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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10518/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7791/2017 depositata il 19/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Alfonso della Cananea proponeva ricorso, sorretto da sette motivi,per la cassazione della sentenza n. 7791/2017, depositata il 19.12.2017dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in controversia attinentealla tassazione della previdenza integrativa aziendale “Fondenel”.Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.2.

Successivamente, Giacinto della Cananea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costanza della Cananea depositavano atto di costituzione ingiudizio, rappresentando che Alfonso della Cananea era deceduto a Roma inNumero registro generale 4255/2018Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 10518/2026Data pubblicazione 21/04/2026data 11.7.2024 (doc. 1), senza lasciare alcuna disposizione di ultima volontà,lasciando eredi universali i predetti, il tutto confermato da dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà rilasciata da Giacinto della Cananea in data7.10.2024 (doc. 2), e che in data 17.6.2025 [OSCURATO:PERSONA] hapresentato la dichiarazione di successione (doc. 3).3.

Infine, in prossimità dell’adunanza, la difesa dei contribuentidepositava atto di rinuncia al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Si dà atto che, in data 12 marzo 2026, la Difesa dei ricorrenti hadepositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, a spese compensate,sottoscritta per accettazione dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].2.

Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a spesecompensate, a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. e verificata la puntualeprevisione contenuta nella procura speciale resa al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Puoti.3.

Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non dirigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi dinorma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto taledi stretta interpretazione - l'applicabilità̀ dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente nonvittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versatoall'atto della proposizione dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n.25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass.,Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio, a spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Numero registro generale 4255/2018Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 10518/2026Data pubblicazione 21/04/2026La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7791/2017 depositata il 19/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Alfonso della Cananea proponeva ricorso, sorretto da sette motivi,per la cassazione della sentenza n. 7791/2017, depositata il 19.12.2017dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in controversia attinentealla tassazione della previdenza integrativa aziendale “Fondenel”.Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.2. Successivamente, Giacinto della Cananea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costanza della Cananea depositavano atto di costituzione ingiudizio, rappresentando che Alfonso della Cananea era deceduto a Roma inNumero registro generale 4255/2018Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 10518/2026Data pubblicazione 21/04/2026data 11.7.2024 (doc. 1), senza lasciare alcuna disposizione di ultima volontà,lasciando eredi universali i predetti, il tutto confermato da dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà rilasciata da Giacinto della Cananea in data7.10.2024 (doc. 2), e che in data 17.6.2025 [OSCURATO:PERSONA] hapresentato la dichiarazione di successione (doc. 3).3. Infine, in prossimità dell’adunanza, la difesa dei contribuentidepositava atto di rinuncia al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Si dà atto che, in data 12 marzo 2026, la Difesa dei ricorrenti hadepositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, a spese compensate,sottoscritta per accettazione dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].2. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a spesecompensate, a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. e verificata la puntualeprevisione contenuta nella procura speciale resa al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Puoti.3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non dirigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi dinorma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto taledi stretta interpretazione - l'applicabilità̀ dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente nonvittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versatoall'atto della proposizione dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n.25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass.,Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio, a spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Numero registro generale 4255/2018Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 10518/2026Data pubblicazione 21/04/2026La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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