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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01931/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25375-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 134/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 25375 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- -7 Premesso che: 1.con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente deduce, in relazione all'art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, assumendo che i rimborsi spese di accesso, erogati ai medici specialisti ambulatoriali che svolgano il loro servizio in un Comune diverso da quello di residenza, abbiano natura retributiva e debbano quindi essere sottoposti ad imposizione;

2. il contribuente è rimasto intimato;

3. l'Agenzia ha depositato memoria; considerato che:

1. le questioni giuridiche poste dal ricorso dell'Agenzia con l'unico motivo rendono evidente l'opportunità che sulle stesse — involgenti l'esatta individuazione della natura (risarcitoria o retributiv&. delle somme percepite , orrPt'-1 coLA -~ca bk.911Ldk k dal contribuente — la Corte pronunci udi~, considerato peraltro che l'unico precedente giurisprudenziale rinvenibile in materia (Cass. n. 6793 del 2015, che richiama 9107 del 2002, quest'ultima neppure strettamente in termini), ha costituito materia di specifica risoluzione dell'Agenzia delle entrate, n. 106/E del 21 dicembre 2015, che propone argomentazioni critiche che fanno venire meno i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, c.p.c. (in tal senso Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 5032 del 2018.

Su fattispecie analoga v. altresì Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 26650 del 2022).

P.Q.M. la Corte dispone la rimessione della causa alla\--pubblica-u-d-rernza—-crett'af ezione -5 Tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25375-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 134/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 25375 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- -7 Premesso che: 1.con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente deduce, in relazione all'art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, assumendo che i rimborsi spese di accesso, erogati ai medici specialisti ambulatoriali che svolgano il loro servizio in un Comune diverso da quello di residenza, abbiano natura retributiva e debbano quindi essere sottoposti ad imposizione; 2. il contribuente è rimasto intimato; 3. l'Agenzia ha depositato memoria; considerato che: 1. le questioni giuridiche poste dal ricorso dell'Agenzia con l'unico motivo rendono evidente l'opportunità che sulle stesse — involgenti l'esatta individuazione della natura (risarcitoria o retributiv&. delle somme percepite , orrPt'-1 coLA -~ca bk.911Ldk k dal contribuente — la Corte pronunci udi~, considerato peraltro che l'unico precedente giurisprudenziale rinvenibile in materia (Cass. n. 6793 del 2015, che richiama 9107 del 2002, quest'ultima neppure strettamente in termini), ha costituito materia di specifica risoluzione dell'Agenzia delle entrate, n. 106/E del 21 dicembre 2015, che propone argomentazioni critiche che fanno venire meno i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, c.p.c. (in tal senso Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 5032 del 2018. Su fattispecie analoga v. altresì Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 26650 del 2022). P.Q.M. la Corte dispone la rimessione della causa alla\--pubblica-u-d-rernza—-crett'af ezione -5 Tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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