Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27091/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo A-1), da operazioni dolose (capo A-2) e patrimoniale (capo A-3), a lui ascritti nella veste di amministratore (di diritto sino al 21 novembre 2013 e poi di fatto sino al fallimento) della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società dichiarata fallita il 31 marzo 2016.2.

Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza "derivata" dalla omessa notifica della citazione in appello sia al codifensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], sia alla parte civile e al difensore di questa.

Sotto il primo profilo si rappresenta che dal verbale di udienza del 6 maggio 2022 risulta che [OSCURATO:PERSONA] era assistito da due difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], "quest'ultimo presente a detta udienza e qualificatosi espressamente come "codifensore".

La citazione in appello è stata notifica soltanto al primo difensore, sicché si è prodotta una nullità a regime intermedio, che può essere dedotta con il ricorso, dato che il giudizio di appello si è svolto secondo il rito cartolare e pertanto non ha potuto operare la sanatoria derivante dalla mancata proposizione, in udienza, della relativa eccezione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa la ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (capo 2).

Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la scelta di operare con margini di guadagno contenuti per assicurarsi un cliente "di primaria importanza", così da garantire "un flusso di cassa costante", rappresenta, secondo la difesa, una strategia commerciale lecita e non un'operazione dolosa preordinata al dissesto.

Allo stesso modo il passaggio delle attività alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] non è stata la causa del dissesto, quanto piuttosto un tentativo, seppur maldestro, di garantire una continuità operativa che la [OSCURATO:SOCIETA], oberata dai debiti, non era più in grado di sostenere.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in merito alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Secondo la difesa la manipolazione delle scritture contabili non è ravvisabile nella emissione di fatture recanti solo l'ammontare complessivo delle vendite effettuate nel mese, invece che quello analitico.

Invero la fatturazione riepilogativa è una prassi comune nei contratti di somministrazione, in cui le singole consegne sono attestate dai documenti di trasporto; mentre non si è accertato se tale documentazione di supporto fosse davvero mancante o inaffidabile.

Peraltro la mera difficoltà incontrata dal curatore nella ricostruzione del volume di affari non "integra automaticamente il dolo specifico del reato, ovvero l'intento di rendere impossibile la ricostruzione degli affari". 2La ritenuta "opacità" della voce relativa alle "rimanenze di magazzino" indicate in 329.000,00 nel bilancio del 2012 si fonda sull'ipotesi, non verificata, dell'incompatibilità di tali rimanenze rispetto alla capacità di stoccaggio della società.

2.4. Il quarto motivo contesta il riconoscimento della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; il quinto il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.

Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. L'eccezione di nullità, per omessa notifica al codifensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello, è tardiva.

2.1.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta codifensore di [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio, come si ricava dal verbale di udienza del 6 maggio 2022 (e in particolare dalla relativa trascrizione integrale), nonché dall'intestazione della sentenza di primo grado.

L'avviso di fissazione udienza dinanzi alla Corte di appello è stato notificato soltanto all'avv. [OSCURATO:PERSONA], non all'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tale omissione produce una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni (cfr. Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 - 01, in motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice).

2.1.2. Nella specie il processo di appello è stato trattato con rito cartolare.

In sede di conclusioni scritte l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato eccezioni sul punto.

L'eccezione di nullità viene sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione. 3La problematica si sposta, allora, sul regime di deducibilità della nullità nel caso di processo cartolare; nel senso che occorre stabilire se la nullità in rassegna debba essere sollevata dalla difesa, a pena di decadenza, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (in sede di conclusioni o con memoria ex art. 121 cod. proc. pen.) oppure sia deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

Il collegio ritiene preferibile la prima soluzione che conduce a ritenere tardiva l'eccezione sollevata dall'imputato soltanto con il ricorso.

Occorre muovere dal rapporto tra art. 180 e art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

L'art. 180, sotto la rubrica "regime delle altre nullità di ordine generale" prevede che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo».

Questa regola incontra un ulteriore limite nell'art. 182 cod. proc. pen. che disciplina la deducibilità delle nullità sia a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) sia relative (art. 181 cod. proc. pen.), stabilendo, per quanto qui interessa, al comma 2 che: «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4»; e al comma 3 che: «I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza».

Come osserva la dottrina, le nullità a regime intermedio sono assoggettate a una regola di dichiarabilità e deducibilità entro precisi limiti temporali, oltre i quali la nullità non può più essere opposta o rilevata, con conseguente consolidazione degli effetti, in applicazione del principio di conservazione degli atti.

Si ottiene che, quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello.

La medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello; in sostanza quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodronnico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della 4sentenza della Corte di cassazione, sicché, in questo secondo caso, è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180).

Tuttavia «quando la parte vi assiste» (nel senso che la parte è presente al compimento dell'atto nullo), il termine di decadenza si riduce a quello anteriore al compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, a quello immediatamente successivo (art. 182).

Sotto questo aspetto il regime di deducibilità si contrae o si dilata in relazione alla presenza o meno della parte all'atto nullo: «La regola secondo cui si decade dal diritto di far valere la nullità generale a regime intermedio, se l'eccezione è proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto, nel caso della contestuale presenza della parte, trova applicazione prioritaria rispetto a quella di cui all'art. 180 cod. proc. pen., recante termini più ampi, che al pari prevede la stessa decadenza» (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249005 — 01).

Quando la parte non è presente al compimento dell'atto nullo, non può ricorrersi alla regola di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; è lo stesso art. 182 a prevedere che, ove la condizione da esso prevista non si verifichi, si riespande l'art. 180 cod. proc. pen. (e l'art. 181 per le nullità relative).

Il precipitato di questa disciplina conduce, anzitutto, a escludere che possa ritenersi applicabile al caso in rassegna la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., poiché la parte non assiste al compimento dell'atto nullo.

Pertanto occorre fare riferimento solo al limite cronologico segnato dall'art. 180 cod. proc. pen.

Si tratta allora di stabilire se la nullità in rassegna si sia verificata in un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello" ovvero si sia verificata "nel giudizio"; nel primo caso la nullità dovrà essere dedotta entro la deliberazione della sentenza di appello (con le conclusioni o con memoria ex art. 121 cod. proc. pen.), nel secondo caso dovrà essere sollevata entro la pronuncia di legittimità (quindi anche con il ricorso per cassazione).

Deve ritenersi che la nullità si è prodotta in un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del giudizio, quale è la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Sul punto vale l'insegnamento delle Sezioni Unite Scibè (n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651 - 01) secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato sia dell'altro difensore, ritualmente avvisati. 5In un caso simile a quello in rassegna, concernente il giudizio cartolare di appello, la Corte di cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal codifensore ritualmente avvisato nel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, costituito dal deposito delle conclusioni scritte, non potendo essere dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 12736 del 24/02/2026, J, Rv. 289725-02).

2.2. L'ulteriore eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso alla parte civile è inammissibile.

Viene in rilievo una nullità di ordine generale a regime intermedio che, in forza dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., non può essere eccepita da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

Ed è pacifico che l'imputato non ha interesse al rispetto della norma che impone di notificare a un'altra parte l'avviso di fissazione udienza.

3. L'esame dei restanti motivi richiede di individuare, con precisione, il thema decidendum che, in origine estremamente dilatato, è stato via via circoscritto.

3.1. L'editto accusatorio chiamava [OSCURATO:PERSONA] a rispondere, nella qualità di amministratore (di diritto sino al 21 novembre 2013 e poi di fatto sino al fallimento) della [OSCURATO:SOCIETA]. (fallita il 31 marzo 2016), di plurimi reati di bancarotta fraudolenta (capo A) nonché di due condotte di truffa (capi B e C).

In particolare si contestava all'imputato di aver omesso di tenere il libro degli inventari per l'anno 2015 e di aver tenuto gli altri libri e le altre scritture contabili in modo lacunoso e incompleto tale da rendere impossibile la ricostruzione completa del patrimonio o del movimento degli affari: i libri degli inventari dal 2011 al 2014 non riportavano il dettaglio analitico delle rimanenze di magazzino; nell'attivo circolante del bilancio di esercizio 2012 venivano indicate rimanenze finali per il valore di €329.200,00, non compatibile con la capacità di stoccaggio delle celle frigo e dei banchi di vendita dell'azienda; il libro giornale relativo all'anno 2011 non erano annotato in maniera analitica e non riportava n. 321 fatture di acquisto né le operazioni di gestione; il registro dei beni ammortizzabili dell'anno 2015 non riportava il valore delle immobilizzazioni né la registrazione della vendita di alcuni beni "affinché il valore residuo contabile iscritto nel bilancio di liquidazione fosse pari a zero, mentre nella realtà avrebbe dovuto corrispondere alla cifra di euro 11.491,78, pari al valore residuo contabile dei beni alla chiusura della liquidazione" (capo Al).

Nei confronti dell'imputato era elevata, poi, l'imputazione di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., per aver cagionavano con dolo o per effetto di 6operazioni dolose il fallimento della società in quanto: effettuava forniture di carni esclusivamente alle società del "[OSCURATO:PERSONA]", utilizzando inoltre impianti, attrezzature e macchinari presenti nei laboratori di proprietà delle medesime società, nonché emettendo, nei confronti delle stesse, fino al 30/09/2014, fatture irregolari di rilevante importo, senza l'indicazione del tipo di merce venduta, della quantità, del prezzo unitario, del peso e delle relative qualità; praticava vendite senza margine di guadagno alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], generando così ingenti perdite e la progressiva erosione del capitale sociale; successivamente effettuava forniture di merci esclusivamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; ometteva sistematicamente il pagamento di tasse, imposte, contributi previdenziali per complessivi C 150.792,67, relativi agli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; non provvedeva a deliberare la riduzione del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso o, in alternativa, la trasformazione della società ai sensi dell'ad 2482 ter cod. civ. (capo A2), nonostante la società si trovasse in perdita già dall'esercizio 2013, con patrimonio netto negativo, in quanto le perdite complessive eccedevano il capitale sociale e le riserve.

Al medesimo imputato si contestava di avere rinunciato ad esigere il credito vantato verso due società del [OSCURATO:PERSONA] dell'importo complessivo di C24.394,79 (capo A3).

Le truffe erano consistite nell'effettuare ordini di carne per rilevanti importi, destinando la merce alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA], ma chiedendo di fatturare la fornitura alla [OSCURATO:SOCIETA], che rimaneva insolvente (capi B e C).

3.2. All'esito del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole dei delitti di cui al capo A) e prosciolto da quelli sub B) e C), perché estinti per prescrizione.

Dalla motivazione della sentenza si comprende che, al di là della genericità del dispositivo, il Tribunale ha fortemente delimitato i fatti oggetto di condanna rispetto all'imputazione.

La bancarotta fraudolenta documentale (capo Al) è stata ricondotta alla fattispecie di tenuta delle scritture in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari con riguardo: 1) alla emissione e registrazione di fatture a scadenza mensile, prive di indicazioni di dettaglio; 2) alla ritenuta falsità della indicazione, nel bilancio 2012, di rimanenze per 329.200,00 euro (pag. 4 sentenza di primo grado).

Le operazioni dolose, ritenute rilevanti tra quelle descritte al capo A2), sono state individuate in: 1) vendite senza margini di redditività, in favore dei supermercati del gruppo "[OSCURATO:PERSONA]" (con una fatturazione mensile priva di indicazioni di dettaglio) sino al mese di settembre 2014 e, successivamente, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; 2) acquisto 7di merci in favore della [OSCURATO:SOCIETA] con fatture addebitate alla [OSCURATO:SOCIETA]; 3) mancata ricostituzione del capitale sociale — che nell'esercizio 2013, dopo soli due anni di attività, aveva accusato perdite per 455.000,00 euro — in violazione dell'art. 2482 ter cod. civ. (cfr. pagg. 1-3 sentenza di primo grado).

Il capo A3 viene trattato soltanto in relazione alla posizione di altro soggetto, peraltro per escludere la sussistenza del reato (cfr. pag. 5)

3.3. La sentenza non è stata impugnata dall'organo di accusa, pertanto il thema decidendum è rimasto circoscritto nei termini indicati, e così devoluto alla Corte di appello in seguito alla proposizione del gravame da parte dell'imputato.

Il giudice di secondo grado ha ulteriormente limitato l'area delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA].

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale viene ravvisato unicamente nel fatto che le scritture contabili "pur formalmente esistenti, erano mute " (cfr. pag. 6).

Il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose è stato ridotto alla vendita sottocosto della merce al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3) e all'acquisto di merci in favore della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] con costi addebitati alla fallita (pag. 4).

Anche in questo caso a reagire è soltanto l'imputato, quindi il thema decidendi si esaurisce nelle condotte oggetto di condanna in appello.

4. Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

4.1. La censura mossa alla affermazione di responsabilità per le sistematiche vendite sottocosto è aspecifica, in quanto si esaurisce nella prospettazione di generici assunti difensivi, di carattere eminentemente valutativo, come tali insuscettibili di accedere al giudizio di legittimità.

4.2. Il secondo motivo è fondato limitatamente alla esatta qualificazione giuridica della condotta dissipativa in favore della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA].

4.2.1. Lo stesso ricorrente riconosce che era quest'ultima società a beneficiare della fornitura di carni, il cui costo però continuava a gravare sulla [OSCURATO:SOCIETA], ma contesta che si sia trattato di operazione dolosa sorretta dalla volontà di cagionare il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

La doglianza introduce il tema della fattispecie tipica ravvisabile nella specie, che Tribunale e Corte di appello, aderendo alla prospettazione dell'organo di accusa, hanno inquadrato nell'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, legge fall.

4.2.2. L'art. 223

I. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d.

"impropria", addebitabile a componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. 8Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216

I. fa li.

Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato; "cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento.

Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, però, l'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzione fornitane dal legislatore.

In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimento cagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuoco del dolo dell'agente) e quella — oggetto, come detto, di condanna a carico del ricorrente — del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento.

In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi,

I. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento.

Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" evoca una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01).

La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie in rassegna si trae dal confronto con l'altra ipotesi delittuosa contenuta all'interno del medesimo numero 2, comma secondo, art. 223

I. fall.

Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa" del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato, disinteressandosi della condotta prodromica; invece nella diversa ipotesi, qui in rilievo, della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto.

La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche al dissesto; mentre l'evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione del rischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato», così Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01).

In sintesi occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa.

Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01).

4.2.3. Il tema che il collegio intende rimarcare è, precipuamente, quello della distinzione tra il delitto, ritenuto in sentenza, di bancarotta da operazioni dolose e 10quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, punito dal combinato disposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall.

Come già anticipato, la nozione di "operazione dolosa" richiama una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (cfr. Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 247314).

E allora, se il rimprovero mosso all'imputato si riduce a quello di aver accollato alla fallita [OSCURATO:SOCIETA] il costo delle forniture a [OSCURATO:SOCIETA] — come le sentenze di primo e secondo grado sembrano affermare — i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l'eventualità di riqualificare il fatto nel diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall., risolvendosi la contestazione in quella di aver dissipato le risorse della società in assenza di qualsiasi interesse per la stessa, ferma restando la necessità di verificare con valutazione ex ante la concreta pericolosità di quella che assumerebbe i connotati di una condotta distrattiva o dissipativa (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071).

Infatti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose si differenziano per specifici caratteri strutturali: il primo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo, come già ricordato, concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247; Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D'Ambrosi, Rv. 282396).

Tale prospettiva, che rientra nei poteri di "definizione giuridica del fatto" spettanti anche di ufficio alla Corte di appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., è stata completamente ignorata e, richiedendo comunque una verifica anche di componenti fattuali e valutative, deve essere rimessa al giudice di merito.

5. Il terzo motivo, inerente alla ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è fondato. 11La motivazione della Corte di appello lambisce l'apparenza, poiché si sostanzia in un sintetico, quanto apodittico assunto, che non consente di cogliere le ragioni della decisione: "le scritture contabili, pur formalmente esistenti, erano mute, perché tenute in modo da ostacolare l'individuazione della vendita sottocosto mediante le fatture in contestazione" (pagg. 6 e 7 sentenza impugnata).

Si tratta di un'affermazione apodittica, sganciata dagli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generale, ritenuto sussistente.

Al riguardo va ricordato che l'art. 216, comma primo, n. 2, legge fai!. prevede due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta.

La prima fattispecie (c.d.

"specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili (cui è equiparata l'omessa tenuta) e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

La seconda fattispecie (c.d.

"generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

Quanto alla "falsificazione" che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata.

La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità.

In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta 12dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari).

Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di "omessa tenuta", anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi "a dolo generico" il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni.

Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" e "generale" e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà.

In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale".

6. Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti.

7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e alle operazioni dolose riguardanti l'acquisto di merci in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla prima condotta il giudice di rinvio, ponendosi entro le coordinate interpretative sopra delineate al paragrafo 4.2., dovrà procedere al corretto inquadramento del fatto nella pertinente fattispecie tipica, indicando le ragioni a sostegno della decisione.

La prospettazione, in questa sede, di una eventuale diversa qualificazione giuridica permette all'imputato di esercitare i propri diritti difensivi, nel rispetto del principio di prevedibilità delle decisioni e della c.d. regola Drassich.

Con riguardo alla seconda condotta, il medesimo giudice dovrà individuare con precisione le specifiche caratteristiche concrete del fatto ritenuto illecito, per poi verificarne la sussumibilità, oggettiva e soggettiva, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale secondo il paradigma illustrato sopra al paragrafo

5. Il giudice di rinvio, infine, dovrà rispondere ai motivi di appello sulle circostanze (rimasti assorbiti). 13Il ricorso va rigettato nel resto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., si è formato il giudicato progressivo sul capo relativo alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose commesso con la condotta di "sistematiche vendite sottocosto", interessata da motivo inammissibile (cfr. paragrafo 4.1.) e, quindi, neppure entrata nel perimetro cognitivo del giudice di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenz P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo A-1), da operazioni dolose (capo A-2) e patrimoniale (capo A-3), a lui ascritti nella veste di amministratore (di diritto sino al 21 novembre 2013 e poi di fatto sino al fallimento) della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società dichiarata fallita il 31 marzo 2016.2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza "derivata" dalla omessa notifica della citazione in appello sia al codifensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], sia alla parte civile e al difensore di questa. Sotto il primo profilo si rappresenta che dal verbale di udienza del 6 maggio 2022 risulta che [OSCURATO:PERSONA] era assistito da due difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], "quest'ultimo presente a detta udienza e qualificatosi espressamente come "codifensore". La citazione in appello è stata notifica soltanto al primo difensore, sicché si è prodotta una nullità a regime intermedio, che può essere dedotta con il ricorso, dato che il giudizio di appello si è svolto secondo il rito cartolare e pertanto non ha potuto operare la sanatoria derivante dalla mancata proposizione, in udienza, della relativa eccezione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa la ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (capo 2). Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la scelta di operare con margini di guadagno contenuti per assicurarsi un cliente "di primaria importanza", così da garantire "un flusso di cassa costante", rappresenta, secondo la difesa, una strategia commerciale lecita e non un'operazione dolosa preordinata al dissesto. Allo stesso modo il passaggio delle attività alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] non è stata la causa del dissesto, quanto piuttosto un tentativo, seppur maldestro, di garantire una continuità operativa che la [OSCURATO:SOCIETA], oberata dai debiti, non era più in grado di sostenere. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in merito alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Secondo la difesa la manipolazione delle scritture contabili non è ravvisabile nella emissione di fatture recanti solo l'ammontare complessivo delle vendite effettuate nel mese, invece che quello analitico. Invero la fatturazione riepilogativa è una prassi comune nei contratti di somministrazione, in cui le singole consegne sono attestate dai documenti di trasporto; mentre non si è accertato se tale documentazione di supporto fosse davvero mancante o inaffidabile. Peraltro la mera difficoltà incontrata dal curatore nella ricostruzione del volume di affari non "integra automaticamente il dolo specifico del reato, ovvero l'intento di rendere impossibile la ricostruzione degli affari". 2La ritenuta "opacità" della voce relativa alle "rimanenze di magazzino" indicate in 329.000,00 nel bilancio del 2012 si fonda sull'ipotesi, non verificata, dell'incompatibilità di tali rimanenze rispetto alla capacità di stoccaggio della società. 2.4. Il quarto motivo contesta il riconoscimento della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; il quinto il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. L'eccezione di nullità, per omessa notifica al codifensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello, è tardiva. 2.1.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta codifensore di [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio, come si ricava dal verbale di udienza del 6 maggio 2022 (e in particolare dalla relativa trascrizione integrale), nonché dall'intestazione della sentenza di primo grado. L'avviso di fissazione udienza dinanzi alla Corte di appello è stato notificato soltanto all'avv. [OSCURATO:PERSONA], non all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale omissione produce una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni (cfr. Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 - 01, in motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice). 2.1.2. Nella specie il processo di appello è stato trattato con rito cartolare. In sede di conclusioni scritte l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato eccezioni sul punto. L'eccezione di nullità viene sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione. 3La problematica si sposta, allora, sul regime di deducibilità della nullità nel caso di processo cartolare; nel senso che occorre stabilire se la nullità in rassegna debba essere sollevata dalla difesa, a pena di decadenza, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (in sede di conclusioni o con memoria ex art. 121 cod. proc. pen.) oppure sia deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. Il collegio ritiene preferibile la prima soluzione che conduce a ritenere tardiva l'eccezione sollevata dall'imputato soltanto con il ricorso. Occorre muovere dal rapporto tra art. 180 e art. 182, comma 2, cod. proc. pen. L'art. 180, sotto la rubrica "regime delle altre nullità di ordine generale" prevede che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo». Questa regola incontra un ulteriore limite nell'art. 182 cod. proc. pen. che disciplina la deducibilità delle nullità sia a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) sia relative (art. 181 cod. proc. pen.), stabilendo, per quanto qui interessa, al comma 2 che: «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4»; e al comma 3 che: «I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza». Come osserva la dottrina, le nullità a regime intermedio sono assoggettate a una regola di dichiarabilità e deducibilità entro precisi limiti temporali, oltre i quali la nullità non può più essere opposta o rilevata, con conseguente consolidazione degli effetti, in applicazione del principio di conservazione degli atti. Si ottiene che, quando la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del "giudizio" di primo grado l'eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello. La medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello; in sostanza quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodronnico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello", deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della 4sentenza della Corte di cassazione, sicché, in questo secondo caso, è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180). Tuttavia «quando la parte vi assiste» (nel senso che la parte è presente al compimento dell'atto nullo), il termine di decadenza si riduce a quello anteriore al compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, a quello immediatamente successivo (art. 182). Sotto questo aspetto il regime di deducibilità si contrae o si dilata in relazione alla presenza o meno della parte all'atto nullo: «La regola secondo cui si decade dal diritto di far valere la nullità generale a regime intermedio, se l'eccezione è proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto, nel caso della contestuale presenza della parte, trova applicazione prioritaria rispetto a quella di cui all'art. 180 cod. proc. pen., recante termini più ampi, che al pari prevede la stessa decadenza» (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249005 — 01). Quando la parte non è presente al compimento dell'atto nullo, non può ricorrersi alla regola di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; è lo stesso art. 182 a prevedere che, ove la condizione da esso prevista non si verifichi, si riespande l'art. 180 cod. proc. pen. (e l'art. 181 per le nullità relative). Il precipitato di questa disciplina conduce, anzitutto, a escludere che possa ritenersi applicabile al caso in rassegna la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., poiché la parte non assiste al compimento dell'atto nullo. Pertanto occorre fare riferimento solo al limite cronologico segnato dall'art. 180 cod. proc. pen. Si tratta allora di stabilire se la nullità in rassegna si sia verificata in un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del "giudizio di appello" ovvero si sia verificata "nel giudizio"; nel primo caso la nullità dovrà essere dedotta entro la deliberazione della sentenza di appello (con le conclusioni o con memoria ex art. 121 cod. proc. pen.), nel secondo caso dovrà essere sollevata entro la pronuncia di legittimità (quindi anche con il ricorso per cassazione). Deve ritenersi che la nullità si è prodotta in un momento anteriore e prodromico all'instaurazione della fase del giudizio, quale è la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Sul punto vale l'insegnamento delle Sezioni Unite Scibè (n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651 - 01) secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato sia dell'altro difensore, ritualmente avvisati. 5In un caso simile a quello in rassegna, concernente il giudizio cartolare di appello, la Corte di cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal codifensore ritualmente avvisato nel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, costituito dal deposito delle conclusioni scritte, non potendo essere dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 12736 del 24/02/2026, J, Rv. 289725-02). 2.2. L'ulteriore eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso alla parte civile è inammissibile. Viene in rilievo una nullità di ordine generale a regime intermedio che, in forza dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., non può essere eccepita da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. Ed è pacifico che l'imputato non ha interesse al rispetto della norma che impone di notificare a un'altra parte l'avviso di fissazione udienza. 3. L'esame dei restanti motivi richiede di individuare, con precisione, il thema decidendum che, in origine estremamente dilatato, è stato via via circoscritto. 3.1. L'editto accusatorio chiamava [OSCURATO:PERSONA] a rispondere, nella qualità di amministratore (di diritto sino al 21 novembre 2013 e poi di fatto sino al fallimento) della [OSCURATO:SOCIETA]. (fallita il 31 marzo 2016), di plurimi reati di bancarotta fraudolenta (capo A) nonché di due condotte di truffa (capi B e C). In particolare si contestava all'imputato di aver omesso di tenere il libro degli inventari per l'anno 2015 e di aver tenuto gli altri libri e le altre scritture contabili in modo lacunoso e incompleto tale da rendere impossibile la ricostruzione completa del patrimonio o del movimento degli affari: i libri degli inventari dal 2011 al 2014 non riportavano il dettaglio analitico delle rimanenze di magazzino; nell'attivo circolante del bilancio di esercizio 2012 venivano indicate rimanenze finali per il valore di €329.200,00, non compatibile con la capacità di stoccaggio delle celle frigo e dei banchi di vendita dell'azienda; il libro giornale relativo all'anno 2011 non erano annotato in maniera analitica e non riportava n. 321 fatture di acquisto né le operazioni di gestione; il registro dei beni ammortizzabili dell'anno 2015 non riportava il valore delle immobilizzazioni né la registrazione della vendita di alcuni beni "affinché il valore residuo contabile iscritto nel bilancio di liquidazione fosse pari a zero, mentre nella realtà avrebbe dovuto corrispondere alla cifra di euro 11.491,78, pari al valore residuo contabile dei beni alla chiusura della liquidazione" (capo Al). Nei confronti dell'imputato era elevata, poi, l'imputazione di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., per aver cagionavano con dolo o per effetto di 6operazioni dolose il fallimento della società in quanto: effettuava forniture di carni esclusivamente alle società del "[OSCURATO:PERSONA]", utilizzando inoltre impianti, attrezzature e macchinari presenti nei laboratori di proprietà delle medesime società, nonché emettendo, nei confronti delle stesse, fino al 30/09/2014, fatture irregolari di rilevante importo, senza l'indicazione del tipo di merce venduta, della quantità, del prezzo unitario, del peso e delle relative qualità; praticava vendite senza margine di guadagno alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], generando così ingenti perdite e la progressiva erosione del capitale sociale; successivamente effettuava forniture di merci esclusivamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; ometteva sistematicamente il pagamento di tasse, imposte, contributi previdenziali per complessivi C 150.792,67, relativi agli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; non provvedeva a deliberare la riduzione del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso o, in alternativa, la trasformazione della società ai sensi dell'ad 2482 ter cod. civ. (capo A2), nonostante la società si trovasse in perdita già dall'esercizio 2013, con patrimonio netto negativo, in quanto le perdite complessive eccedevano il capitale sociale e le riserve. Al medesimo imputato si contestava di avere rinunciato ad esigere il credito vantato verso due società del [OSCURATO:PERSONA] dell'importo complessivo di C24.394,79 (capo A3). Le truffe erano consistite nell'effettuare ordini di carne per rilevanti importi, destinando la merce alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA], ma chiedendo di fatturare la fornitura alla [OSCURATO:SOCIETA], che rimaneva insolvente (capi B e C). 3.2. All'esito del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole dei delitti di cui al capo A) e prosciolto da quelli sub B) e C), perché estinti per prescrizione. Dalla motivazione della sentenza si comprende che, al di là della genericità del dispositivo, il Tribunale ha fortemente delimitato i fatti oggetto di condanna rispetto all'imputazione. La bancarotta fraudolenta documentale (capo Al) è stata ricondotta alla fattispecie di tenuta delle scritture in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari con riguardo: 1) alla emissione e registrazione di fatture a scadenza mensile, prive di indicazioni di dettaglio; 2) alla ritenuta falsità della indicazione, nel bilancio 2012, di rimanenze per 329.200,00 euro (pag. 4 sentenza di primo grado). Le operazioni dolose, ritenute rilevanti tra quelle descritte al capo A2), sono state individuate in: 1) vendite senza margini di redditività, in favore dei supermercati del gruppo "[OSCURATO:PERSONA]" (con una fatturazione mensile priva di indicazioni di dettaglio) sino al mese di settembre 2014 e, successivamente, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; 2) acquisto 7di merci in favore della [OSCURATO:SOCIETA] con fatture addebitate alla [OSCURATO:SOCIETA]; 3) mancata ricostituzione del capitale sociale — che nell'esercizio 2013, dopo soli due anni di attività, aveva accusato perdite per 455.000,00 euro — in violazione dell'art. 2482 ter cod. civ. (cfr. pagg. 1-3 sentenza di primo grado). Il capo A3 viene trattato soltanto in relazione alla posizione di altro soggetto, peraltro per escludere la sussistenza del reato (cfr. pag. 5) 3.3. La sentenza non è stata impugnata dall'organo di accusa, pertanto il thema decidendum è rimasto circoscritto nei termini indicati, e così devoluto alla Corte di appello in seguito alla proposizione del gravame da parte dell'imputato. Il giudice di secondo grado ha ulteriormente limitato l'area delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA]. Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale viene ravvisato unicamente nel fatto che le scritture contabili "pur formalmente esistenti, erano mute " (cfr. pag. 6). Il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose è stato ridotto alla vendita sottocosto della merce al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3) e all'acquisto di merci in favore della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] con costi addebitati alla fallita (pag. 4). Anche in questo caso a reagire è soltanto l'imputato, quindi il thema decidendi si esaurisce nelle condotte oggetto di condanna in appello. 4. Il secondo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. 4.1. La censura mossa alla affermazione di responsabilità per le sistematiche vendite sottocosto è aspecifica, in quanto si esaurisce nella prospettazione di generici assunti difensivi, di carattere eminentemente valutativo, come tali insuscettibili di accedere al giudizio di legittimità. 4.2. Il secondo motivo è fondato limitatamente alla esatta qualificazione giuridica della condotta dissipativa in favore della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2.1. Lo stesso ricorrente riconosce che era quest'ultima società a beneficiare della fornitura di carni, il cui costo però continuava a gravare sulla [OSCURATO:SOCIETA], ma contesta che si sia trattato di operazione dolosa sorretta dalla volontà di cagionare il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. La doglianza introduce il tema della fattispecie tipica ravvisabile nella specie, che Tribunale e Corte di appello, aderendo alla prospettazione dell'organo di accusa, hanno inquadrato nell'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, legge fall. 4.2.2. L'art. 223 I. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. 8Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 I. fa li. Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato; "cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento. Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, però, l'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzione fornitane dal legislatore. In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimento cagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuoco del dolo dell'agente) e quella — oggetto, come detto, di condanna a carico del ricorrente — del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento. In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, I. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" evoca una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01). La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie in rassegna si trae dal confronto con l'altra ipotesi delittuosa contenuta all'interno del medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 I. fall. Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa" del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato, disinteressandosi della condotta prodromica; invece nella diversa ipotesi, qui in rilievo, della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto. La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche al dissesto; mentre l'evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione del rischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247315-01). In sintesi occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa. Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01). 4.2.3. Il tema che il collegio intende rimarcare è, precipuamente, quello della distinzione tra il delitto, ritenuto in sentenza, di bancarotta da operazioni dolose e 10quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, punito dal combinato disposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall. Come già anticipato, la nozione di "operazione dolosa" richiama una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (cfr. Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 247314). E allora, se il rimprovero mosso all'imputato si riduce a quello di aver accollato alla fallita [OSCURATO:SOCIETA] il costo delle forniture a [OSCURATO:SOCIETA] — come le sentenze di primo e secondo grado sembrano affermare — i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l'eventualità di riqualificare il fatto nel diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall., risolvendosi la contestazione in quella di aver dissipato le risorse della società in assenza di qualsiasi interesse per la stessa, ferma restando la necessità di verificare con valutazione ex ante la concreta pericolosità di quella che assumerebbe i connotati di una condotta distrattiva o dissipativa (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071). Infatti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose si differenziano per specifici caratteri strutturali: il primo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo, come già ricordato, concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta, Rv. 247247; Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D'Ambrosi, Rv. 282396). Tale prospettiva, che rientra nei poteri di "definizione giuridica del fatto" spettanti anche di ufficio alla Corte di appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., è stata completamente ignorata e, richiedendo comunque una verifica anche di componenti fattuali e valutative, deve essere rimessa al giudice di merito. 5. Il terzo motivo, inerente alla ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è fondato. 11La motivazione della Corte di appello lambisce l'apparenza, poiché si sostanzia in un sintetico, quanto apodittico assunto, che non consente di cogliere le ragioni della decisione: "le scritture contabili, pur formalmente esistenti, erano mute, perché tenute in modo da ostacolare l'individuazione della vendita sottocosto mediante le fatture in contestazione" (pagg. 6 e 7 sentenza impugnata). Si tratta di un'affermazione apodittica, sganciata dagli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generale, ritenuto sussistente. Al riguardo va ricordato che l'art. 216, comma primo, n. 2, legge fai!. prevede due distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta. La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili (cui è equiparata l'omessa tenuta) e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda fattispecie (c.d. "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Quanto alla "falsificazione" che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta 12dall'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di "omessa tenuta", anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi "a dolo generico" il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" e "generale" e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta "specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarotta generale". 6. Il quarto e il quinto motivo sono assorbiti. 7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e alle operazioni dolose riguardanti l'acquisto di merci in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] alla prima condotta il giudice di rinvio, ponendosi entro le coordinate interpretative sopra delineate al paragrafo 4.2., dovrà procedere al corretto inquadramento del fatto nella pertinente fattispecie tipica, indicando le ragioni a sostegno della decisione. La prospettazione, in questa sede, di una eventuale diversa qualificazione giuridica permette all'imputato di esercitare i propri diritti difensivi, nel rispetto del principio di prevedibilità delle decisioni e della c.d. regola Drassich. Con riguardo alla seconda condotta, il medesimo giudice dovrà individuare con precisione le specifiche caratteristiche concrete del fatto ritenuto illecito, per poi verificarne la sussumibilità, oggettiva e soggettiva, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale secondo il paradigma illustrato sopra al paragrafo 5. Il giudice di rinvio, infine, dovrà rispondere ai motivi di appello sulle circostanze (rimasti assorbiti). 13Il ricorso va rigettato nel resto. Pertanto, ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., si è formato il giudicato progressivo sul capo relativo alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose commesso con la condotta di "sistematiche vendite sottocosto", interessata da motivo inammissibile (cfr. paragrafo 4.1.) e, quindi, neppure entrata nel perimetro cognitivo del giudice di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenz P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris