CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2025
Cassazione n. 30586/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tonella Mastropaolo, domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., intimata – per la cassazione della sentenza n. 671/2022 della CORTE d'APPELLO di Lecce pubblicata il 17.6.2022; Rilevato che: all’esito della fissazione della trattazione del ricorso in epigrafe, in prossimità dell’odierna adunanza è stato depositato, in data 22 settembre 2025, atto denominato “istanza di cessazione della materia del contendere”, sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite; Considerato che: nell’atto su indicato si assume espressamente quanto segue: che in data 5 febbraio 2025 è deceduta la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e che già in data 5 aprile 2023 le parti avevano conciliato la lite, definendone ogni aspetto, anche in punto di spese. Essendo, pertanto, venuto meno ogni interesse alla decisione del ricorso edei controricorsi, il presente giudizio, su richiesta congiunta delle parti, può esseredichiarato estinto ; l’espressa richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio assegna all’atto il valore effettivo di rituale rinuncia al ricorso ex latere della parte ricorrente, essendo il difensore ad essa legittimato; la circostanza che i difensori delle parti resistenti non siano invece autorizzate ad accettare la rinuncia rileverebbe solo ai fini della statuizione sulle spese, ma il Collegio reputa comunque – nell’esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c. -di disporne la compensazione, essendosi i detti difensori associati comunque alla richiesta di declaratoria di estinzione e dovendo la loro dichiarazione intendersi resa nell’esercizio del loro ministero, con ogni assunzione di responsabilità verso le parti rappresentate; P.Q.M Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Compensa le spese relative. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]