CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. 74 del 2000, per non aver presentato, nella qualità di rappresentante legale della società cooperativa agricola Agrofrujt, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una delle dichiarazioni annuali relative a detta imposte relativamente agli anni 2015 e 2017 evadendo così l'ires e l'iva per importi considerevoli ( capo A) e 10 d.lgs. 74 del 2000, per aver occultato o distrutto la documentazione contabile. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, con un secondo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che l'appellante non abbia fornito alcuna pregevole considerazione idonea a giustificare una rivisitazione del procedimento di valutazione della prova compiuto dal giudice di primo grado, limitandosi a censurare il giudizio di condanna in quanto fondato su un quadro indiziario carente. Il giudice acquo ha richiamato gli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di finanza nei confronti della società cooperativa agricola di cui il ricorrente era amministratore, da cui risulta l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte IVA e alle imposte sui redditi per le l'annualità contestate nonché l'omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Gli accertamenti erano avvenuti facendo ricorso ai dati emersi dall'anagrafe tributaria e delle altre banche dati che avevano consentito di accertare il volume di affari della società. Quanto al reato di cui al capo B) il giudice ha richiamato le stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale ha riferito che depositario delle scritture contabili era un commercialista di cui tuttavia non ha mai fornito il nominativo. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, né tali elementi risultano essere stati allegati dal ricorrente. 1Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M' D E C IN e 2' ik; (;) 08 SET 2026 'ASS!sTENTE ,kit ì.e.77? 2