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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 20061/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24451/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.C., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 244, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1546/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terze datrici di ipoteca, proponevano opposizione avverso l’atto di precetto con cui la Banca di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.c. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.c.), minacciava di intraprendere l’esecuzione forzata per il pagamento di Euro 189.647,64, oltre interessi di mora, somma dovuta in forza di due contratti di mutuo ipotecario, stipulati in data 8/10/2009 e 20/1/2010 (e asseritamente già risolti dalla banca ) col mutuatario [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Prato del 31/10/2012) e garantiti dalle opponenti; − le opponenti deducevano l ’ infondatezza dell ’ invocata risoluzione di diritto dei predetti contratti di mutuo e l’inesistenza del credito nei confronti del debitore principale, poiché già soddisfatto col denaro consegnato dal mutuatario alla Banca in pegno irregolare, costituito a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte; − i l Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 893/2016, rigettava l’opposizione; − a dita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d ’ appello di Firenze, con la sentenza n. 1546 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riformava parzialmente la decisione del giudice di prime cure: il giudice d’appello dichiarava nullo ed inefficace il precetto e che le appellanti nulla dovevano alla banca appellata in ragione dell’intervenuta estinzione dei debiti tramite pegno irregolare (teso a garantire anche l’adempimento del mutuo, cioè la restituzione del capitale mutuato); la Corte territoriale dichiarava, invece, infondata la doglianza attinente alla risoluzione dei mutui, in quanto la dichiarazione di fallimento determina la scadenza di tutti i debiti del debitore principale; − a vverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.c. (già Banca di credito [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) proponeva ricorso per cassazione, fondato su sette motivi;− r esisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA]; − l a ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. − il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., la banca ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 602 ss., 615, 102 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, per essere stato pretermesso nel giudizio il debitore principale, con la conseguenza che le sentenze rese devono reputarsi inutiliter datae e che la causa va rimessa al Tribunale di Pistoia in ragione dell’originario difetto di contraddittorio; − la censura è fondata ; − nell ’ opposizione (anche se promossa prima dell ’ inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) all’espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: «Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01); − è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) o nell ’ esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01); − come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023, «l’enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis, e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.22/03/2011, n. 6546)»; − la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del debitore principale –[OSCURATO:PERSONA] (in ipotesi di suo ritorno in bonis) o, comunque, la curatela del suo fallimento –integra ilvizio denunciato con la prima (peraltro anche rilevabile d’ufficio e pure per la prima volta in sede di legittimità) ed evidentemente assorbente (non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura;− c iò comporta , in accogliment o di quest’ultima, la cassazione della sentenza impugnata (che aveva riformato, sostituendola, la pronuncia del Tribunale), con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/2/2019, Rv. 653012-01); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; − restano evidentemente assorbiti i restanti motivi del ricorso , da esaminarsi ex novo dai giudici del merito una volta restaurato il contraddittorio con tutte le giuste controparti; p.q. m. la Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia, in per- sona di diverso giudice, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24451/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.C., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 244, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1546/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terze datrici di ipoteca, proponevano opposizione avverso l’atto di precetto con cui la Banca di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.c. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.c.), minacciava di intraprendere l’esecuzione forzata per il pagamento di Euro 189.647,64, oltre interessi di mora, somma dovuta in forza di due contratti di mutuo ipotecario, stipulati in data 8/10/2009 e 20/1/2010 (e asseritamente già risolti dalla banca ) col mutuatario [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Prato del 31/10/2012) e garantiti dalle opponenti; − le opponenti deducevano l ’ infondatezza dell ’ invocata risoluzione di diritto dei predetti contratti di mutuo e l’inesistenza del credito nei confronti del debitore principale, poiché già soddisfatto col denaro consegnato dal mutuatario alla Banca in pegno irregolare, costituito a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte; − i l Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 893/2016, rigettava l’opposizione; − a dita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d ’ appello di Firenze, con la sentenza n. 1546 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riformava parzialmente la decisione del giudice di prime cure: il giudice d’appello dichiarava nullo ed inefficace il precetto e che le appellanti nulla dovevano alla banca appellata in ragione dell’intervenuta estinzione dei debiti tramite pegno irregolare (teso a garantire anche l’adempimento del mutuo, cioè la restituzione del capitale mutuato); la Corte territoriale dichiarava, invece, infondata la doglianza attinente alla risoluzione dei mutui, in quanto la dichiarazione di fallimento determina la scadenza di tutti i debiti del debitore principale; − a vverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.c. (già Banca di credito [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) proponeva ricorso per cassazione, fondato su sette motivi;− r esisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA]; − l a ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. − il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., la banca ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 602 ss., 615, 102 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, per essere stato pretermesso nel giudizio il debitore principale, con la conseguenza che le sentenze rese devono reputarsi inutiliter datae e che la causa va rimessa al Tribunale di Pistoia in ragione dell’originario difetto di contraddittorio; − la censura è fondata ; − nell ’ opposizione (anche se promossa prima dell ’ inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) all’espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: «Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01); − è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) o nell ’ esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01); − come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023, «l’enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis, e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.22/03/2011, n. 6546)»; − la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del debitore principale –[OSCURATO:PERSONA] (in ipotesi di suo ritorno in bonis) o, comunque, la curatela del suo fallimento –integra ilvizio denunciato con la prima (peraltro anche rilevabile d’ufficio e pure per la prima volta in sede di legittimità) ed evidentemente assorbente (non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura;− c iò comporta , in accogliment o di quest’ultima, la cassazione della sentenza impugnata (che aveva riformato, sostituendola, la pronuncia del Tribunale), con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/2/2019, Rv. 653012-01); − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; − restano evidentemente assorbiti i restanti motivi del ricorso , da esaminarsi ex novo dai giudici del merito una volta restaurato il contraddittorio con tutte le giuste controparti; p.q. m. la Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia, in per- sona di diverso giudice, anche per le spese
Sentenza Cassazione n. 20061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris