CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635, secondo comma, cod. pen.), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure indeterminate e reiterative di questioni (in punto di dolo e di ricorrenza dell'atto di ufficio, rilevante ai fini della qualificazione dell'atto di opposizione come vero e proprio reato di resistenza piuttosto che mera fattispecie di tentativo di lesioni) esaminate e risolte con applicazione di corretti criteri giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]