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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00210/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione ed inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è formulato in termini non consentiti risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata alla luce, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate, tuttavia, dagli esiti della perizia grafologica oltre che della intrinseca illogicità ed inverosimiglianza della versione proposta dall'imputato, aspetti su cui la Corte ha motivato in maniera ampia e dettagliata (cfr., in particolare, pagg. 7-10 della sentenza), svolgendo una serie di considerazioni con le quali, al contrario, la difesa non si confronta limitandosi a ribadire una serie di principi in punto di valutazione della testimonianza della persona offesa senza, tuttavia, affrontare in maniera altrettanto puntuale e specifica le argomentazioni spese dai giudici di merito; né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. l, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione delle norme processuali avuto riguardo all'art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che l'obbligo, per il giudice di secondo grado, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria con la riassunzione delle prove orali ritenute decisive riguarda l'ipotesi della riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione in primo grado laddove, nei caso di specie, si è in presenza di una decisione che ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente pronunciata dal Tribunale partenopeo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione ed inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è formulato in termini non consentiti risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata alla luce, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate, tuttavia, dagli esiti della perizia grafologica oltre che della intrinseca illogicità ed inverosimiglianza della versione proposta dall'imputato, aspetti su cui la Corte ha motivato in maniera ampia e dettagliata (cfr., in particolare, pagg. 7-10 della sentenza), svolgendo una serie di considerazioni con le quali, al contrario, la difesa non si confronta limitandosi a ribadire una serie di principi in punto di valutazione della testimonianza della persona offesa senza, tuttavia, affrontare in maniera altrettanto puntuale e specifica le argomentazioni spese dai giudici di merito; né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. l, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione delle norme processuali avuto riguardo all'art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che l'obbligo, per il giudice di secondo grado, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria con la riassunzione delle prove orali ritenute decisive riguarda l'ipotesi della riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione in primo grado laddove, nei caso di specie, si è in presenza di una decisione che ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente pronunciata dal Tribunale partenopeo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/1
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