CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 35047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione dellapena a seguito della riduzione per la scelta del rito abbreviato, non è consentitoin sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamentededotta come motivo di appello ed è anche manifestamente infondato, attesoche secondo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte,qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erroneaapplicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente,prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integraun'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, pertanto è preclusa, aisensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto nondedotta con i motivi di appello (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.283818 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]