CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 36393/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 4.3.2025 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, perché, nonostante l'omogeneità tipologica dei reati, ha rilevato che non vi fosse tra essi anche contiguità cronologica e geografica e che diversi fossero pure i soggetti con cui il reo aveva delinquito, giacché solo nei reati oggetto della prima sentenza, non anche in occasione di quelli della seconda, erano gli associati di un sodalizio criminale; Evidenziato che il ricorso lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto del rilievo difensivo secondo cui anche i reati oggetto della seconda sentenza, pur contestati come commessi in Bologna, avevano avuto inizio a Napoli, dove le banconote false venivano prodotte da [OSCURATO:PERSONA], e che nemmeno sussista il difetto di contiguità temporale, in quanto - si sostiene - il reato giudicato con la prima sentenza in realtà è contestato come "condotta in atto"; Considerato, pertanto, che il ricorso sia sostanzialmente rivalutativo e tenda a reinterpretare i fatti oggetto dei giudizi di cognizione, in tal modo proponendo una non consentita rilettura degli elementi posti a base della decisione impugnata e sollecitando un apprezzamento della valutazione del giudice dell'esecuzione, che è invece sorretta da congrua motivazione; [OSCURATO:PERSONA], dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.