CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato CHIAPPARA Giuseppe e SPINA Eduardo per i reati di rapina aggravata e furto aggravato. I ricorsi, che possono esser trattati congiuntamente in quanto del tutto sovrapponibili, sono meramente reiterativi di censure, inerenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'estrema gravità delle condotte poste in essere in danno di soggetti fragili e i precedenti specifici a carico dei ricorrenti (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), elementi con i quali i ricorsi hanno omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che miri, come nel caso di specie, ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in