CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile, in concorso con persona minorenne, del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 7, 112, comma 1, n. 4) cod. pen. in danno dell'esercizio commerciale «[OSCURATO:SOCIETA]» (reato commesso in Milano 1'8 settembre 2019). Contro la sentenza, l'imputata ha proposto ricorso lamentando, con l'unico motivo, violazione di legge per essere stata ritenuta sussistente una valida denuncia querela ancorché l'atto, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore della «[OSCURATO:SOCIETA].», non contenesse una espressa richiesta di punizione riferita al fatto ascritto alla [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che, come emerge dalla sentenza impugnata (pag.4) e dalla denuncia querela (allegata all'atto di ricorso ai fini della autosufficienza) la richiesta di punizione è esplicita nell'atto, che è stato depositato in data 10 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo aver descritto (a pag. 1) la vicenda oggetto di imputazione), a pag. 2, sollecita «la repressione dell'illecito penale subìto» e l'atto è espressamente qualificato come «denuncia-querela». Rilevato che la volontà di punizione necessaria ad integrare la querela non richiede formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione ed eventuali situazioni di incertezza devono essere risolte e interpretate alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020), Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648). Ritenuto che, per i motivi esposti, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e la ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, debba essere posto a carico della ricorrente il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] liére estensor