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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 26552/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20068/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILIT À SOSTENIBILI (già MIT), in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – SANZIONI AMMINISTRATIVEAvverso la sentenza del Tribunale di Venezian. 791/2021 , pubblicata il 28/04/2021.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del26 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (“la società”) avverso l’ordinanza - ingiunzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Porto di Venezia conseguente al verbale di accertamento e contestazione – redatto, in data 07/08/2016 , dagli agenti del reparto controllo moto ondoso della polizia municipale della città lagunare – con il quale veniva ingiunto alla società il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 156 per una pluralità di violazioni dell’art. 44 dell’ordinanza della capitaneria di porto di Venezia n. 175 del 2009, quale ente armatore – e quindi obbligato in solido - del natante che, alle ore 15.25 del 13/07/2016, transitava in [OSCURATO:PERSONA] alla velocità di 11-12-13-14 - 15 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, al netto della tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione Telelaser. 2.Il Tribunale di Venezia ha accolto l’appello principale del citato Ministero ritenendo provata - al contrario del Giudice di Pace – la verifica della funzionalità delTelelaser con il quale era stato rilevato il superamento del limite massimo di velocità di 7 km/h; tuttavia, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione in accoglimento del motivo (ritenuto assorbitocon la sentenza di primo grado) dell’originario ricorso della società sanzionata , secondo cui l’accertamento era viziato a causa della mancanza della segnalazione preventiva e ben visibile della postazione di controllo.3.

Il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo , illustrato da memoria.

La società intimata ha resistito con controricorso.

4. Il suddetto Ministero ha rinunciato al ricorso per cassazione , con atto datato 23/09/2024, nel quale ha chiesto la compensazione delle spese.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha accettato la rinuncia concordando sulla richiesta compensazione delle spese ( atto del 17/09/2024, depositato il 20/09/2024, sottoscritto dal difensore).

5. Ne consegue la declaratoria d’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazionedelle spese ex art. 391 ultimo comma c.p.c.

6. La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 comma 1 - quater d.P.R. n. 115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio di cassazione .

Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2024, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20068/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILIT À SOSTENIBILI (già MIT), in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – SANZIONI AMMINISTRATIVEAvverso la sentenza del Tribunale di Venezian. 791/2021 , pubblicata il 28/04/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del26 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (“la società”) avverso l’ordinanza - ingiunzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Porto di Venezia conseguente al verbale di accertamento e contestazione – redatto, in data 07/08/2016 , dagli agenti del reparto controllo moto ondoso della polizia municipale della città lagunare – con il quale veniva ingiunto alla società il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 156 per una pluralità di violazioni dell’art. 44 dell’ordinanza della capitaneria di porto di Venezia n. 175 del 2009, quale ente armatore – e quindi obbligato in solido - del natante che, alle ore 15.25 del 13/07/2016, transitava in [OSCURATO:PERSONA] alla velocità di 11-12-13-14 - 15 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, al netto della tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione Telelaser. 2.Il Tribunale di Venezia ha accolto l’appello principale del citato Ministero ritenendo provata - al contrario del Giudice di Pace – la verifica della funzionalità delTelelaser con il quale era stato rilevato il superamento del limite massimo di velocità di 7 km/h; tuttavia, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione in accoglimento del motivo (ritenuto assorbitocon la sentenza di primo grado) dell’originario ricorso della società sanzionata , secondo cui l’accertamento era viziato a causa della mancanza della segnalazione preventiva e ben visibile della postazione di controllo.3. Il Ministero delle Infrastrutture e della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo , illustrato da memoria. La società intimata ha resistito con controricorso. 4. Il suddetto Ministero ha rinunciato al ricorso per cassazione , con atto datato 23/09/2024, nel quale ha chiesto la compensazione delle spese. La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha accettato la rinuncia concordando sulla richiesta compensazione delle spese ( atto del 17/09/2024, depositato il 20/09/2024, sottoscritto dal difensore). 5. Ne consegue la declaratoria d’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazionedelle spese ex art. 391 ultimo comma c.p.c. 6. La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 comma 1 - quater d.P.R. n. 115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2024, ne
Sentenza Cassazione n. 26552/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris