza della condotta truffaldina solamente nei mesi successivi al luglio 2015, epoca in cui la predetta vittima, accortasi dell' incasso degli assegni consegnati al prevenuto, aveva continuativamente e senza esito tentato di contattare il Susu per conoscere la data in cui questi avrebbe iniziato i lavori oggetto della truffa contrattuale - con l' atto di appello ha formulato delle censure totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad incrinare il ragionamento del primo giudice. L' appellante si è limitato, infatti, a dedurre che il termine di giorni novanta doveva decorrere dalla cognizione da parte del Briante della riscossione dei titoli intervenuta in data 10 luglio 2015, con conseguente tardività della querela proposta solamente il successivo 14 ottobre. Orbene occorre osservare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui in questa sede va dato seguito, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto proposta nei termini la querela per truffa presentata dal titolare di una concessionaria di auto che, ricevuta in conto vendita un'autovettura, l'aveva poi rivenduta e, in quella occasione, aveva appreso dei gravi difetti meccanici dell'autovettura medesima ed avanzato istanza di 3 punizione). (Sez. 2 -, Sentenza n. 37584 del 05/07/2019 Ud. (dep. 11/09/2019) Rv. 277081 - 01.). Per altro verso non può non considerarsi che, a tutto concedere, secondo la medesima prospettazione di parte ricorrente potrebbe parlarsi, in ipotesi, di una oggettiva incertezza sull' effettivo termine ex art. 124 c.p. con la conseguenza che ta censura sarebbe, comunque, manifestamente infondata atteso che,qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante. (Sez. 5, Sentenza n. 2486 del 10/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212720 - 01., prova, nel caso di specie, non adeguatamente fornita. Ne discende che una censura formulata con l'atto di appello nei termini anzi cennati quanto all' improcedibilità dell'azione è certamente generica ed inammissibile, restando precluso I' esame della questione della tardività della querela in questa sede. Occorre, quindi, richiamare l'orientamento secondo cui in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2 -, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019 Ud. (dep. 13/08/2019 ) Rv. 276745 - 01). 3. Il secondo motivo, in forza del quale parte ricorrente contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 640 c.p. è manifestamente infondato. Occorre rilevare che, in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. (Conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456 nonché Sez. 2 -, Sentenza n. 5046 del 17/11/2020 Ud. (dep. 09/02/2021) Rv. 280563 - 02). Questa Corte (Sez. 2, n. 41073 del 5/10/2004, Rv. 230689) ha pure avuto modo di affermare che, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. Si è precisato che l'elemento, che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 5801 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258203). Osserva la Corte che i giudici di appello hanno chiarito, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria, come tutti gli elementi emersi e valorizzati dal primo giudice (quali: l' incameramento di due assegni da parte dell' imputato asseritamente per acquistare dei materiali non meglio identificati nell' interesse della persona offesa, materiali in realtà mai acquistati; la riscossione di tali titoli; il fatto che l' imputato si era reso irreperibile non rispondendo alle numerose telefonate del Briante) deponevano tutti, univocamente, per un disegno criminoso preordinato alla truffa in danno della vittima, a fronte di una originaria offerta subdolamente vantaggiosa per la sistemazione del fabbricato della vittima. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente che, prevalentemente, si muovono nell' ottica di accreditare una lettura alternativa degli accadimenti non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa ascritto; le censure formulate con il secondo motivo - volte a suffragare la tesi di un mero inadempimento contrattuale in luogo della contestata truffa - essendo incentrate prevalentemente su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono nel loro complesso manifestamente infondate. 4. Il terzo motivo è, anch' esso, manifestamente infondato. Va premesso che la valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Orbene a fronte di una conforme valutazione da parte dei giudici di merito circa attendibilità del narrato della p.o., parte ricorrente muove delle contestazioni del tutto generiche circa la non genuinità delle dichiarazioni della vittima, senza tuttavia indicare elementi idonei a smentire ricostruzione in fatto operata nelle sentenze di merito. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso, nel caso in esame, la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto del "precedente specifico" dell'imputato e valutata la significativa gravità della condotta confermata dalla mancata restituzione della somma incamerata pari ad euro 2.000,00. Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, tale da resistere alle censure, del tutto generiche, di parte ricorrente. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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