CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 25603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Re p. ORDINANZA Ud./5/2022 CC sul ricorso 32664-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] BERTUGLIA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2066/2018 della Corte di Appello di PALERMO, depositata il 23/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2066/18, del 23 ottobre 2018, della Corte di Appello di Palermo, che - respingendone il gravame esperito, in via di principalità, contro la sentenza n. 837/16, dell'Il febbraio 2016, del Tribunale di Palermo (nonché, per quanto qui ancora di interesse, respingendo pure il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA]) - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, ex art. .31 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dalla stessa proposta nei confronti del Virga, per difetto di prova del danno lamentato. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver adito l'autorità giudiziaria, sul presupposto di essersi resa conduttrice - per uso diverso da quello abitativo - di un immobile locato dal Virga alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusa, per incorporazione, nella [OSCURATO:PERSONA]), immobile in relazione al quale le era stato opposto diniego di rinnovazione del contratto, avendo il locatore manifestato la volontà di destinarlo a sede della propria attività professionale. [OSCURATO:PERSONA] successivamente appreso che il bene era stato, invece, locato a terzi, proponeva domanda risarcitoria, sul presupposto di essere stata costretta a ricercare altro immobile e a sostenere un canone di locazione mensile di C 1.000,00 (a fronte di C 600,00 corrisposti al Virga), pagando, inoltre, C 1.320,00 per spese di trasloco. Rigettata dal primo giudice la domanda, sul rilievo sia dell'alternatività delle sanzioni di cui all'art. 31 della I. 392 del 1978 (ripristino e spese di trasloco, ovvero risarcimento danni), sia del difetto di prova del danno, la decisione veniva confermata dal giudice di appello, che ha respinto il gravame dell'attrice soccombente (nonché quello incidentale del Virga, teso a dimostrare l'inosservanza dell'obbligo di destinare l'immobile all'uso previamente indicato nell'atto di disdetta della locazione). 3. Avverso la sentenza della Corte panormita ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 29 e 31 della legge n. 392 del 1978, in relazione agli artt. 1176 e 1218 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata perché, pur avendo ritenuto erronea la sentenza del primo giudice in relazione all'inammissibilità della domanda risarcitoria, avrebbe espresso, tuttavia, il convincimento, "molto ardito", secondo cui "e spese di trasloco non costituiscono un valido criterio di determinazione del danno, essendo comunque una spesa da sostenere in un prossimo futuro (finita locazione)". Difatti, acclarato - nel caso di specie - il comportamento "contra ius" del locatore, il conduttore avrebbe "fornito gli elementi indiziari del danno: le spese di trasloco e la costrizione di stipulare un contratto a condizioni più svantaggiose, elementi sufficienti al raggiungimento della prova voluta dalle norme in oggetto". La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe "errata per una duplice ragione di diritto": in primo luogo, perché "le chiare disposizioni in materia prevedono alternativamente da Lin lato il rispristino del contratto e il rimborso delle spese di trasloco, dall'altro il risarcimento del danno in misura non superiore alle 48 mensilità" del canone di locazione. In secondo luogo, "sulla base della domanda risarcitoria e non ripristinatoria formulata", risulterebbe errata "l'affermazione della Corte cha la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato la prova del danno", giacché "una volta accertata la violazione delle norme in parola, il meccanismo di liquidazione del danno è pressocché automatico", potendo operare "anche in via equitativa", sulla base degli elementi forniti (spese di trasloco e maggior canone di locazione). La sentenza impugnata avrebbe, così, svilito la "la portata sanzionatoria" dell'art. 31 della legge n. 392 del 1978. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comrna 2, n. 4), cod. proc. civ. e 118, disp. att. cod. proc. civ., per "difetto di motivazione". Si censura la sentenza impugnata per essersi "più concentrata sulla fondatezza o meno dell'appello incidentale", dedicando "poche sparute righe all'esame della questione principale", oltre che per aver "stravolto il fatto", e ciò in quanto essa [OSCURATO:PERSONA] "ha inteso assolvere alla prova minimale richiesta dalle norme in questione, in forza del principio dell'inversione dell'onere della prova", allegando "i necessari argomenti «indiziari», rappresentati dall'esborso delle spese di trasloco [e] dei canoni maggiori della nuova locazione maggiore". 4. È rimasto solo intimato il Virga. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Esso - sebbene non predisposto nelle forme di documento "nativo digitale" - è stato, comunque, notificato telematicamente al difensore del Virga (rimasto, come detto, solo intimato), il giorno 8 novembre 2018.Il difensore del ricorrente, con documento redatto il giorno successivo, ha attestato che "il ricorso notificato a mezzo PEC il 8/11/2018 è copia analogica conforme all'originale custodito presso il proprio studio". Ciò comporta l'inammissibilità della proposta impugnazione. A tale esito conduce, infatti, il difetto di specifica attestazione della conformità, ai rispettivi originali digitali, della relata di notificazione e dei messaggi "PEC", dal momento che il difensore ha attestato, come si è detto, la sola conformità del ricorso cartaceo in suo possesso all'originale notificato digitalmente. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte - cfr. Cass. Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 22438, in particolare, § 25 - hanno affermato che, ricorrendo una simile evenienza, può assumere rilievo, ai fini della prova della tempestività della notificazione, il "mancato disconoscimento ad opera del controricorrente dei messaggi di p.e.c. e della relata di notifica depositati in copia analogica non autenticata dalla parte ricorrente", ma sempre, beninteso, che tutti gli intimati risultino presenti in giudizio. Il principio è stato meglio esplicitato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, la quale ha dichiarato "inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall'attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della I. n. 53 del 1994" (Cass. Sez. 1, ord. 22 dicembre 2020, n. 29266, Rv. 660154-01). Difatti, si è sottolineato come "la mera copia informe dei documenti di consegna telematica non è idonea a documentare in alcun modo l'avvenuta notificazione o anche il solo tentativo di essa; tale copia si riduce infatti alla produzione di due fogli privi di qualsiasi elemento che consenta in alcun modo di inferirne la corrispondenza agli eventuali originali telematici e dunque privi di significato giuridico" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 29266 del 2020, cit.; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 11 febbraio 2022, n. 4423). 6. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendo il Virga rimasto - come detto - solo intimato. 7. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1 -7, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del cornma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'es