CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 5019/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui ai due primi motivi di ricorso (attinenti alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e alla configurabilità del reato impossibile) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. pag. 2-3- della sentenza); Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato il protrarsi della condotta illecita e la presenza di precedenti specifici, che impongono di ritenere l'abitualità del comportamento; Ritenuto che il quarto motivo - relativo alla negata applicazione delle attenuanti generiche - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, là dove evidenzia la mancanza di elementi positivi a fronte di plurimi indici negativi (durata dell'allontanamento e precedenti penali specifici; v. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.[OSCURATO:PERSONA].,E-LLEA Sezione VII Penale 13 AGO 026 L'ASSISTENTE 71ARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] zente