CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35970/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~re le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pistoia, premesso che a) [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato dinanzi alla Corte di appello di Firenze istanza di rescissione del giudicato o, in subordine, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna dello stesso Tribunale, irrevocabile il 28 dicembre 2023, b) la Corte territoriale respingeva detta istanza con ordinanza avverso la quale veniva proposto ricorso per Cassazione, c) la Seconda sezione penale di questa Corte riqualificava il ricorso come incidente di esecuzione, ha dichiarato inammissibile detto incidente di esecuzione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 25, 111Cost. e 6 Cedu. Ci si duole che, a fronte della riqualificazione del ricorso per cassazione in incidente di esecuzione, il Tribunale di Pistoia, senza valutare in alcun modo i contenuti dell'istanza, si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, rilevando la correttezza del rimedio ex art. 629-bis cod. proc. pen. proposto dal ricorrente. Il Tribunale di Pistoia avrebbe dovuto attenersi al decisum della Suprema Corte e affrontare il merito della questione ovvero trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per una rivalutazione della vicenda. Non avendolo fatto, risulta avere determinato un pregiudizio per il diritto di difesa. Il ricorrente, pertanto, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale di Pistoia fa corretta applicazione del principio fissato da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 — 01, secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Ad avviso delle Sezioni Unite, la considerazione testuale e sistematica dell'attuale contesto normativo indica tuttora uno spazio di autonoma rilevanza e di utilità processuale dell'incidente di esecuzione, volto a contestare la non esecutorietà del titolo, quando si deducano: a) vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna; b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti dell'imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell'introduzione dell'"assenza" e della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, Guerrazzi, Rv. 274795; Sez. 1, n. 21735 del 22/12/2017, dep. 2018, Domanico; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411; Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, Sannino, Rv. 266944). Tra le ipotesi che la stessa pronuncia in composizione qualificata afferma potere dare luogo ad incidente di esecuzione non rientra la nullità del decreto che dispone il giudizio lamentata dalla difesa col ricorso poi riqualificato in incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, pertanto, non poteva che dichiarare inammissibile l'incidente di esecuzione (oltre che irrilevante in sede esecutiva una richiesta di restituzione nel termine subordinata alla rescissione del giudicato) in cui era stato necessariamente riqualificato il ricorso in ragione del suo tenore, vertendo solo sulla mancata formazione del titolo esecutivo per omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio (celebrato in assenza dell'imputato) al difensore di fiducia e invalidità di tutti gli atti processuali successivi, e non sulla sussistenza dei presupposti della rescissione del giudicato. A fronte, invero, di un'ordinanza della Corte di appello di Firenze che, nel rigettare la richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen., come evidenziato nello stesso ricorso in questa sede proposto, rilevava che l'imputato aveva avuto piena conoscenza del processo, venendogli notificato tramite i carabinieri di Montecatini personalmente, a mani proprie, sia il decreto che disponeva il giudizio in data 5 fe.» bbraio 2020 per l'udienza del 17 marzo 2020, sia il rinvio dell'udienza dal 17 marzo al 16 giugno 2020 per l'emergenza Covid, e, personalmente, tramite raccomandata (sulla cui cartolina risultava apposta la firma del suddetto), il decreto di liquidazione delle spese del perito trascrittore delle intercettazioni emesso dal Tribunale di Pistoia. o 2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente • al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos