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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12571/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 108/RG 37419 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione con danneggiamento del braccialetto elettronico; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche sia reiterativa e aspecifica in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della gravità del fatto (pag. 3) e comunque le statuizione relative al giudizio di applicazione implicano una valutazione discrezionale tipìca del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 108/RG 37419 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione con danneggiamento del braccialetto elettronico; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche sia reiterativa e aspecifica in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della gravità del fatto (pag. 3) e comunque le statuizione relative al giudizio di applicazione implicano una valutazione discrezionale tipìca del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo
Sentenza Cassazione n. 12571/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris