CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 41007/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, in data 14 febbraio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, commessi tra il gennaio 2015 e il 25/09/2016, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la solo parziale omogeneità dei reati, la loro distanza nel tempo, la notevole diversità delle condotte materiali e la partecipazione ad uno di essi di complici, assenti invece negli altri casi; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l'ordinanza valutato che sussistono tutti gli elementi caratterizzanti il reato continuato, valorizzando in modo illogico e contraddittorio solo la diversità del contesto territoriale e la distanza temporale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha esaminato in modo dettagliato i vari reati, evidenziando non solo la diversità del contesto territoriale e la distanza nel tempo, ma anche la forte difformità delle varie condotte materiali e la diversa causale di ciascun reato o gruppo di reati giudicati con ciascuna sentenza, ed ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera presenza di uno stile di vita genericamente orientato a commettere reati, approfittando in modo occasionale ed estemporaneo di circostanze favorevoli; ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, e conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]