CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 16043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 17/9/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 12/6/2024 dal Tribunale di Noia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 674 cod. pen. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con vizio di motivazione (2 motivi, dunque, sebbene numerati 1) e 3). 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso (che non coinvolge il giudizio di responsabilità) è inammissibile, sia perché del tutto privo di specificità, sia in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte ha confermato la pena irrogata dal primo Giudice valorizzando l'idoneità lesiva della condotta (lancio di vasi verso il balcone sottostante), peraltro accompagnata da insulti nei confronti della persona offesa. Quanto, poi, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la pronuncia impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione, oltre che di condotte riparatorie o, comunque, volte ad elidere le conseguenze del reato. Nessuna indicazione di segno positivo, peraltro, si trae dal ricorso come eventualmente offerta al Giudice del merito. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mtim G 2026 ti Fun':